Art. 49.
   (Accertamenti sui redditi   prodotti  all'estero  e  finanziamento
                         indennizzi ex Jugoslavia)

      1.  I  redditi  prodotti all'estero che, se prodotti in Italia,
   sarebbero  considerati  rilevanti per l'accertamento dei requisiti
   reddituali,  da  valutare  ai  fini  dell'accesso alle prestazioni
   pensionistiche,    devono   essere   accertati   sulla   base   di
   certificazioni  rilasciate  dalla competente autorita' estera. Con
   decreto  del  Ministro  del  lavoro  e delle politiche sociali, di
   concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze e con il
   Ministro  per gli italiani nel mondo, sono definite le equivalenze
   dei  redditi,  le certificazioni e i casi in cui la certificazione
   puo'  essere  sostituita da autocertificazione. Per le prestazioni
   il   cui  diritto  e'  maturato  entro  il  31  dicembre  2002  la
   certificazione  dell'autorita' estera sara' acquisita in occasione
   di apposita verifica reddituale da effettuare entro il 31 dicembre
   2003.  2.  Le  economie  derivanti  dall'applicazione  del comma 1
   affluiscono  ad  uno  specifico  fondo  presso  l'INPS, per essere
   successivamente  versate  all'entrata  del  bilancio dello Stato e
   quindi  destinate  all'incremento  dell'autorizzazione di spesa di
   cui  all'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 137, concernente
   disposizioni  in  materia  di  indennizzi  a  cittadini  e imprese
   operanti  in  territori  della  ex  Jugoslavia, gia' soggetti alla
   sovranita' italiana.