Art. 50.
         (Disposizioni in materia di lavori socialmente utili)

      1.  Il  comma  1  dell'articolo  10  del decreto legislativo 28
   febbraio 2000, n. 81, e' sostituito dal seguente:
      "1.  Ai  soggetti  aventi  titolo  all'assegno  di utilizzo per
   prestazioni  in attivita' socialmente utili e relative prestazioni
   accessorie,  con  oneri  a carico del fondo di cui all'articolo 1,
   comma  1, in possesso alla data del 31 dicembre 2003 dei requisiti
   di  ammissione  alla  contribuzione volontaria di cui all'articolo
   12, comma 5, lettera a), del citato decreto legislativo n. 468 del
   1997,  e  successive modificazioni, determinati con riferimento ai
   requisiti  pensionistici  vigenti alla data del 1 gennaio 2003, e'
   riconosciuta    una    indennita'   commisurata   al   trattamento
   pensionistico  spettante  in relazione all'anzianita' contributiva
   posseduta alla data della domanda di ammissione alla contribuzione
   volontaria,  nel  limite  delle risorse preordinate allo scopo dal
   decreto  del  Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale 21
   maggio  1998,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19
   giugno  1998. Tale indennita' non potra' comunque essere inferiore
   all'ammontare   dell'assegno  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,
   spettante   alla  data  della  suddetta  domanda.  Dalla  data  di
   decorrenza del predetto trattamento provvisorio ai beneficiari non
   spettano  i  benefici previsti dall'articolo 12 del citato decreto
   legislativo  n.  468  del  1997,  e  successive modificazioni, con
   esclusione  di quelli di cui al comma 5-bis del medesimo articolo.
   Al  raggiungimento  dei  requisiti  pensionistici  richiesti dalla
   disciplina  vigente  alla  data del 1 gennaio 2003, il trattamento
   provvisorio  viene  rideterminato  sulla  base  delle disposizioni
   recate  dalla disciplina medesima. Ai lavoratori destinatari delle
   disposizioni  di  cui  al  presente  comma  si  applicano anche le
   disposizioni  di  cui  all'articolo  2,  commi  1  e 2, del citato
   decreto  del  Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale 21
   maggio 1998".
      2.  Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 28
   febbraio 2000, n. 81, 'e inserito il seguente:
      "1-bis.  I  lavoratori  rientranti  nelle fattispecie di cui al
   comma  1,  per  potersi  avvalere  delle  disposizioni  di  cui al
   medesimo  comma,  devono  presentare  apposita  domanda, a pena di
   decadenza,  entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello nel
   corso   del   quale   maturano  i  requisiti  di  ammissione  alla
   contribuzione  volontaria di cui all'articolo 12, comma 5, lettera
   a),  del  decreto  legislativo 1 dicembre 1997 n. 468, determinati
   come  indicato  nel medesimo comma 1, ovvero, qualora abbiano gia'
   maturato detti requisiti anteriormente al 1 gennaio 2003, entro il
   termine  di  decadenza  del  28  febbraio 2003. Nei loro confronti
   cessano  di  trovare  applicazione  le  disposizioni in materia di
   attivita'  socialmente utili a decorrere dal primo giorno del mese
   successivo  a quello entro il quale possono presentare la relativa
   domanda".
      3. Per facilitare la stabilizzazione dei lavoratori socialmente
   utili  di cui all' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28
   febbraio   2000,   n.  81,  con  onere  a  carico  del  Fondo  per
   l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
   maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
   luglio  1993,  n.  236,  la  Cassa  depositi e prestiti concede ai
   comuni,  per  l'anno  2003,  mutui a tasso agevolato stabilito con
   decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze, di concerto
   con   il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali.  Il
   differenziale  tra  tasso  ordinario  e  tasso  agevolato non puo'
   comportare  un onere finanziario complessivo a carico del predetto
   Fondo  per  l'occupazione, superiore alla somma di 5,16 milioni di
   euro, che a tale fine e' preordinata nell' ambito del Fondo.
      4.  I  lavoratori aventi titolo, alla data di entrata in vigore
   della  presente  legge, all'assegno di utilizzo per prestazioni in
   attivita'  socialmente utili e relative prestazioni accessorie con
   oneri  a  carico  del  predetto  Fondo  per  l'occupazione, che ne
   facciano   richiesta  per  intraprendere  un'attivita'  lavorativa
   autonoma,    dipendente   o   di   collaborazione   coordinata   e
   continuativa,   ovvero  per  associarsi  in  cooperativa,  possono
   ottenere  la  corresponsione  anticipata  del predetto assegno che
   sarebbe  loro  spettato fino a tutto il 31 dicembre 2003, detratte
   le  mensilita'  gia'  riscosse  alla  data  della  domanda, con la
   conseguente  cancellazione  dal  bacino dei lavoratori socialmente
   utili.   La  domanda  dovra'  essere  corredata  da  una  apposita
   dichiarazione di responsabilita' con la quale l'interessato dovra'
   fornire  le  indicazioni sull'attivita' che intende intraprendere,
   precisando  la  data  di  inizio  della nuova attivita'. L'assegno
   anticipato  e'  cumulabile  con l'incentivo di cui all'articolo 3,
   comma  5,  del  decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
   sociale 21 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141
   del  19  giugno  1998,  che,  a  decorrere  dal 1 gennaio 2003, e'
   concesso con le modalita' previste per l'assegno anticipato.
      5.  All'articolo  78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n.
   388,   come   modificato   dall'articolo   2-bis,   comma  1,  del
   decreto-legge   11   giugno   2002,   n.   108,   convertito,  con
   modificazioni,  dalla  legge 31 luglio 2002, n. 172, le parole: "e
   limitatamente  agli  anni  2001  e  2002"  sono  sostituite  dalle
   seguenti:  "e  limitatamente  agli  anni  2001,  2002 e 2003". Gli
   interventi  di cui al presente comma sono attivabili nei limiti di
   2.789.000  euro  per  l'anno  2003  e subordinatamente al rispetto
   delle  disposizioni  del  patto  di  stabilita' interno per l'anno
   2002.
      6.  Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 5,
   pari  ad  euro  51,949 milioni per l'anno 2003, ad euro 53 milioni
   per  l'anno  2004,  ad euro 44 milioni per l'anno 2005, ad euro 36
   milioni  per  l'anno 2006, ad euro 23 milioni per l'anno 2007 e ad
   euro  10  milioni  per l'anno 2008, si provvede a carico del Fondo
   per   l'occupazione   di   cui   all'articolo   1,  comma  7,  del
   decreto-legge   20   maggio   1993,   n.   148.   convertito,  con
   modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
      7. Le istituzioni scolastiche proseguono nell'affidamento delle
   attivita'   in   base   alle   convenzioni   stipulate   ai  sensi
   dell'articolo  78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
   con oneri per l'anno 2003 pari a 297 milioni di euro.