Art. 52 
                Razionalizzazione della spesa sanitaria 
 
     1. A decorrere dal 1 gennaio 2003, i cittadini che usufruiscono 
   delle  cure  termali,  con  esclusione  dei  soggetti  individuati
   dall'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
   successive modificazioni, dei soggetti individuati dal regolamento
   di cui al decreto del Ministro della sanita' 28  maggio  1999,  n.
   329,  degli  invalidi  di  guerra  titolari  di  pensione  diretta
   vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili
   al 100 per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono  tenuti  a
   partecipare alla spesa per un importo di 50 euro. 
     2. A decorrere dal 10 gennaio 2004, nell'ambito degli accordi di 
   cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n.  323,
   sara' fissata la misura  dell'importo  massimo  di  partecipazione
   alla spesa per cure termali di cui all'articolo 8, comma 15, della
   legge 24  dicembre  1993,  n.  537,  e  successive  modificazioni,
   qualora le previsioni di spesa definite nell'ambito  degli  stessi
   accordi rendano necessaria l'adozione di  misure  di  contenimento
   della spesa predetta. 
     3. Al fine di consentire il pieno ed effettivo rilancio del 
   settore termale, il Governo, anche  nell'ambito  della  Conferenza
   permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province
   autonome di Trento e di Bolzano, assicura la  compiuta  attuazione
   delle disposizioni contenute nella legge 24 ottobre 2000, n. 323. 
     4. Tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni, ai sensi 
   dell'articolo  4  del  decreto-legge  15  aprile  2002,   n.   63,
   convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112,
   ai  fini  dell'accesso  all'adeguamento  del   finanziamento   del
   Servizio sanitario nazionale per gli anni 2003, 2004 e 2005,  sono
   ricompresi anche i seguenti: 
   a) l'attivazione nel proprio territorio del monitoraggio delle 
      prescrizioni   mediche,   farmaceutiche,    specialistiche    e
      ospedaliere,  di  cui  ai  commi  5-bis,   5-ter   e   5-quater
      dell'articolo 87 della legge  23  dicembre  2000,  n.  388;  la
      relativa verifica avviene secondo modalita' definite in sede di
      Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
      le province autonome di Trento e di Bolzano; 
   b) l'adozione dei criteri e delle modalita' per l'erogazione delle 
      prestazioni che non soddisfano il principio  di  appropriatezza
      organizzativa  e  di  economicita'  nella  utilizzazione  delle
      risorse, in attuazione del punto 4.3 dell'Accordo tra  Governo,
      regioni e province autonome del 22  novembre  2001,  pubblicato
      nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 19 del  23
      gennaio 2002; la relativa verifica  avviene  secondo  modalita'
      definite in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
      Stato, le regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
      Bolzano; 
   c) l'attuazione nel proprio territorio, nella prospettiva 
      dell'eliminazione o del significativo contenimento delle  liste
      di attesa, di  adeguate  iniziative,  senza  maggiori  oneri  a
      carico  del  bilancio  dello  Stato,  dirette  a  favorire   lo
      svolgimento, presso gli ospedali pubblici,  degli  accertamenti
      diagnostici in maniera  continuativa,  con  l'obiettivo  finale
      della copertura del servizio nei sette giorni della  settimana,
      in armonia con quanto previsto  dall'accordo  tra  il  Ministro
      della salute, le regioni e le province autonome di Trento e  di
      Bolzano del 14 febbraio 2002, sulle modalita' di  accesso  alle
      prestazioni diagnostiche e terapeutiche e indirizzi applicativi
      sulle  liste  di  attesa.  A  tale   fine,   la   flessibilita'
      organizzativa e gli istituti contrattuali della turnazione  del
      lavoro straordinario e della  pronta  disponibilita',  potranno
      essere  utilizzati,   unitamente   al   recupero   di   risorse
      attualmente  utilizzate  per  finalita'  non  prioritarie,  per
      ampliare notevolmente l'offerta dei  servizi,  con  diminuzione
      delle giornate complessive di degenza. Annualmente  le  regioni
      predispongono una relazione, da inviare  al  Parlamento,  circa
      l'attuazione dei presenti adempimenti e i risultati raggiunti; 
   d) l'adozione di provvedimenti diretti a prevedere, ai sensi 
      dell'articolo 3, comma 2, lettera c), del  decreto-legge  2001,
      n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16  novembre
      2001, n. 405, la decadenza automatica  dei  direttori  generali
      nell'ipotesi   di   mancato   raggiungimento    dell'equilibrio
      economico delle aziende sanitarie e ospedaliere, nonche'  delle
      aziende ospedaliere autonome. 
     5. Il comma 3 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 
   388, e successive modificazioni, e' abrogato. 
     6. Al secondo periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 
   23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "e al 12,5  per  cento"  sono
   sostituite dalle seguenti: ", al 12,5  per  cento"  e  le  parole:
   "pari o superiore a lire 200.000" sono sostituite dalle  seguenti:
   "compreso tra euro 103,29 e euro 154,94 e al 19 per cento  per  le
   specialita' medicinali il cui prezzo di  vendita  al  pubblico  e'
   superiore a euro 154,94. Il Ministero  della  salute,  sentite  le
   organizzazioni  sindacali   maggiormente   rappresentative   delle
   farmacie pubbliche e private, sottopone a  revisione  annuale  gli
   intervalli di prezzo e i limiti di fatturato, di cui  al  presente
   comma". 
     7. Il secondo periodo del comma 41 dell'articolo 1 della legge 
   23 dicembre 1996, n. 662,  e'  soppresso.  Conseguentemente,  sono
   rideterminati i prezzi  dei  medicinali  stabiliti  in  base  alla
   deliberazione del CIPE 1  febbraio  2001,  n.  3/2001,  pubblicata
   nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001. 
     8. La riduzione del prezzo delle specialita' medicinali di cui 
   al decreto del Ministro della salute 27 settembre 2002, pubblicato
   nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  249  del  23
   ottobre 2002, e' rideterminata nella misura  massima  del  20  per
   cento. 
     9. Anche al fine di potenziare il processo di attivazione del 
   monitoraggio   delle    prescrizioni    mediche,    farmaceutiche,
   specialistiche e ospedaliere, di cui al comma 4,  lettera  a),  di
   contenere   la   spesa   sanitaria,    nonche'    di    accelerare
   l'informatizzazione del sistema sanitario e dei relativi  rapporti
   con i cittadini e le pubbliche amministrazioni  e  gli  incaricati
   dei  pubblici  servizi,  il  Ministro  per  l'innovazione   e   le
   tecnologie, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
   finanze, il Ministro della salute,  il  Ministro  dell'interno,  e
   sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
   regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con  propri
   decreti di natura non regolamentare stabilisce  le  modalita'  per
   l'assorbimento, in via sperimentale e  senza  oneri  aggiuntivi  a
   carico del bilancio dello Stato, della tessera recante  il  codice
   fiscale nella carta nazionale dei servizi  e  per  la  progressiva
   utilizzazione della carta medesima ai fini sopra descritti. 
     10. All'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, 
   convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112,
   al comma  3,  le  parole:  "l'anno  2002"  sono  sostituite  dalle
   seguenti:  "gli  anni  2002  e  2003";  al  comma  4,  le  parole:
   "l'esercizio 2002" sono sostituite dalle seguenti:  "gli  esercizi
   2002 e 2003". 
     11. Dalla data di entrata in vigore del decreto di 
   riclassificazione dei medicinali adottato ai  sensi  dell'articolo
   9, commi  2  e  3,  del  decreto-legge  8  luglio  2002,  n.  138,
   convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.  178,
   e comunque entro e non oltre il 16 gennaio 2003  la  riduzione  di
   cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 15  aprile  2002,
   n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno  2002,
   n. 112, e' rideterminata nella misura del 7 per cento. 
     12. Il termine del 31 dicembre 2003 previsto dall'articolo 7, 
   comma 1, del decreto legislativo  17  marzo  1995,  n.  185,  come
   modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 8  ottobre  1997,
   n. 347, dall'articolo 5, comma 2, della legge 14 ottobre 1999,  n.
   362, e dall'articolo 85, comma 32, della legge 23  dicembre  2000,
   n. 388, e' prorogato al 31 dicembre 2008. 
     13. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore 
   della presente legge, le imprese  produttrici  devono  versare,  a
   favore del Ministero della salute, per ogni medicinale  omeopatico
   per il quale sia stato gia'  corrisposto  il  contributo  di  lire
   40.000  previsto  dall'articolo  85,  comma  34,  della  legge  23
   dicembre 2000, n. 388, la somma di euro 25  a  titolo  di  acconto
   sulle tariffe dovute in sede di primo rinnovo delle autorizzazioni
   ai sensi dell'allegato 2,  lettera  A),  annesso  al  decreto  del
   Ministro della sanita' 22 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta
   Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1998. 
     14. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della 
   presente legge, a ciascuno dei medicinali  omeopatici  di  cui  al
   comma 13 sara' attribuito, da parte del Ministero della salute, un
   numero provvisorio di registrazione. 
     15. A tutti i medicinali omeopatici per i quali le aziende 
   produttrici hanno versato  la  somma  di  lire  40.000,  ai  sensi
   dell'articolo 85, comma 34, della legge 23 dicembre 2000, n.  388,
   e' consentita la notifica di variazioni limitatamente ai  seguenti
   casi: 
   a) variazioni del confezionamento primario; 
   b) quantita' del contenuto; 
   c) variazione di una o piu' diluizioni del o dei materiali di 
      partenza purche'  la  nuova  diluizione  sia  piu'  alta  della
      precedente; 
   d) sostituzione di un componente con uno analogo; 
   e) eliminazione di uno o piu' componenti; 
   f) variazione del titolare dell'autorizzazione alla 
      commercializzazione; 
   g) variazione del nome commerciale; 
   h) variazione del sito di produzione; 
   i) variazione del produttore. 
     16. Il richiedente deve allegare, per ogni variazione 
   notificata, la  ricevuta  dell'avvenuto  pagamento  della  tariffa
   prevista dal citato decreto del Ministro della sanita' 22 dicembre
   1997. La variazione si intende accordata trascorsi novanta  giorni
   dalla data di notifica. 
     17. Ai medicinali omeopatici non si applicano le disposizioni 
   previste dall'articolo 5-bis del decreto legislativo  30  dicembre
   1992, n. 540, introdotto dal comma 1 dell'articolo 40 della  legge
   1 marzo 2002, n. 39. 
     18. Per il solo anno 2002 sono posti a carico dello Stato, in 
   via  aggiuntiva  rispetto  a  quanto  stabilito  dall'Accordo  tra
   Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano dell'8
   agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  207  del  6
   settembre 2001, l'importo di 165 milioni di euro  a  compensazione
   della  minore  somma  definita  a  titolo  di  entrate  proprie  e
   l'importo di 50 milioni di euro per il finanziamento dell'ospedale
   "Bambino Gesu'" di Roma. 
     19. Alle imprese farmaceutiche titolari dell'autorizzazione 
   all'immissione  in  commercio   di   medicinali,   e'   consentito
   organizzare o  contribuire  a  realizzare  mediante  finanziamenti
   anche indiretti in Italia o all'estero per gli anni 2004,  2005  e
   2006 congressi, convegni o riunioni ai sensi dell'articolo 12  del
   decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  541,  e  successive
   modificazioni, nella misura massima del 50  per  cento  di  quelli
   notificati al Ministro della salute nell'anno 2003  o  autorizzati
   ai sensi del comma  7  del  citato  articolo.  Non  concorrono  al
   raggiungimento della percentuale di cui al periodo precedente  gli
   eventi espressamente autorizzati dalla Commissione  nazionale  per
   la formazione continua di  cui  all'articolo  16-ter  del  decreto
   legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 
     20. A decorrere dal 1 gennaio 2003 l'importo del reddito annuo 
   netto indicato all'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 27
   ottobre 1993, n. 433, e' elevato a 10.717 euro. L'importo suddetto
   puo' essere elevato ogni due anni con decreto del  Ministro  della
   salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
   sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo  per
   le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT. 
     21. Al fine di potenziare le attivita' di ricerca, assistenza e 
   cura dei malati oncologici, e' assegnato al  Centro  nazionale  di
   adroterapia oncologica (CNAO) l'importo di 5 milioni di  euro  per
   l'anno 2003 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e
   2005 per la realizzazione di un centro  nazionale  di  adroterapia
   oncologica integrato  con  strutture  di  ricerca  e  sviluppo  di
   tecnologie utilizzanti fasci di particelle ad alta energia. 
     22. Al comma 37 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, 
   n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) nel primo periodo, dopo le parole: "di alta formazione", sono 
      inserite le seguenti: "di cui al decreto legislativo 30  luglio
      1999, n. 287"; 
   b) nel secondo periodo, dopo le parole: "credito di imposta", sono 
      inserite le seguenti: ", riconosciuto  automaticamente  secondo
      l'ordine cronologico dei relativi atti di  convenzionamento,  e
      subordinatamente di  quelli  di  presentazione  delle  relative
      domande da presentare entro il 31  marzo  di  ciascun  anno  al
      Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  per  le
      politiche fiscali, e' assegnato nel limite massimo di 1 milione
      di euro per ciascun istituto richiedente"; 
   c) nel terzo periodo, le parole: "sono individuati annualmente gli 
      istituti" sono sostituite  dalle  seguenti:  "sono  individuate
      annualmente le categorie degli istituti" e  le  parole:  "e  la
      misura massima dello stesso" sono soppresse. 
     23. La lettera e) dell'articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 
   306, e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente: 
     "e) il contributo obbligatorio di tutti i sanitari iscritti agli 
   ordini professionali italiani dei  farmacisti,  medici  chirurghi,
   odontoiatri e veterinari, nella misura stabilita dal consiglio  di
   amministrazione della fondazione, che ne fissa misura e  modalita'
   di  versamento  con  regolamenti  soggetti  ad  approvazione   dei
   ministeri vigilanti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto
   legislativo 30 giugno 1994, n. 509". 
     24. All'articolo 29 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, sono 
   apportate le seguenti modificazioni: 
   a) il comma 3 e' abrogato; 
   b) al comma 4, primo periodo, le parole da: "e' autorizzato" fino 
      a: "per l'anno 1999 e" sono sostituite  dalle  seguenti:  "puo'
      assumere, secondo un piano approvato dal Ministro dell'economia
      e delle finanze, impegni pluriennali corrispondenti  alle  rate
      di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori,  nei  limiti
      di impegno ventennali"; 
   c) al comma 4, dopo il primo periodo, einserito il seguente: "Le 
      rate di ammortamento dei mutui  contratti  dai  fornitori  sono
      corrisposte dal Corpo della  Guardia  di  finanza  direttamente
      agli   istituti   bancari   mutuanti,   salvo   il   caso    di
      autofinanziamento". 
     25. Gli ulteriori adeguamenti al prezzo medio europeo da 
   effettuarsi secondo criteri e modalita' stabilite dal CIPE,  sulla
   base dei dati di vendita e dei prezzi  nell'anno  2001  nei  paesi
   dell'Unione europea, avranno effetto a partire dal 10 luglio 2003.
   Fino a tale data e' comunque sospeso il processo di riallineamento
   al prezzo medio europeo calcolato secondo i criteri  di  cui  alla
   deliberazione del CIPE n. 10  del  26  febbraio  1998,  pubblicato
   nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 1998. 
     26. Il termine di cui al comma 25 e' ulteriormente prorogato nel 
   caso in cui l'incidenza della spesa per l'assistenza  farmaceutica
   risulti eccedere il tetto programmato previsto dall'articolo 5 del
   decreto-legge  18  settembre  2001,  n.   347,   convertito,   con
   modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405. 
     27. L'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, 
   e' sostituito dal seguente: 
   "9. E'  istituita  la  struttura  tecnica  interregionale  per  la
   disciplina dei rapporti con  il  personale  convenzionato  con  il
   Servizio sanitario nazionale. Tale struttura, che  rappresenta  la
   delegazione  di  parte  pubblica  per  il  rinnovo  degli  accordi
   riguardanti il personale sanitario a  rapporto  convenzionale,  e'
   costituita da rappresentanti regionali nominati  dalla  Conferenza
   dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e
   di Bolzano. Della predetta delegazione fanno parte,  limitatamente
   alle  materie  di  rispettiva  competenza,  i  rappresentanti  dei
   Ministeri dell'economia  e  delle  finanze,  del  lavoro  e  delle
   politiche  sociali,  e  della  salute,  designati  dai  rispettivi
   Ministri. Con accordo in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
   rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
   e di Bolzano, e' disciplinato il  procedimento  di  contrattazione
   collettiva relativo ai predetti accordi tenendo  conto  di  quanto
   previsto dagli articoli 40, 41, 42, 46, 47, 48 e  49  del  decreto
   legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale fine e'  autorizzata  la
   spesa annua nel limite massimo di 2 milioni di  euro  a  decorrere
   dall'anno 2003".