Art. 54. 
                   (Livelli essenziali di assistenza) 
 
      1. Dal 1 gennaio 2001 sono confermati i livelli essenziali di 
   assistenza  previsti  dall'articolo  1,  comma  6,   del   decreto
   legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 
      2. Le prestazioni riconducibili ai suddetti livelli di 
   assistenza e  garantite  dal  Servizio  sanitario  nazionale  sono
   quelle individuate all'allegato 1 del decreto del  Presidente  del
   Consiglio  dei  ministri  29   novembre   2001,   pubblicato   nel
   supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  33   dell'8
   febbraio 2002, con le esclusioni e i limiti di cui agli allegati 2
   e 3 del citato decreto, con decorrenza dalla data  di  entrata  in
   vigore dello stesso decreto. 
      3. La individuazione di prestazioni che non soddisfano i 
   principi e le condizioni stabiliti dall'articolo 1, comma  7,  del
   decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
   modificazioni, nonche' le modifiche agli  allegati  richiamati  al
   comma 2 del  presente  articolo  sono  definite  con  decreto  del
   Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con la Conferenza
   permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province
   autonome di Trento e di Bolzano.