Art. 57
                Commissione unica sui dispositivi medici

     1.  Presso  il  Ministero della salute e' istituita, senza oneri
   aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, la Commissione unica
   sui  dispositivi  medici,  organo consultivo tecnico del Ministero
   della   salute,  con  il  compito  di  definire  e  aggiornare  il
   repertorio   dei  dispositivi  medici,  di  classificare  tutti  i
   prodotti  in classi e sottoclassi specifiche con l'indicazione del
   prezzo di riferimento.
     2.  La  Commissione unica sui dispositivi medici e' nominata con
   decreto   del   Ministro   della  salute,  sentite  le  competenti
   Commissioni  parlamentari,  e presieduta dal Ministro stesso o dal
   vice  presidente  da lui designato ed e' composta da cinque membri
   nominati  dal  Ministro della salute, da uno nominato dal Ministro
   dell'economia  e  delle  finanze  e da sette membri nominati dalla
   Conferenza  dei presidenti delle regioni e delle province autonome
   di  Trento  e  di Bolzano. Sono, inoltre, componenti di diritto il
   Direttore  generale della Direzione generale della valutazione dei
   medicinali  e  della farmacovigilanza del Ministero della salute e
   il   presidente  dell'istituto  superiore  di  sanita'  o  un  suo
   direttore di laboratorio.
     3. La Commissione dura in carica due anni e i componenti possono
   essere confermati una sola volta.
     4.  La Commissione puo' invitare a partecipare alle sue riunioni
   esperti nazionali e stranieri.
     5.  Le  aziende  sanitarie  devono espone on line via Internet i
   costi  unitari  dei  dispositivi medici acquistati semestralmente,
   specificando  aziende  produttrici  e  modelli.  Tali informazioni
   devono  essere  disponibili entro il 31 marzo 2003 e devono essere
   aggiornate almeno ogni sei mesi.