Art. 58.
                    (Incentivi per la ricerca farmaceutica)

         1.  Nell'ambito  della  procedura  negoziale  del prezzo dei
       farmaci innovativi registrati con procedura centralizzata o di
       mutuo  riconoscimento e' riconosciuto un sistema di "premio di
       prezzo"   (premium   price)  alle  aziende  farmaceutiche  che
       effettuano  investimenti  sul territorio nazionale finalizzati
       alla  ricerca  e  allo sviluppo del settore farmaceutico. Tale
       procedura  negoziale  si  applica  anche ai farmaci innovativi
       registrati  con procedura nazionale ove l'Italia sia designata
       Paese  di riferimento per la procedura di mutuo riconoscimento
       in Europa.
         2.  Il  "premio  di  prezzo"  previsto  dal  comma 1, la cui
       entita' e' sottoposta a verifica annuale, e' determinato sulla
       base  dei  seguenti  criteri  nell'ambito delle disponibilita'
       finanziarie prefissate per la spesa farmaceutica:
    a)  volume  annuale  assoluto  di  investimenti  produttivi ed in
    ricerca;
        b)  rapporto investimenti in officine di produzione dell'anno
    considerato  rispetto  alla media degli investimenti del triennio
    precedente;
    c) livelli annuali delle esportazioni;
        d)  rapporto incrementale delle esportazioni (prodotti finiti
    e semilavorati) rispetto all'anno precedente;
        e)  numero  degli occupati in ricerca e numero addetti per la
    ricerca, al netto del personale per il marketing, rapportato alla
    media degli addetti dei tre anni precedenti;
        f)  incremento  del  rapporto  tra  la  spesa  per la ricerca
    effettuata sul territorio nazionale ed il fatturato relativo agli
    anni  precedenti.  I  coefficienti dei criteri di cui al presente
    comma  e  l'entita' massima del "premio di prezzo" in rapporto al
    prezzo  negoziato  sono  definiti  con decreto del Ministro della
    salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze,
    delle  attivita' produttive e dell'istruzione, dell'universita' e
    della  ricerca, su proposta del Comitato interministeriale per la
    programmazione   economica  (CIPE),  nei  limiti  di  un  importo
    finanziario pari allo 0,1 per cento del finanziamento complessivo
    per la spesa farmaceutica.

      3.  I  criteri di cui al comma 2 si applicano anche ai prodotti
    in licenza.