Art. 6.
                       (Concordato preventivo)

   1.  E' istituito il concordato triennale preventivo. Al concordato
possono  accedere  i contribuenti titolari di reddito di impresa e di
lavoro  autonomo  soggetti  all'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche, nonche' all'imposta regionale sulle attivita' produttive che
hanno  realizzato,  nel periodo di imposta che immediatamente precede
quello  in corso alla data della definizione del concordato, ricavi o
compensi non superiori a cinque milioni di euro. Il concordato ha per
oggetto  la  definizione  per  tre  anni  della base imponibile delle
imposte   di   cui  a  periodo  precedente.  Gli  eventuali  maggiori
imponibili.  rispetto  a  quelli  oggetto  del  concordato,  non sono
soggetti  ad imposta e quest'ultima non e' ridotta per gli imponibili
eventualmente minori.
   2.  Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988,  n.  400, sono individuate le singole categorie di contribuenti
nei cui riguardi progressivamente si applicano le disposizioni di cui
al  comma  1,  a  decorrere  dalle  date  stabilite  con  il medesimo
regolamento, e sono emanate le relative norme di attuazione.