Art. 60. 
         (Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo) 
 
   1. Gli stanziamenti del Fondo per le aree sottoutilizzate  di  cui
all'articolo 61 della presente legge nonche'  le  risorse  del  Fondo
unico per gli incentivi alle imprese di  cui  all'articolo  52  della
legge  23  dicembre  1998,  n.  448,  limitatamente  agli  interventi
territorializzati rivolti alle aree  sottoutilizzate  e  segnatamente
alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992,
n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre  1992,
n.  488,  e  alle  disponibilita'   assegnate   agli   strumenti   di
programmazione  negoziata,  in  fase  di  regionalizzazione,  possono
essere diversamente allocati dal CIPE, presieduto dal Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  in  maniera  non  delegabile.  La   diversa
allocazione, limitata esclusivamente agli interventi  finanziati  con
le risorse di cui sopra e ricadenti nelle aree sottoutilizzate di cui
all'articolo  61  della  presente  legge,  eeffettuata  in  relazione
rispettivamente allo stato di attuazione degli interventi  finanziati
o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di
incentivazione. 
   2.  Il  CIPE  informa  ogni  quattro  mesi  il  Parlamento   delle
operazioni effettuate in base al comma  1.  A  tal  fine  i  soggetti
gestori delle diverse forme di intervento, con la  medesima  cadenza,
comunicano al CIPE i dati  sugli  interventi  effettuati,  includenti
quelli sulla relativa localizzazione. 
   3. Presso il Ministero delle attivita' produttive e' istituito  un
apposito Fondo in cui confluiscono le risorse del Fondo unico per gli
incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, con riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui  al
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1992, n.  488,  le  disponibilita'  assegnate
alla  programmazione  negoziata  per  patti  territoriali,  contratti
d'area e contratti di programma, nonche' le  risorse  che  gli  siano
allocate in attuazione del comma 1. Allo stesso Fondo confluiscono le
economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale degli
interventi citati, nonche' quelle di cui al comma 6  dell'articolo  8
della  legge  7  agosto  1997,  n.  266.  Gli   oneri   relativi   al
funzionamento dell'istituto per la  promozione  industriale,  di  cui
all'articolo  14,  comma  3,  della  legge  5  marzo  2001,  n.   57,
riguardanti le  iniziative  e  le  attivita'  di  assistenza  tecnica
afferenti le autorizzazioni di spesa di cui al  Fondo  istituito  dal
presente comma, gravano su detto Fondo.  A  tal  fine  provvede,  con
proprio decreto, il Ministro delle attivita' produttive. 
   4.  Il  3  per  cento   degli   stanziamenti   previsti   per   le
infrastrutture e' destinato alla spesa per la tutela e gli interventi
a favore dei beni e delle attivita' culturali.  Con  regolamento  del
Ministro per i beni e le attivita' culturali,  da  emanare  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  sono
definiti i criteri e le modalita' per l'utilizzo  e  la  destinazione
della quota percentuale di cui al precedente periodo. 
   5. Ai fini del riequilibrio socio-economico  e  del  completamento
delle dotazioni infrastrutturali del Paese, nell'ambito del programma
di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001,  n.
443, puo' essere previsto il rifinanziamento degli interventi di  cui
all'articolo 145, comma 21, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
   6. Per le attivita' iniziate entro il 31  dicembre  2002  relative
alle istruttorie dei  patti  territoriali  e  dei  contratti  d'area,
nonche' per quelle di  assistenza  tecnico-amministrativa  dei  patti
territoriali, il Ministero delle attivita' produttive e'  autorizzato
a corrispondere i compensi previsti dalle  convenzioni  a  suo  tempo
stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere  sulle
somme disponibili in relazione a quanto previsto dalle delibere  CIPE
17 marzo 2000,  n.  31,  e  21  dicembre  2001,  n.  123,  pubblicate
rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2000  e
n. 88 del 15 aprile 2002. Il Ministero delle attivita' produttive  e'
altresi' autorizzato, aggiornando le  condizioni  operative  per  gli
importi previsti  dalle  convenzioni,  a  stipulare  con  gli  stessi
soggetti contratti a trattativa privata per  il  completamento  delle
attivita' previste dalle stesse convenzioni.