Art. 62.
                    (Incentivi agli investimenti)

  1.   Al   fine   di  assicurare  una  corretta  applicazione  delle
disposizioni  in  materia  di agevolazioni per gli investimenti nelle
aree svantaggiate di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000,
n.   388,   e   successive  modificazioni,  nonche'  di  favorire  la
prevenzione     di     comportamenti     elusivi,     di    acquisire
all'amministrazione  i  dati  necessari  per  adeguati  monitoraggi e
pianificazioni  dei  flussi di spesa, occorrenti per assicurare pieni
utilizzi  dei  contributi,  attribuiti  nella  forma  di  crediti  di
imposta:
    a)  i  soggetti  che  hanno  conseguito  il diritto al contributo
anteriormente  alla  data  dell'8  luglio 2002 comunicano all'Agenzia
delle   entrate,  a  pena  di  decadenza  dal  contributo  conseguito
automaticamente,   i   dati  occorrenti  per  la  ricognizione  degli
investimenti  realizzati  e,  in  particolare,  quelli concernenti le
tipologie degli investimenti, gli identificativi dei contraenti con i
quali  i  soggetti interessati intrattengono i rapporti necessari per
la  realizzazione  degli  investimenti,  le  modalita' di regolazione
finanziaria delle spese relative agli investimenti, l'ammontare degli
investimenti, dei contributi fruiti e di quelli ancora da utilizzare,
nonche'  ogni  altro  dato  utile  ai  predetti  fini. Tali dati sono
stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
emanato  entro  trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  con  il quale sono altresi' approvati il modello di
comunicazione  e  il  termine  per la sua effettuazione, comunque non
successivo  al  28  febbraio 2003. I soggetti di cui al primo periodo
sospendono  l'effettuazione degli ulteriori utilizzi del contributo a
decorrere  dalla  data di entrata in vigore della presente legge e la
riprendono   a  decorrere  dal  10  aprile  2003.  La  ripresa  della
utilizzazione dei contributi e' consentita nella misura non superiore
al  rapporto  tra  lo stanziamento in bilancio, pari a 450 milioni di
euro  per  l'anno  2003 e a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno
2004,  e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta conseguenti ai
contributi  maturati e non utilizzati, risultante dalla analisi delle
comunicazioni  di  cui  al  primo  periodo.  L'entita'  massima della
predetta  misura  e'  determinata  con  provvedimento  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
entro  il  termine  stabilito  per la ripresa della utilizzazione dei
contributi;
    b)  i  soggetti  che,  a  decorrere  dall'8  luglio  2002,  hanno
conseguito  l'assenso  dell'Agenzia  delle entrate relativamente alla
istanza  presentata ai sensi del citato articolo 8 della legge n. 388
del  2000  effettuano  la  comunicazione  di  cui  alla  lettera  a),
sospendono  l'effettuazione degli ulteriori utilizzi del contributo a
decorrere  dalla  data di entrata in vigore della presente legge e la
riprendono   a  decorrere  dal  10  aprile  2003.  La  ripresa  della
utilizzazione  dei contributi e' consentita fino a concorrenza del 35
per   cento   del   suo   ammontare  complessivo  nell'anno  2003  e,
rispettivamente,  del  70  per cento e del 100 per cento nei due anni
successivi;
    c)  a decorrere dal 1 gennaio 2003 il contributo di cui al citato
articolo  8 della legge n. 388 del 2000 e' attribuito, nella forma di
credito di imposta, esclusivamente per gli investimenti da effettuare
nelle  aree  ammissibili  alle  deroghe  previste  dall'articolo  87,
paragrafo  3,  lettera  a),  del Trattato che istituisce la Comunita'
europea,   nonche'   nelle   aree  delle  regioni  Abruzzo  e  Molise
ammissibili  alle  deroghe  previste  dall'articolo  87, paragrafo 3,
lettera  c),  dello stesso Trattato, individuate dalla Carta italiana
degli  aiuti  a  finalita'  regionale per il periodo 2000-2006. Nelle
aree  ammissibili alla deroga ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3,
lettera  a),  del  predetto Trattato, il contributo spetta nel limite
dell'85  per  cento dell'intensita' fissata per tali aree dalla Carta
italiana  degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006;
nelle  aree  dell'Abruzzo  e del Molise ammesse alla deroga, ai sensi
dell'articolo   87,   paragrafo  3,  lettera  c),  del  Trattato,  il
contributo spetta nella misura della intensita' fissata per tali aree
dalla  predetta  Carta. Per gli investimenti da effettuare nelle aree
ammissibili  alle  deroghe  previste  dall'articolo  87, paragrafo 3,
lettera  c), dello stesso Trattato, diverse da quelle di cui al primo
e   al   secondo  periodo  della  presente  lettera,  eattribuito  un
contributo  nelle  forme  di  credito  d'imposta  secondo  le  stesse
modalita'  di  cui al primo periodo, nei limiti di 30 milioni di euro
annui fino al 2006.
    L'efficacia   delle   disposizioni   del  periodo  precedente  e'
subordinata,  ai  sensi  dell'articolo  88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo  della  Comunita' europea, alla preventiva approvazione da
parte della Commissione europea;
    d)   i   soggetti   che,  presentata  l'istanza  ai  sensi  delle
disposizioni   di  cui  alla  lettera  1,),  non  ne  hanno  ottenuto
l'accoglimento  per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili
per l'anno 2002, e che comunque intendono conseguire il contributo di
cui  alla  lettera c), a decorrere dalla data prevista nella medesima
lettera,   rinnovano   l'istanza,   esponendo   un  importo  relativo
all'investimento  non  superiore  a  quello indicato nell'istanza non
accolta,  nonche'  gli  altri  dati  di  cui  alla  medesima istanza,
integrati  con  gli ulteriori elementi stabiliti con il provvedimento
del  direttore  dell'Agenzia delle entrate previsto dalla lettera a).
Rispettate  tali  condizioni, i soggetti di cui al periodo precedente
conservano l'ordine di priorita' conseguito con la precedente istanza
non  accolta,  ai  sensi  del comma 1-ter del citato articolo 8 della
legge n. 388 del 2000;
    e)  le  istanze  presentate  per  la prima volta dai soggetti che
intendono  effettuare  investimenti  a  decorrere  dal 1 gennaio 2003
contengono le indicazioni di cui al comma 1-bis del citato articolo 8
della  legge  n.  388  del 2000, come modificato dall'articolo 10 del
citato  decreto-legge  n.  138  del 2002, integrate con gli ulteriori
elementi  stabiliti  con  il provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate previsto dalla lettera a);
    f)  le  istanze rinnovate ovvero presentate per la prima volta ai
sensi  delle  lettere  d)  ed  e)  espongono  gli  investimenti e gli
utilizzi  del  contributo suddivisi, secondo la pianificazione scelta
dai   soggetti   interessati,  con  riferimento  all'anno  nel  quale
l'istanza  viene  presentata  e  ai due immediatamente successivi. In
ogni  caso,  l'utilizzo  del  contributo,  in  relazione  al  singolo
investimento,  e'  consentito  esclusivamente  entro  il secondo anno
successivo  a  quello  nel  quale  e' presentata l'istanza e, in ogni
caso,  nel rispetto di limiti di utilizzazione minimi e massimi pari,
in  progressione, al 20 e al 30 per cento, nell'anno di presentazione
dell'istanza, e al 60 e al 70 per cento, nell'anno successivo;
    g) qualora le utilizzazioni del contributo pianificate ed esposte
nella  istanza,  ai  sensi della lettera f), non risultino effettuate
nei  limiti  previsti,  per  ciascun anno, dalla medesima lettera, il
soggetto  interessato  decade  dal  diritto  al contributo e non puo'
presentare  una  nuova  istanza  prima  dei  dodici mesi successivi a
quello nel quale la decadenza si e' verificata;
    h)   l'Agenzia   delle  entrate,  con  riferimento  alle  istanze
rinnovate ovvero presentate per la prima volta ai sensi delle lettere
d)  ed  e),  provvede  a  dare  attuazione  al comma 1-ter del citato
articolo 8 della legge n. 388 del 2000, come modificato dall'articolo
10  del  citato  decreto-legge  n.  138  del  2002,  nei limiti dello
stanziamento  di  bilancio  pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2003 al 2006;
    i)  i  soggetti  comunque  ammessi  ai  benefici di cui al citato
articolo  8 della legge n. 388 del 2000, indicano nella dichiarazione
annuale dei redditi relativa all'esercizio in cui sono effettuati gli
investimenti  il  settore  di  appartenenza,  l'ammontare  dei  nuovi
investimenti  effettuati  suddivisi  per  area regionale interessata,
l'ammontare  del contributo utilizzato in compensazione, il limite di
intensita'   di  aiuto  utilizzabile,  nonche'  ogni  altro  elemento
ritenuto  utile  indicato nelle istruzioni dei modelli della predetta
dichiarazione.
  2.  E'  abrogato  il  comma 1-quater dell'articolo 8 della legge 23
dicembre 2000, n. 388.
  3. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
come   modificato   dall'articolo   10,  comma  1,  lettera  b),  del
decreto-legge  8  luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, le parole:
"pari  a  1.740  milioni  di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al
2006"  sono  sostituite dalle seguenti: "pari a 1.725 milioni di euro
per l'anno 2003, 1.740 milioni di euro per l'anno 2004, 1.511 milioni
di  euro  per l'anno 2005, 1.250 milioni di euro per l'anno 2006, 700
milioni  di  euro  per  l'anno  2007 e 300 milioni di euro per l'anno
2008".
  4.  L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' ridotta di 335 milioni di euro per
l'anno 2004 e 250 milioni di euro per l'anno 2005.
  5.  I  contribuenti  titolari  di  reddito  d'impresa  o  di lavoro
autonomo  che  hanno  dichiarato  ricavi  o compensi di ammontare non
superiore  a  5.164.569  euro  sospendono,  a decorrere dalla data di
entrata  in  vigore della presente legge e fino al 30 settembre 2003,
l'effettuazione  della  compensazione  di  cui  all'articolo  17  del
decreto  legislativo  9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai crediti
d'imposta derivanti dalla rettifica del reddito d'impresa o di lavoro
autonomo   risultante   da   dichiarazioni   integrative,  presentate
successivamente al 30 settembre 2002.
  6.  In  caso  di  effettuazione  della compensazione del credito in
violazione  di  quanto  stabilito  dal  comma  5  non si applicano le
riduzioni delle sanzioni previste dalle disposizioni dell'articolo 13
del  decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall'articolo 2,
comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.
  7.  Sono  abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 12 novembre
2002,  n.  253;  restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e
sono  fatti salvi gli effetti prodottosi e i rapporti giuridici sorti
sulla base delle predette disposizioni.