Art. 65.
                  (Operazioni sui titoli di Stato)

   1.  Ai  fini  dell'articolo 8, ventinovesimo comma, della legge 22
dicembre  1984, n. 887, e successive modificazioni, i titoli di Stato
di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 483,
possono essere concambiati con effetto dal 30 dicembre 2002 con altri
titoli  di  Stato  per un ammontare di pari valore di mercato, previa
intesa  fra  il  Ministero  dell'economia  e delle finanze e la Banca
d'Italia.  Modalita'  e termini dell'operazione sono disciplinati con
apposita convenzione.
   2.  A  decorrere  dal  periodo  di  imposta in corso alla data del
concambio,  la  perdita conseguente alla minusvalenza patrimoniale di
cui al predetto concambio e' integralmente deducibile anche in deroga
al  limite temporale previsto dal comma 1 dell'articolo 102 del testo
unico  delle  imposte  sui  redditi, di cui al decreto del Presidente
della   Repubblica   22   dicembre   1986,   n.   917,  e  successive
modificazioni,  e  comunque  non oltre il ventesimo periodo d'imposta
successivo.
   3.  A  copertura  della  minusvalenza  di cui al comma 2, la Banca
d'Italia  puo' utilizzare, in esenzione d'imposta, i fondi costituiti
con  la  rivalutazione  dell'oro, per le quote accertate al 1 gennaio
1999 e ancora esistenti alla data del concambio. Il costo fiscalmente
riconosciuto  dell'oro  e'  pari  al  valore iscritto in bilancio, al
netto del relativo conto rivalutazione che residua dopo il concambio.
   4.  E'  abrogata  la  lettera b) del comma 1 dell'articolo 104 del
citato testo unico.