Art. 66
                Sostegno della filiera agroalimentare

  1.  Al  fine  di  favorire  l'integrazione  di  filiera del sistema
agricolo   e   agroalimentare   e   il  rafforzamento  dei  distretti
agroalimentari   nelle   aree  sottoutilizzate,  il  Ministero  delle
politiche  agricole  e  forestali,  nel rispetto della programmazione
regionale,  promuove,  nel limite finanziario complessivo fissato con
deliberazione  del  CIPE  in  attuazione degli articoli 60 e 61 della
presente  legge,  contratti  di filiera a rilevanza nazionale con gli
operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate, finalizzati
alla  realizzazione  di  programmi  di  investimenti aventi carattere
interprofessionale,  in  coerenza  con gli orientamenti comunitari in
materia di aiuti di Stato in agricoltura.
  2.  I  criteri,  le modalita' e le procedure per l'attuazione delle
iniziative  di  cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro
delle   politiche   agricole   e  forestali,  sentita  la  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
  3. Al fine di facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte
delle  imprese  agricole  e  agroalimentari, con decreto del Ministro
delle  politiche  agricole  e  forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  e'  istituito  un  regime di aiuti
conformemente  a  quanto  disposto  dagli  orientamenti comunitari in
materia  di aiuti di Stato in agricoltura nonche' dalla comunicazione
della Commissione delle Comunita' europee 2001/C 235 03 del 23 maggio
2001,  recante aiuti di Stato e capitale di rischio, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee C/235 del 21 agosto 2001.
Per  le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di
5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.