Art. 67.
      (Disposizioni per l'insediamento nelle zone di montagna)

   1.  La normativa di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e
successive  modificazioni,  concernente  misure  straordinarie per la
promozione   e  lo  sviluppo  dell'imprenditorialita'  giovanile  nel
Mezzogiorno,  e'  estesa, fino all'ammontare massimo di 10 milioni di
euro  annui,  anche  ai comuni montani con meno di 5.000 abitanti non
ricadenti  nelle  delimitazioni di cui all'articolo 1 del testo unico
delle  leggi  sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
   2. I criteri e le procedure applicative per l'estensione di cui al
comma  1, ivi compresa la definizione della quota dei fondi in essere
di  cui  al  decreto-legge  30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  1986, n. 44, e successive
modificazioni,  a  tale fine riservata, sono determinati dal CIPE, su
proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, sentita la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.