Art. 68.
   (Interventi per fronteggiare la malattia vescicolare dei suini)

   1.  Al  fine  di assicurare la realizzazione di interventi urgenti
diretti  a  fronteggiare  l'emergenza  nel  settore  zootecnico  e in
particolare   nel   comparto   suinicolo,   causata   dalla  malattia
vescicolare  dei  suini,  nell'ambito  delle  disponibilita'  di  cui
all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 15, comma 1, della
legge  27  marzo  2001,  n.  122,  e'  destinato, per l'anno 2003, un
importo  di  5  milioni  di  euro,  in  conformita'  all'articolo 87,
paragrafo  2,  lettera  b),  del  Trattato istitutivo della Comunita'
europea,   e  successive  modificazioni,  a  sostegno  delle  imprese
costrette  a misure di profilassi per l'eradicazione e la prevenzione
delle infezioni da virus della malattia vescicolare dei suini.
   2.  Il  Ministero delle politiche agricole e forestali trasferisce
alle  regioni  colpite dalla malattia vescicolare dei suini, entro il
limite  di  cui  al  comma  1,  gli  importi  per l'attivazione degli
interventi  di cui al comma 3, sulla base dei programmi di intervento
presentati dalle regioni entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
   3. Il programma regionale deve contenere:
a) per quanto concerne l'area di intervento: i territori regionali in
   cui sono state riscontrate le infezioni, individuati quali aree di
   protezione,   in   cui  sono  stati  effettuati  gli  abbattimenti
   obbligatori,  e  i  territori  limitrofi individuati quali aree di
   sorveglianza;
b) per quanto concerne gli interventi finanziabili:
1) le spese per controlli sanitari, test e altre indagini;
2) i  costi  imputabili  all'abbattimento  del bestiame e al relativo
   smaltimento;
3) gli  oneri relativi al fermo aziendale derivanti dalla difficolta'
   di  sostituzione del bestiame, dalla quarantena o da altri periodi
   di  attesa  imposti o raccomandaci dalle autorita' competenti, con
   priorita' per le imprese ricadenti in zona di protezione;
c) per  quanto  concerne  i beneficiari: le imprese i cui allevamenti
   ricadono  nelle  zone  indicate  alla  lettera  a)  e per le quali
   l'autorita'  sanitaria  abbia  previsto  un  idoneo  programma  di
   prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia, predisposto
   sulla base della normativa sanitaria in materia;
d) l'entita'  del  contributo,  fino  al  cento per cento delle spese
   sostenute  per  gli  interventi  indicati  alla lettera b) entro i
   limiti, comunque, dell'importo trasferito ai sensi del comma 2.

   4.  All'articolo  129,  comma  1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, dopo la lettera a), e' inserita la seguente:
   "a-bis)  interventi  strutturali e di sostegno per fronteggiare le
conseguenze  della  malattia  scrapie  negli  allevamenti  ovini: 2,5
milioni di euro;".