Art. 69
                     Misure in materia agricola

  1.  Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
138,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 8 agosto 2002, n.
178, dopo le parole: "del 17 maggio 1999," sono inserite le seguenti:
"ovvero ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione
della Commissione delle Comunita' europee".
  2.  Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
138,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 8 agosto 2002, n.
178,  dopo  le  parole:  "di  Trento  e  di Bolzano" sono inserite le
seguenti:  "nonche'  ai  sensi di regimi di aiuto nazionali approvati
con decisione della Commissione delle Comunita' europee".
  3.  Dopo  il  comma  3  dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio
2002,  n.  138,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178, e' inserito il seguente:
"3-bis.  Per  le domande di cui al comma 3 relative a regimi di aiuto
nazionali,  nel  caso  in  cui  esse  siano state presentate all'ente
incaricato,  ma non ancora istruite, la verifica della compatibilita'
dei  requisiti  dei richiedenti il credito d'imposta con la normativa
comunitaria puo' essere richiesta dai richiedenti stessi al Ministero
delle politiche agricole e forestali, che si esprime entro il termine
di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle domande".
  4.  Al comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
1  38,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.
178,  dopo  le  parole:  "85  milioni  di  euro per l'anno 2002 e 175
milioni  di  euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004" e' inserito il
seguente  periodo:  "A decorrere dal 10 gennaio 2003, con decreto del
Ministro   delle   politiche  agricole  e  forestali  e'  determinato
l'ammontare  delle  risorse  destinate  agli  investimenti realizzati
nelle  aree  ammissibili  alle  deroghe  previste  dall'articolo  87,
paragrafo  3,  lettere  a)  e  c),  del  Trattato  che  istituisce la
Comunita' europea, e successive modificazioni".
  5.  Dopo  il  comma  5  dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio
2002,  n.  138,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178, e' inserito il seguente:
"5-bis.  La  richiesta  del contributo di cui al comma 1 ha validita'
annuale.  L'Agenzia  delle  entrate,  con  riferimento alle richieste
rinnovate  ovvero  presentate  per  la  prima  volta, provvede a dare
attuazione  al  comma  1-ter  dell'articolo 8 della legge 23 dicembre
2000,  n.  388,  introdotto dall'articolo 10 del presente decreto, in
base   all'ordine   cronologico  di  presentazione  delle  domande  a
decorrere dal 1 gennaio di ogni anno".
  6. Al fine di dare attuazione all'articolo 47, comma 6, della legge
28  dicembre 2001, n. 448, e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa
di  2  milioni  di euro prevista al comma 7 del medesimo articolo, la
Cassa  depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'istituto di
servizi  per  il mercato agricolo alimentare (ISMEA) mutui ventennali
per   gli   incentivi   relativi   allo   sviluppo  della  proprieta'
coltivatrice  di  cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive
modificazioni.
  7.  All'articolo  5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n.
381,  convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n.
441,  le  parole:  "e'  prorogato  di  un anno" sono sostituite dalle
seguenti: "e' prorogato di due anni".
  8.   Nell'ambito  delle  risorse  finanziarie  di  cui  ai  decreti
legislativi  18  maggio  2001  n.  227 e n. 228, un importo pari a 30
milioni  di  euro  per  l'anno  2003  e' destinato all'Agenzia per le
erogazioni  in  agricoltura per le esigenze connesse agli adempimenti
di  cui  al  regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile
1970,  ed  al  regolamento  (CE)  n. 1663/95 della Commissione, del 7
luglio 1995.
  9.   Per  l'attuazione  degli  interventi  autorizzati  dall'Unione
europea  nel  settore  bieticolo-saccarifero  e' destinata per l'anno
2003  la  somma di 10 milioni di euro. Al predetto onere si provvede,
quanto  a  5,165  milioni  di euro, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 36, della
legge  23  dicembre  2000, n. 388, e, quanto a 4,835 milioni di euro,
nell'ambito  delle  risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi
18 maggio 2001, n. 227 e n. 228.
  10. Alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, sono soppresse le parole: "con esclusione
   di quella zootecnica";
b) all'articolo  3, comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole:
   "esclusa quella zootecnica".
  11.  All'articolo  3,  comma 2, lettera a), della legge 14 febbraio
1992, n. 185, dopo le parole "primo comma, numero 5),", sono inserite
le seguenti: "lettere a) e b)".
  12. Le disponibilita' finanziarie accertate al 31 dicembre 2002 sul
fondo  per  lo  sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui
all'articolo  12  della  legge  27 ottobre 1966, n. 910, sono versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  essere successivamente
riassegnate  alla  pertinente unita' previsionale di base dello stato
di  previsione  del Ministero delle politiche agricole e forestali ai
fini  di  trasferimento  al  fondo  di cui all'articolo 127, comma 3,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  13. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,
dopo    le   parole:   "e'   esteso"   e'   inserita   la   seguente:
"esclusivamente".
  14.  Per armonizzare e coordinare le misure nazionali in favore del
settore   ittico   con   le   misure   comunitarie  e  consentire  il
consolidamento  della  riforma  della politica comune della pesca, il
periodo   di   vigenza   del   VI   Piano  nazionale  della  pesca  e
dell'acquacoltura  2000-2002,  di cui alla legge 17 febbraio 1982, n.
41,  e  successive  modificazioni,  e'  prorogato sino al 31 dicembre
2003.
  15.  In  conseguenza  di  quanto previsto dal comma 14, le relative
dotazioni finanziarie per l'anno 2003 sono fmalizzate agli interventi
di cui alla proroga del medesimo comma 14.
  16.  Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
su proposta del Comitato nazionale per la conservazione e la gestione
delle  risorse  biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge
17  febbraio  1982,  n.  41,  e successive modificazioni, si provvede
all'aggiornamento del Piano di cui al comma 14.
  17.  All'articolo  67  della  legge  28  dicembre  2001, n. 448, e'
aggiunto il seguente comma:
"2-bis.  Agli  investimenti  finanziati  ai  sensi  del  comma  2  si
applicano  i  limiti previsti dalle decisioni comunitarie relative ai
regimi  di  aiuti  di  cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio
2002,  n.  138,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178, e successive modificazioni".
  18.  All'articolo 129, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre
2000,   n.   388,  dopo  le  parole:  "interventi  strutturali  e  di
prevenzione" sono inserite le seguenti: "e di indennizzo".