Art. 7 
      Definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro 
autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione 
 
  1. I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e
professioni, nonche' i soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni,
possono effettuare la definizione automatica dei redditi di  impresa,
di lavoro autonomo  e  di  quelli  imputati  ai  sensi  del  predetto
articolo 5, relativi ad annualita' per le quali le dichiarazioni sono
state presentate entro il 31 ottobre 2002,  secondo  le  disposizioni
del presente articolo. La definizione automatica, relativamente a uno
o piu' periodi d'imposta,  ha  effetto  ai  fini  delle  imposte  sui
redditi e relative addizionali, dell'imposta sul  valore  aggiunto  e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e si perfeziona con
il versamento, mediante autoliquidazione, dei tributi  derivanti  dai
maggiori ricavi o compensi determinati sulla base dei criteri e delle
metodologie stabiliti con il decreto di  cui  al  comma  14,  tenendo
conto, in alternativa: 
a) dell'ammontare dei ricavi  o  compensi  determinabili  sulla  base
   degli  studi  di  settore   di   cui   all'articolo   62-bis   del
   decreto-legge  30   agosto   1993,   n.   331,   convertito,   con
   modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,  e  successive
   modificazioni, per i contribuenti  cui  si  applicano  in  ciascun
   periodo d'imposta i predetti studi; 
b) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base  dei
   parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189,  della  legge
   28 dicembre 1995,  n.  549,  e  successive  modificazioni,  per  i
   contribuenti cui si  applicano  in  ciascun  periodo  d'imposta  i
   predetti parametri; 
c) della  distribuzione,  per  categorie  economiche  raggruppate  in
   classi  omogenee  sulla  base   dei   processi   produttivi,   dei
   contribuenti per fasce di ricavi o  di  compensi  di  importo  non
   superiore a 5.164.569 euro  annui  e  di  redditivita'  risultanti
   dalle dichiarazioni, qualora non siano determinabili  i  ricavi  o
   compensi con le modalita' di cui alle lettere a) e b). 
  2. La definizione automatica puo' altresi' essere  effettuata,  con
riferimento alle  medesime  annualita'  di  cui  al  comma  1,  dagli
imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito  agrario  ai
sensi dell'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi,  di
cui al citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  917  del
1986,  e  successive  modificazioni,   nonche'   dalle   imprese   di
allevamento di cui  all'articolo  78  del  medesimo  testo  unico,  e
successive modificazioni, ed ha  effetto  ai  fini  dell'imposta  sul
valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive.
La definizione automatica da parte dei soggetti  di  cui  al  periodo
precedente avviene mediante pagamento degli importi determinati,  per
ciascuna annualita', sulla  base  di  una  specifica  metodologia  di
calcolo, approvata con il decreto di cui al comma 14, che tiene conto
del volume di affari  dichiarato  ai  fini  dell'imposta  sul  valore
aggiunto. 
  3. La definizione automatica di cui ai commi 1 e 2 e' esclusa per i
soggetti: 
a) che hanno omesso di presentare la dichiarazione, ovvero non  hanno
   indicato nella medesima reddito di impresa o di  lavoro  autonomo,
   ovvero il reddito agrario di cui all'articolo 29 del citato  testo
   unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del  Presidente
   della Repubblica n. 917 del 1986; 
b) che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo annuo  superiore
a 5.164.569 euro; 
c) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge,  e'
   stato notificato  processo  verbale  di  constatazione  con  esito
   positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte  sui
   redditi, dell'imposta  sul  valore  aggiunto  ovvero  dell'imposta
   regionale  sulle   attivita'   produttive,   nonche'   invito   al
   contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto  legislativo  19
   giugno 1997, n. 218; 
d) nei cui riguardi e' stato avviato procedimento penale per i  reati
   previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, di  cui  il
   contribuente ha formale conoscenza. 
  4. In caso di avvisi di accertamento parziale di  cui  all'articolo
41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto  della
definizione automatica, ovvero  di  avvisi  di  accertamento  di  cui
all'articolo 54, quinto e sesto comma,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
la definizione e' ammessa a  condizione  che  il  contribuente  versi
entro il 20 giugno 2003 le somme derivanti dall'accertamento parziale
notificato entro la predetta data. 
  5. Per il periodo di imposta 1997, i soggetti di  cui  al  comma  1
possono effettuare la definizione automatica con il versamento  entro
il 20 giugno 2003 esclusivamente di una somma pari a 300 euro. Per  i
periodi  di  imposta  successivi,  la   definizione   automatica   si
perfeziona con il versamento entro il  20  giugno  2003  delle  somme
determinate secondo la metodologia di  calcolo  di  cui  al  comma  1
applicabile al  contribuente.  Gli  importi  calcolati  a  titolo  di
maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori  a  600  euro
per le persone fisiche e a 1.500 euro per gli altri  soggetti.  Sulle
relative  maggiori  imposte  non  sono  dovuti  gli  interessi  e  le
sanzioni. Le maggiori imposte complessivamente  dovute  a  titolo  di
definizione automatica sono ridotte nella misura del 50 per cento per
la parte eccedente l'importo di 5.000 euro per le persone  fisiche  e
l'importo di 10.000 euro per gli altri soggetti. Gli importi dovuti a
titolo di maggiore imposta sono aumentati di una  somma  pari  a  300
euro per ciascuna annualita' oggetto di definizione, escluso il 1997. 
La somma di cui al periodo precedente non e' dovuta dai  soggetti  di
cui al comma 2. Qualora gli importi da versare  complessivamente  per
la definizione automatica eccedano, per le persone fisiche, la  somma
di 2.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 5.000 euro,  gli
importi eccedenti  possono  essere  versati  in  due  rate,  di  pari
importo, entro il  20  giugno  2004  ed  entro  il  20  giugno  2005,
maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 21 giugno 2003. 
  L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non
determina l'inefficacia della definizione automatica; per il recupero
delle somme non corrisposte alle predette scadenze  si  applicano  le
disposizioni  dell'articolo  14  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive  modificazioni,  e
sono altresi' dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento
delle somme non versate, ridotta alla meta'  in  caso  di  versamento
eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e
gli interessi legali. 
  6. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi  di  ammontare
non inferiore a  quelli  determinabili  sulla  base  degli  studi  di
settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto  1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  ottobre  1993,
n. 427, e successive modificazioni, e nei  confronti  dei  quali  non
sono riscontrabili  anomalie  negli  indici  di  coerenza  economica,
nonche'  i  soggetti  che  hanno  dichiarato  ricavi  e  compensi  di
ammontare  non  inferiore  a  quelli  determinabili  sulla  base  dei
parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della  legge  28
dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, possono effettuare
la definizione automatica di cui al comma 1 con il versamento di  una
somma pari a 300 euro per ciascuna annualita'. 
  7. La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda  su
dati  non  corrispondenti  a  quelli  contenuti  nella  dichiarazione
originariamente presentata, ovvero se la stessa viene effettuata  dai
soggetti che versano nelle ipotesi di cui al  comma  3  del  presente
articolo; non si fa luogo al rimborso degli importi versati  che,  in
ogni caso, valgono quali  acconti  sugli  importi  che,  risulteranno
eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi. 
  8. La definizione automatica dei  redditi  d'impresa  o  di  lavoro
autonomo esclude la rilevanza a  qualsiasi  effetto  delle  eventuali
perdite  risultanti  dalla  dichiarazione.  E  pertanto  escluso   e,
comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Se il
riporto delle perdite di impresa riguarda  periodi  d'imposta  per  i
quali la definizione automatica non e' intervenuta, il recupero della
differenza di imposta dovuta comporta l'applicazione  delle  sanzioni
nella  misura  di  un  ottavo  del  minimo,  senza  applicazione   di
interessi. 
  9. La definizione automatica ai fini  del  calcolo  dei  contributi
previdenziali, rileva nella misura del 60  per  cento  per  la  parte
eccedente il minimale reddituale ovvero per  la  parte  eccedente  il
dichiarato se  superiore  al  minimale  stesso,  e  non  sono  dovuti
interessi e sanzioni. 
  10. Le societa' o associazioni di  cui  all'articolo  5  del  testo
unico delle imposte  sui  redditi,  di  cui  al  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica n.  917  del  1986,  nonche'  i  titolari
dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria o dell'impresa
familiare, che hanno effettuato la definizione automatica secondo  le
modalita' del presente  articolo,  comunicano  alle  persone  fisiche
titolari  dei  redditi  prodotti  in   forma   associata   l'avvenuta
definizione, entro il 20 luglio 2003. La  definizione  automatica  da
parte delle persone fisiche titolari dei redditi  prodotti  in  forma
associata si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il
16 settembre 2003, secondo le disposizioni del presente articolo; gli
interessi di cui  al  comma  5,  ottavo  periodo,  decorrono  dal  17
settembre 2003. La definizione effettuata dai soggetti  indicati  dal
primo   periodo   del   presente   comma   costituisce   titolo   per
l'accertamento  ai  sensi  dell'articolo  41-bis  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e  successive
modificazioni, nei confronti delle  persone  fisiche  che  non  hanno
definito i redditi prodotti in forma associata.  Per  il  periodo  di
imposta 1997, la definizione automatica effettuata dalle  societa'  o
associazioni nonche' dai titolari dell'azienda coniugale non  gestita
in forma societaria o dell'impresa familiare rende definitivi anche i
redditi prodotti in forma associata. 
  La disposizione di cui al periodo precedente si applica,  altresi',
per gli altri periodi d'imposta definiti a  norma  del  comma  6  dai
predetti  soggetti  che  abbiano  dichiarato  ricavi  e  compensi  di
ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi
di settore di cui all'articolo 62-bis  del  decreto-legge  30  agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  ottobre
1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti  dei  quali
non siano riscontrabili anomalie negli indici di coerenza  economica,
nonche' qualora abbiano dichiarato ricavi e compensi di ammontare non
inferiore a quelli determinabili sulla  base  dei  parametri  di  cui
all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995,  n.
549, e successive modificazioni. 
  11. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data  del
primo versamento e con riferimento  a  qualsiasi  organo  inquirente,
salve le disposizioni del codice penale e  del  codice  di  procedura
penale, limitatamente all'attivita' di impresa e di lavoro  autonomo,
l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e  40  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
successive modificazioni, e agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni,  ed  esclude  l'applicabilita'  delle  presunzioni  di
cessioni e di acquisto, previste dal regolamento di  cui  al  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  10   novembre   1997,   n.   441.
L'inibizione    dell'esercizio    dei    poteri    e     l'esclusione
dell'applicabilita' delle presunzioni previsti dal periodo precedente
sono opponibili dal contribuente mediante esibizione degli  attestati
di versamento e dell'atto di definizione in suo possesso. 
  12. La definizione automatica non  e'  revocabile  ne'  soggetta  a
impugnazione e  non  e'  integrabile  o  modificabile  da  parte  del
competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, e non rileva  ai  fini
penali ed extratributari, fatto salvo quanto previsto dal comma 9. 
  13. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualita',
rende definitiva  la  liquidazione  delle  imposte  risultanti  dalla
dichiarazione  con  riferimento  alla  spettanza   di   deduzioni   e
agevolazioni  indicate  dal  contribuente  o  all'applicabilita'   di
esclusioni. Sono fatti salvi gli  effetti  della  liquidazione  delle
imposte e del controllo formale in base rispettivamente  all'articolo
36-bis ed  all'articolo  36-ter  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973  n.  600,  e  successive  modificazioni,
nonche' gli effetti derivanti dal controllo delle  dichiarazioni  IVA
ai sensi  dell'articolo  54-bis  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; le variazioni dei dati dichiarati
non rilevano ai fini del calcolo delle  maggiori  imposte  dovute  ai
sensi del presente articolo. La definizione automatica  non  modifica
l'importo  degli  eventuali  rimborsi  e  crediti   derivanti   dalle
dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui  redditi  e  delle
relative  addizionali,  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  nonche'
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 
  14.  Con  decreto  di  natura  non   regolamentare   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto delle  informazioni
dell'Anagrafe tributaria, sono  definite  le  classi  omogenee  delle
categorie economiche, le metodologie di calcolo per la individuazione
degli importi previsti al comma  1,  tenuto  conto  degli  indici  di
coerenza economica, nonche' i criteri  per  la  determinazione  delle
relative maggiori imposte, mediante  l'applicazione  delle  ordinarie
aliquote vigenti in ciascun periodo di imposta. 
  15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
definite le modalita' tecniche per l'utilizzo esclusivo  del  sistema
telematico per la presentazione delle comunicazioni delle definizioni
da parte dei contribuenti, da effettuare comunque entro il 31  luglio
2003,  e  le  modalita'  di  versamento,  secondo   quanto   previsto
dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 241,  e  successive
modificazioni, esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista. 
  16. I contribuenti  che  hanno  presentato  successivamente  al  30
settembre 2002 una dichiarazione integrativa ai  sensi  dell'articolo
2, comma 8-bis, dei regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998,  n.  322,  possono  avvalersi  delle
disposizioni  di  cui  al  presente   articolo   sulla   base   delle
dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio  della  facolta'  di
cui  al  periodo  precedente  costituisce   rinuncia   agli   effetti
favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.