Art. 70.
                (Fondo rotativo per la progettualita)

   1.  I  commi  54,  56 e 57 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre
1995,  n.  549,  come sostituiti dall'articolo 8 del decreto-legge 25
marzo  1997,  n.  67,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 23
maggio 1997, n. 135, sono sostituiti dai seguenti:
a) "54.   Al  fine  di  razionalizzare  e  accelerare  la  spesa  per
   investimenti pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione
   degli   interventi  ammessi  al  cofinanziamento  comunitario,  di
   competenza  dello  Stato, delle regioni, degli enti locali e degli
   altri  enti  pubblici,  e'  istituito  presso  la Cassa depositi e
   prestiti  il  Fondo  rotativo  per  la  progettualita'.  Il  Fondo
   anticipa  le  spese  necessarie  per  la redazione degli studi per
   l'individuazione  del  quadro  dei bisogni e delle esigenze, degli
   studi  di  fattibilita',  delle valutazioni di impatto ambientale,
   dei  documenti  componenti  i  progetti preliminari, definitivi ed
   esecutivi previsti dalla normativa vigente. La dotazione del Fondo
   e'  stabilita  periodicamente dalla Cassa depositi e prestiti, che
   provvede  alla  sua  alimentazione, in relazione alle dinamiche di
   erogazione  e di rimborso delle somme concesse in anticipazione, e
   comunque  nel  rispetto  dei  limiti annuali di spesa sul bilancio
   dello  Stato  fissati  dal  comma  58.  La  dotazione del Fondo e'
   riservata,  per  un  biennio  ed entro il limite del 30 per cento,
   alle  esigenze  progettuali  degli  interventi  inseriti nel piano
   straordinario  di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con
   particolare  riguardo  a quelli che insistono sul territorio delle
   zone  soggette  a  rischio  sismico. La quota residua del Fondo e'
   riservata,  per  almeno  il  60  per  cento,  in favore delle aree
   depresse  del  territorio  nazionale  nonche'  per l'attuazione di
   progetti   comunitari   da   parte   di  strutture  specialistiche
   universitarie  e  di  alta  formazione europea localizzati in tali
   aree,  ed  entro  il limite del 10 per cento per le opere comprese
   nel  programma  di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21
   dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, non localizzate
   nelle predette aree depresse";
b) "56.   I  criteri  di  valutazione,  i  documenti  istruttori,  la
   procedura,  i limiti e le condizioni per l'accesso, l'erogazione e
   il  rimborso  dei  finanziamenti  del  Fondo  sono  stabiliti  con
   deliberazione   del   consiglio  di  amministrazione  della  Cassa
   depositi e prestiti. Le anticipazioni, concesse con determinazione
   del direttore generale, non possono superare l'importo determinato
   sulla  base  delle  tariffe  professionali stabilite dalla vigente
   normativa  e  comunque  il  dieci  per  cento  del  costo presunto
   dell'opera.

   56-bis.   Nello  stabilire  le  modalita'  di  cui  al  comma  56,
relativamente alle opere di importo previsto superiore a 4 milioni di
euro, il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti
e'  tenuto  ad  introdurre,  tra i presupposti istruttori, i seguenti
requisiti:
a) studio   di   fattibilita'   valutato  positivamente,  con  parere
   motivato,  dal  nucleo  di valutazione e verifica regionale di cui
   all'articolo  1  della  legge  17 maggio 1999, n. 144. Tale parere
   deve  essere  emesso  entro  il  termine massimo di quarantacinque
   giorni  dalla  data  di ricevimento dello studio, anche in caso di
   valutazione  negativa.  Scaduto  il termine, in mancanza di parere
   espresso, si da' per acquisita la valutazione positiva:
b) provvedimento  del  presidente  della  regione  che  certifichi la
   compatibilita'  dell'opera  con gli indirizzi della programmazione
   regionale.";
c) "57. La Cassa depositi e prestiti stabilisce con deliberazione del
   consiglio  di  amministrazione,  anche  per  le anticipazioni gia'
   concesse,  le cause, le modalita' e i tempi di revoca e riduzione,
   nel  rispetto  della natura rotativa del Fondo, per assicurarne il
   piu' efficace utilizzo".

   2.  Sono abrogati il comma 8 dell'articolo 4 della legge 17 maggio
1999, n. 144, e l'articolo 68 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
   3.  Il  primo  periodo del comma 5 dell'articolo 54 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e' sostituito dai seguenti: "Le disponibilita'
del  Fondo  sono  ripartite  con decreto del Ministro dell'economia e
delle  finanze.  Entro  il  31  gennaio di ciascun anno, lo schema di
decreto  e'  trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da
parte  delle  competenti  Commissioni,  da  esprimere  entro quindici
giorni  dalla  data  di trasmissione, decorsi i quali il decreto puo'
essere emanato".
   4.  Il  primo  periodo del comma 3 dell'articolo 55 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e' sostituito dai seguenti: "Le disponibilita'
del  Fondo  sono  ripartite  con decreto del Ministro dell'economia e
delle  finanze.  Entro  il  31  gennaio di ciascun anno, lo schema di
decreto  e'  trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da
parte  delle  competenti  Commissioni,  da  esprimere  entro quindici
giorni  dalla  data  di trasmissione, decorsi i quali il decreto puo'
essere emanato".