Art. 71.
               (Fondo rotativo per le opere pubbliche)

   1.  Fermo restando quanto disposto dall'articolo 47 della legge 28
dicembre  2001, n. 448, e dall'articolo 8 del decreto-legge 15 aprile
2002,  n.  63,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 giugno
2002, n. 112, con il quale e' istituita Infrastrutture Spa, presso la
Cassa depositi e prestiti e' istituito il Fondo rotativo per le opere
pubbliche (FROP).
   2. Il Fondo ha una dotazione iniziale di un miliardo di euro ed e'
alimentato dalla Cassa depositi e prestiti. Il Ministro dell'economia
e  delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti,  su proposta del direttore generale della Cassa depositi e
prestiti,   puo'   apportare  con  proprio  decreto  variazioni  alla
consistenza del Fondo.
   3. Il Fondo e' finalizzato al sostegno finanziario delle opere, di
competenza  dei  soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b),
del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  284,  da realizzare
mediante:
a) contratto  di  concessione  di  cui all'articolo 19 della legge 11
   febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
b) concessione  di  costruzione  e  gestione o affidamento unitario a
   contraente  generale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo
   20 agosto 2002, n. 190.

   4. Il Fondo, al fine di ridurre le contribuzioni pubbliche a fondo
perduto,  presta  garanzie, in favore dei soggetti pubblici o privati
coinvolti  nella realizzazione o nella gestione delle opere, volte ad
assicurare     il     mantenimento     del     relativo    equilibrio
economico-finanziario.
   5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, su proposta del
direttore generale della Cassa depositi e prestiti, fissa con proprio
decreto   limiti,   condizioni,   modalita',   caratteristiche  della
prestazione  delle  garanzie  e  dei relativi rimborsi, tenendo conto
della  redditivita' potenziale dell'opera e della decorrenza e durata
della   concessione  o  della  gestione.  Con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e delle finanze puo' essere disposta la garanzia dello
Stato  per le operazioni di cui al comma 4. Tale garanzia e' elencata
nell'allegato  allo stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  di  cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n.
468.
   6.  Il  Governo  procede  annualmente ad una verifica, e riferisce
alle  competenti  Commissioni parlamentari, sullo stato di attuazione
degli  interventi  di  cui  alla  legge  21  dicembre 2001, n. 443, e
successive modificazioni, con l'obiettivo di consentire al Parlamento
di  valutare  l'efficacia  della strumentazione adottata, in funzione
della  realizzazione  tempestiva,  a  perfetta  regola  d'arte  e nel
rispetto  delle  vigenti  disposizioni nazionali e comunitarie, degli
interventi  di infrastrutturazione strategica di preminente interesse
nazionale.