Art. 71. (Fondo rotativo per le opere pubbliche) 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 47 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall'articolo 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, con il quale e' istituita Infrastrutture Spa, presso la Cassa depositi e prestiti e' istituito il Fondo rotativo per le opere pubbliche (FROP). 2. Il Fondo ha una dotazione iniziale di un miliardo di euro ed e' alimentato dalla Cassa depositi e prestiti. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, puo' apportare con proprio decreto variazioni alla consistenza del Fondo. 3. Il Fondo e' finalizzato al sostegno finanziario delle opere, di competenza dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, da realizzare mediante: a) contratto di concessione di cui all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni; b) concessione di costruzione e gestione o affidamento unitario a contraente generale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. 4. Il Fondo, al fine di ridurre le contribuzioni pubbliche a fondo perduto, presta garanzie, in favore dei soggetti pubblici o privati coinvolti nella realizzazione o nella gestione delle opere, volte ad assicurare il mantenimento del relativo equilibrio economico-finanziario. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, fissa con proprio decreto limiti, condizioni, modalita', caratteristiche della prestazione delle garanzie e dei relativi rimborsi, tenendo conto della redditivita' potenziale dell'opera e della decorrenza e durata della concessione o della gestione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze puo' essere disposta la garanzia dello Stato per le operazioni di cui al comma 4. Tale garanzia e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. 6. Il Governo procede annualmente ad una verifica, e riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, con l'obiettivo di consentire al Parlamento di valutare l'efficacia della strumentazione adottata, in funzione della realizzazione tempestiva, a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie, degli interventi di infrastrutturazione strategica di preminente interesse nazionale.