Art. 73. (Estensione di interventi di promozione industriale) 1. Con delibera del CIPE, da emanare su proposta del Ministro delle attivita' produttive, puo' essere disposto che gli interventi di promozione industriale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, siano effettuati anche in aree interessate da crisi di settore nel comparto industriale, diverse da quelle individuate ai sensi del citato articolo 5 del decreto-legge n. 120 del 1989, nonche' nelle aree industriali ricomprese nei territori per i quali con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e' stato dichiarato o prorogato lo stato di emergenza. Le aree sono individuate dal CIPE su proposta del Ministro delle attivita' produttive tenuto conto dello stato di crisi settoriale con notevoli ripercussioni sull'economia locale. 2. Il programma di promozione imprenditoriale ed attrazione degli investimenti nel settore delle industrie e dei servizi nelle aree individuati dal CIPE ai sensi del comma 1, predisposto da Sviluppo Italia Spa, su direttive del Ministero delle attivita' produttive, approvato dallo stesso Ministero, e' finalizzato in primo luogo alla salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti, nonche' allo sviluppo del tessuto economico locale, attraverso il ricorso ad attivita' sostitutive, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. 3. Al fine di effettuare il monitoraggio dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi agevolativi, Sviluppo Italia Spa trasmette annualmente al Ministero delle attivita' produttive, che riferisce al CIPE, un rapporto sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 1 redatto sulla base dei criteri stabiliti dal Ministero delle attivita' produttive. 4. L'applicazione dell'estensione di cui al comma 1 e' subordinata all'approvazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea.