Art. 73.
        (Estensione di interventi di promozione industriale)

   1.  Con  delibera  del  CIPE,  da emanare su proposta del Ministro
delle  attivita'  produttive, puo' essere disposto che gli interventi
di  promozione  industriale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1
aprile  1989,  n.  120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
maggio  1989,  n.  181, siano effettuati anche in aree interessate da
crisi   di  settore  nel  comparto  industriale,  diverse  da  quelle
individuate  ai  sensi del citato articolo 5 del decreto-legge n. 120
del 1989, nonche' nelle aree industriali ricomprese nei territori per
i  quali  con  decreti  del  Presidente del Consiglio dei ministri e'
stato  dichiarato  o  prorogato  lo  stato di emergenza. Le aree sono
individuate  dal  CIPE  su  proposta  del  Ministro  delle  attivita'
produttive  tenuto conto dello stato di crisi settoriale con notevoli
ripercussioni sull'economia locale.
   2.  Il programma di promozione imprenditoriale ed attrazione degli
investimenti  nel  settore  delle  industrie e dei servizi nelle aree
individuati  dal  CIPE  ai sensi del comma 1, predisposto da Sviluppo
Italia  Spa,  su  direttive del Ministero delle attivita' produttive,
approvato  dallo stesso Ministero, e' finalizzato in primo luogo alla
salvaguardia   dei  livelli  occupazionali  esistenti,  nonche'  allo
sviluppo  del  tessuto  economico  locale,  attraverso  il ricorso ad
attivita'  sostitutive,  nel  rispetto della normativa comunitaria in
materia di aiuti di Stato.
   3.  Al  fine  di  effettuare  il  monitoraggio  dell'efficienza  e
dell'efficacia  degli  interventi  agevolativi,  Sviluppo  Italia Spa
trasmette  annualmente  al  Ministero delle attivita' produttive, che
riferisce  al  CIPE,  un  rapporto  sullo  stato  di attuazione degli
interventi di cui al comma 1 redatto sulla base dei criteri stabiliti
dal Ministero delle attivita' produttive.
   4. L'applicazione dell'estensione di cui al comma 1 e' subordinata
all'approvazione   da  parte  della  Commissione  europea,  ai  sensi
dell'articolo   88,   paragrafo  3,  del  Trattato  istitutivo  della
Comunita' europea.