Art. 75.
                       (Interventi ferroviari)

   1.  Infrastrutture Spa finanzia prioritariamente, anche attraverso
la  costituzione  di  uno o piu' patrimoni separati, gli investimenti
per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria per il "Sistema
alta  velocita/alta  capacita'",  anche al fine di ridurre la quota a
carico  dello  Stato.  Le risorse necessarie per i finanziamenti sono
reperite  sul  mercato  bancario  e  su  quello  dei capitali secondo
criteri  di  trasparenza  ed  economicita'.  Al  fine  di  preservare
l'equilibrio  economico  e  finanziario  di  Infrastrutture  Spa e' a
carico  dello  Stato  l'integrazione dell'onere per il servizio della
parte  del  debito  nei  confronti  di  Infrastrutture Spa che non e'
adeguatamente   remunerabile  utilizzando  i  soli  flussi  di  cassa
previsionali  per  il  periodo di sfruttamento economico del "Sistema
alta velocita/alta capacita'".
   2.  Nei casi di decadenza e revoca della concessione relativa alla
gestione   dell'infrastruttura   ferroviaria   nazionale,  nella  sua
interezza  o  anche  solo  per la parte relativa alla realizzazione e
gestione   del  "Sistema  alta  velocita/alta  capacita'",  il  nuovo
concessionario  assume, senza liberazione del debitore originario, il
debito  residuo  nei  confronti  di Infrastrutture Spa e subentra nei
relativi  rapporti  contrattuali.  Le  somme eventualmente dovute dal
concedente  al  precedente  concessionario  per  l'utilizzo  dei beni
necessari  per  lo  svolgimento  del  servizio, per il riscatto degli
stessi  o a qualsiasi altro titolo sono destinate prioritariamente al
rimborso  del  debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa. Lo
Stato  garantisce  il  debito residuo nei confronti di Infrastrutture
Spa fino al rilascio della nuova concessione.
   3.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti esercita
anche nell'interesse di Infrastrutture Spa la funzione di vigilanza e
di  controllo sull'attuazione della concessione di cui al comma 2 per
la  parte  relativa  alla  realizzazione e gestione del "Sistema alta
velocita/alta capacita'".
   4.  I  crediti  e  i proventi derivanti dall'utilizzo del "Sistema
alta  velocita/alta  capacita'"  sono  destinati  prioritariamente al
rimborso dei finanziamenti concessi da Infrastrutture Spa; su di essi
non   sono   ammesse   azioni   da  parte  di  creditori  diversi  da
Infrastrutture Spa fino all'estinzione del relativo debito.
   5.  Il  gestore  dell'infrastruttura  ferroviaria  eautorizzato  a
compensare  l'onere  relativo  alla manutenzione dell' infrastruttura
medesima anche attraverso l'utilizzo del Fondo di ristrutturazione di
cui all'articolo 43, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
   6.  All'articolo  48,  comma  4, del testo unico delle imposte sui
redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
   "c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati
gratuitamente,  si  assume,  al  netto  degli ammontari eventualmente
trattenuti,   l'importo   corrispondente   all'introito   medio   per
passeggero/chilometro,  desunto  dal  Conto nazionale dei trasporti e
stabilito  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,   per   una   percorrenza  media  convenzionale,  riferita
complessivamente  ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600 chilometri.
Il  decreto  dei  Ministro  delle  infrastrutture  e dei trasporti e'
emanato  entro  il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo
di  imposta  successivo  a  quello  in  corso  alla  data  della  sua
emanazione".