Art. 76.
                        (Interventi stradali)

   1.  All'articolo  7  del  decreto-legge  8  luglio  2002,  n. 138,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 2002, n. 178,
recante  tra  l'altro  la  trasformazione  dell'ANAS  in societa' per
azioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
   "1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto  con  il  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti, e'
trasferita  all'ANAS societa' per azioni, di seguito denominata "ANAS
Spa",  in  conto  aumento del capitale sociale la rete autostradale e
stradale  nazionale,  individuata  con decreto legislativo 29 ottobre
1999,  n.  461,  e  successive  modificazioni. La pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiate  del  decreto di cui al primo periodo produce gli
effetti  previsti  dall'articolo  2644  del  codice  civile in favore
dell'ANAS  Spa,  nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni
in  catasto.  Gli  uffici  competenti provvedono, se necessario, alle
conseguenti  attivita'  di  trascrizione, intavolazione e voltura. Il
trasferimento  non  modifica  il  regime  giuridico,  previsto  dagli
articoli  823  e  829,  primo  comma,  del  codice  civile,  dei beni
demaniali  trasferiti.  Modalita'  e  valori  di  trasferimento  e di
iscrizione  dei  beni  nel  bilancio della societa' sono definiti con
decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il  Ministro  delle  infrastrutture  e dei trasporti, anche in deroga
agli articoli 2254 e da 2342 a 2345 del codice civile.
   1-ter.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  conferisce
all'ANAS  Spa,  con  proprio  decreto,  in conto aumento del capitale
sociale,  in tutto o in parte, l'ammontare dei residui passivi dovuto
all'ANAS  Spa  medesima  e in essere al 31 dicembre 2002. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze e' quantificato l'importo
   da  conferire  e  sono  definite  le modalita' di erogazione dello
   stesso.
1-quater. L'ANAS Spa e' autorizzata a costituire, a valere sul
proprio  netto  patrimoniale,  un fondo speciale di importo pari alla
somma  del  valore netto della rete autostradale e stradale nazionale
di  cui  al  comma  1-bis  e  del  valore  dei residui passivi dovuto
all'ANAS  Spa  di  cui al comma 1-ter. E' escluso dal fondo il valore
delle  relative  pertinenze  ed accessori, strumentali alle attivita'
della  stessa  societa'  e  gia'  trasferite  in  proprieta' all'Ente
dall'articolo  3,  commi da 1 a 119, della legge 23 dicembre 1996, n.
662,  della  rete  autostradale  e stradale nazionale. Detto fondo e'
finalizzato    principalmente   alla   copertura   degli   oneri   di
ammortamento,   anche  relativamente  ai  nuovi  investimenti,  e  al
mantenimento  della  rete  stradale e autostradale nazionale, nonche'
alla  copertura  degli  oneri  inerenti  l'eventuale ristrutturazione
societaria";
b) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"All'ANAS  Spa sono attribuiti con concessione ai sensi dell'articolo
   14  del  decreto-legge  11  luglio  1992,  n. 333, convertito, con
   modificazioni,  dalla  legge  8  agosto  1992,  n. 359, di seguito
   denominata  "concessione",  i compiti di cui all'articolo 2, comma
   1,  lettere  da  a)  a  g), nonche' l), del decreto legislativo 26
   febbraio 1994, n. 143";
c) al comma 2, l'ultimo periodo e' soppresso;
d) al comma 6, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"Le azioni sono inalienabili e attribuite al Ministro dell'economia e
   delle finanze, il quale esercita i diritti dell'azionista d'intesa
   con  il  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le
   direttive del Presidente del Consiglio dei ministri";
e) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
"10.  Agli  atti ed operazioni connesse alla trasformazione dell'ANAS
   in  societa' per azioni si applica la disciplina tributaria di cui
   all'articolo   19  del  decreto-legge  11  luglio  1992,  n.  333,
   convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359,
   nell'interpretazione autentica di cui all'articolo 4, comma 4, del
   decreto-legge   23   gennaio   1993,   n.   16,   convertito,  con
   modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75";
f) e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente comma: "12-bis. I mutui e i
   prestiti  in  capo all'Ente nazionale per le strade in essere alla
   data  di  entrata  in  vigore  della presente disposizione sono da
   intendere  a tutti gli effetti debiti dello Stato. Con decreto del
   Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita'
   per l'ammortamento del debito".

   2.   Per   il   completamento   degli  interventi  di  adeguamento
infrastrutturale  previsti  dall'articolo  19,  comma  1, lettera i),
della  legge  1  agosto  2002, n. 166, e' autorizzata la spesa di 5,5
milioni  di  euro  per  l'anno 2003 e di 6 milioni di euro per l'anno
2004.