Art. 77
                        Interventi ambientali

  1.  Ai  fini  dell'accelerazione  dell'attivita'  istruttoria della
commissione   per  le  valutazioni  dell'impatto  ambientale  di  cui
all'articolo  18,  comma  5,  della  legge  1988,  n. 67, il Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e'  autorizzato  ad
avvalersi del supporto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e
per  i  servizi  tecnici  (APAT),  dell'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente (ENEA), del Consiglio nazionale delle ricerche
(CNR)  e  di  altri  enti  o istituti pubblici o privati a prevalente
capitale pubblico, mediante la stipula di apposite convenzioni.
  2.  Per  fare  fronte  al  maggiore onere derivante dal comma 1 del
presente  articolo,  il  limite  di  valore  dei progetti di opere di
competenza  statale  sottoposti  al versamento dello 0,5 per mille di
cui  all'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, e' portato a
5 milioni di euro.
  3.  Sono  soggetti  ad  autorizzazione integrata ambientale statale
tutti  gli impianti esistenti, nonche' quelli di nuova realizzazione,
relativi  alle  attivita' industriali di cui all'articolo 1, comma 1,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988,
n.  377,  rientranti  nelle  categorie elencate nell'allegato I della
direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996.
  4.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto   con   il   Ministro   delle   attivita'  produttive,  sono
disciplinate  le  modalita'  di  autorizzazione  nel caso in cui piu'
impianti o parti di essi siano localizzati sullo stesso sito, gestiti
dal   medesimo   gestore,  e  soggetti  ad  autorizzazione  integrata
ambientale  da  rilasciare  da  piu'  di  una  autorita'  competente.
L'autorizzazione  di  cui  al  comma  3 e' rilasciata con decreto del
Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio, sentite le
regioni interessate.
  5.  Gli oneri per l'istruttoria e per i controlli di cui ai commi 3
e  4  sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio,  di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive  e  con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano e sono quantificati in
relazione  alla  complessita'  delle  attivita' svolte dall'autorita'
competente,  sulla  base  del  numero  dei  punti di emissione, della
tipologia  delle emissioni e delle componenti ambientali interessate.
Tali  oneri sono posti a carico del gestore e versati all'entrata del
bilancio  dello  Stato,  per  essere  riassegnati,  con  decreto  del
Ministro   dell'economia   e   delle   finanze,  ad  apposita  unita'
previsionale   di  base  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'ambiente  e della tutela del territorio, per essere riutilizzati
esclusivamente per le predette spese.
  6.  Al  fine  della bonifica e del risanamento ambientale dell'area
individuata  alla lettera p-quater) del comma 4 dell'articolo 1 della
legge  9  dicembre 1998. n. 426, e' autorizzata la spesa di 2 milioni
di  euro per l'anno 2003, di 1 milione di euro per l'anno 2004 e di 1
milione di euro per l'anno 2005.
  7. All'articolo 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dopo il comma
2, sono inseriti i seguenti:
  "2-bis. Il pagamento del corrispettivo dei servizi di depurazione e
fognatura  deve  essere effettuato dal diverso gestore entro sessanta
giorni dal ricevimento delle fatture per effetto del riparto.
  2-ter.  Previa  richiesta  del gestore del servizio di acquedotto e
contestuale  versamento degli interessi, calcolati con l'applicazione
del  tasso legale aumentato di due punti, il termine di pagamento, di
cui  al  comma  2-bis,  e' differito di un anno dal ricevimento delle
fatture.
  2-quater.   Per   omesso   o   ritardato   pagamento  oltre  l'anno
dall'emissione  delle  fatture e' dovuta una penalita' pari al 10 per
cento dell'importo dovuto, oltre agli interessi.
  2-quinquies.  Per  le  fatture  o per i corrispettivi dovuti per il
servizio di depurazione e fognatura maturati prima del 1 gennaio 2003
il termine di pagamento e' fissato al 31 dicembre 2003.