Art. 8 
        Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi 
 
  1. Le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta  per  i  quali  i
termini per la loro presentazione sono scaduti entro  il  31  ottobre
2002, possono essere integrate secondo le disposizioni  del  presente
articolo. L'integrazione puo' avere effetto ai fini delle imposte sui
redditi  e   relative   addizionali,   delle   imposte   sostitutive,
dell'imposta sul patrimonio netto  delle  imprese,  dell'imposta  sul
valore aggiunto, dell'imposta regionale sulle  attivita'  produttive,
dei contributi  previdenziali  e  di  quelli  al  Servizio  sanitario
nazionale. I  soggetti  indicati  nel  titolo  III  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  obbligati  ad
operare  ritenute  alla  fonte,   possono   integrare,   secondo   le
disposizioni del presente articolo, le ritenute relative  ai  periodi
di imposta di cui al presente comma. 
  2. I versamenti delle imposte  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,
lettera b), numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre  1998,  n.
504, e all'articolo 8, commi 1 e 2,  del  decreto-legge  28  dicembre
2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2002, n. 16, relativamente ai quali il termine e' scaduto entro il 31
ottobre 2002 e, alla data di entrata in vigore della presente  legge,
non sono stati notificati  avvisi  di  accertamento,  possono  essere
definiti, su richiesta dei contribuenti, mediante la presentazione di
dichiarazione integrativa. La definizione avviene con il pagamento di
un importo pari al  20  per  cento  delle  imposte  non  versate.  Le
controversie, sulle quali non  sia  ancora  intervenuto  accertamento
definitivo o pronunzia non piu' impugnabile, possono essere  definite
con il pagamento di un importo pari al 30  per  cento  del  dovuto  o
della maggiorazione accertata dagli uffici alla data  di  entrata  in
vigore della presente legge. 
  3. L'integrazione si  perfeziona  con  il  pagamento  dei  maggiori
importi dovuti entro il 16 marzo 2003, mediante l'applicazione  delle
disposizioni vigenti  in  ciascun  periodo  di  imposta  relative  ai
tributi indicati nel comma  1  nonche'  dell'intero  ammontare  delle
ritenute e contributi, sulla base di una dichiarazione integrativa da
presentare, entro la medesima data, in luogo di quella omessa  ovvero
per rettificare in  aumento  la  dichiarazione  gia'  presentata.  La
predetta dichiarazione integrativa e' presentata  in  via  telematica
direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati indicati
dall'articolo 3 del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive  modificazioni,
salvo che per i periodi  d'imposta  1996  e  1997,  per  i  quali  la
dichiarazione e' presentata su supporto cartaceo. Qualora gli importi
da versare per ciascun periodo di imposta eccedano,  per  le  persone
fisiche, la somma di 2.000 euro e, per gli altri soggetti,  la  somma
di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere  versati  in  due
rate, di pari importo, entro il 16 marzo 2004 ed il  16  marzo  2005,
maggiorati degli interessi legali a  decorrere  dal  17  marzo  2003.
L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le  date  indicate
non determina l'inefficacia della integrazione; per il recupero delle
somme non corrisposte a tali scadenze si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 14 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e  sono  altresi'
dovuti una sanzione amministrativa di ammontare pari al 30 per  cento
del le somme non versate, ridotta alla meta' in  caso  di  versamento
eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza  medesima,  e
gli interessi legali. La dichiarazione  integrativa  non  costituisce
titolo per il rimborso  di  ritenute,  acconti  e  crediti  d'imposta
precedentemente  non  dichiarati,  ne'  per  il   riconoscimento   di
esenzioni o agevolazioni  non  richieste  in  precedenza,  ovvero  di
detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente dichiarate; la
differenza tra l'importo dell'eventuale  maggior  credito  risultante
dalla dichiarazione originaria e quello del minor  credito  spettante
in  base  alla  dichiarazione  integrativa,  e'  versata  secondo  le
modalita' previste dal presente articolo. E in ogni caso preclusa  la
deducibilita' delle maggiori imposte e  contributi  versati.  Per  le
ritenute indicate nelle dichiarazioni  integrative  non  puo'  essere
esercitata la rivalsa sui percettori delle somme  o  dei  valori  non
assoggettati a ritenuta. I versamenti delle somme dovute ai sensi del
presente  comma  sono  effettuati  secondo  le   modalita'   previste
dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  e
successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista. 
  4. In alternativa alle modalita' di dichiarazione e  versamento  di
cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 1, ad eccezione di  quelli
che hanno omesso la  presentazione  delle  dichiarazioni  relative  a
tutti  i  periodi  d'imposta  di  cui  al  medesimo  comma,   possono
presentare  la  dichiarazione  integrativa  in  forma  riservata   ai
soggetti convenzionati di cui all'articolo 19 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241.  Questi  ultimi  rilasciano  agli  interessati
copia della dichiarazione integrativa riservata, versano, entro il 21
marzo  2003,  le  maggiori  somme  dovute  secondo  le   disposizioni
contenute nel capo III del predetto decreto legislativo  n.  241  del
1997, esclusa la compensazione di cui all'articolo  17  dello  stesso
decreto  legislativo,  e   comunicano   all'Agenzia   delle   entrate
l'ammontare complessivo delle medesime somme  senza  indicazione  dei
nominativi  dei  soggetti  che  hanno  presentato  la   dichiarazione
integrativa riservata. E' esclusa la rateazione di cui al comma 3. 
  5. Per  i  redditi  e  gli  imponibili  conseguiti  all'estero  con
qualunque modalita', anche tramite  soggetti  non  residenti  o  loro
strutture interposte, e'  dovuta  un'imposta  sostitutiva  di  quelle
indicate al comma 1, pari al 13 per cento. Per la dichiarazione e  il
versamento  della  predetta  imposta  sostitutiva  si  applicano   le
disposizioni dei commi 3 e 4. 
  6. Salvo quanto stabilito al  comma  7,  il  perfezionamento  della
procedura prevista dal presente articolo comporta, limitatamente alle
annualita' oggetto di integrazione ai sensi del comma 3 e del comma 4
e ai maggiori imponibili ovvero  alle  maggiori  ritenute  risultanti
dalle dichiarazioni integrative aumentati, rispettivamente, del 100 e
del 50 per cento per ciascun periodo d'imposta: 
a) la preclusione, nei  confronti  del  dichiarante  e  dei  soggetti
coobbligati, di ogni accertamento tributario e contributivo; 
b)  l'estinzione   delle   sanzioni   amministrative   tributarie   e
previdenziali, ivi comprese quelle  accessorie,  nonche',  ove  siano
stati integrati i redditi di cui al comma 5, e ove ricorra la ipotesi
di cui all'articolo  14,  comma  4,  delle  sanzioni  previste  dalle
disposizioni sul monitoraggio fiscale  di  cui  al  decreto-legge  28
giugno 1990, n. 167, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 1990, n. 227; 
c) l'esclusione  ad  ogni  effetto  della  punibilita'  per  i  reati
tributari di  cui  agli  articoli  2,  3,  4,  5  e  10  del  decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74; 
d) l'esclusione  ad  ogni  effetto  della  punibilita'  per  i  reati
previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis  e  492
del codice penale, nonche' dagli  articoli  2621,  2622  e  2623  del
codice civile, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od
occultare i reati di cui alla lettera c), ovvero per  conseguirne  il
profitto  e  siano  riferiti  alla  stessa  pendenza   o   situazione
tributaria. L'esclusione di cui alla presente lettera non si  applica
ai procedimenti in corso. 
  7. Per i redditi di cui al comma 5 non opera l'aumento del 100  per
cento previsto dal comma 6 e gli effetti di cui alle lettere c) e  d)
del medesimo comma operano a condizione che, ricorrendo la ipotesi di
cui all'articolo 14,  comma  4,  si  provveda  alla  regolarizzazione
contabile delle attivita' detenute all'estero  secondo  le  modalita'
ivi previste. 
  8. Gli effetti di cui ai  commi  6  e  7  si  estendono  anche  nei
confronti  dei  soggetti  diversi  dal  dichiarante  se   considerati
possessori effettivi dei maggiori imponibili. 
  9. In caso di  accesso,  ispezione  o  verifica,  ovvero  di  altra
attivita' di controllo fiscale, il  soggetto  che  ha  presentato  la
dichiarazione riservata di cui al comma 4 puo'  opporre  agli  organi
competenti gli effetti preclusivi, estintivi e  di  esclusione  della
punibilita' di cui ai commi  6  e  7  con  invito  a  controllare  la
congruita'  delle  somme  di  cui  ai  commi  3  e  5,  in  relazione
all'ammontare  dei  maggiori  redditi  e  imponibili  nonche'   delle
ritenute e dei contributi indicati nella dichiarazione integrativa. 
  10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora: 
a) alla data di entrata in vigore della  presente  legge,  sia  stato
notificato processo verbale  di  constatazione  con  esito  positivo,
ovvero avviso di accertamento ai  fini  delle  imposte  sui  redditi,
dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale  sulle
attivita'  produttive,  nonche'  invito  al  contraddittorio  di  cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno  1997,  n.  218;  in
caso di avvisi di accertamento di cui all'articolo 41-bis del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e
successive  modificazioni,  relativamente  ai  redditi   oggetto   di
integrazione, ovvero  di  cui  all'articolo  54,  quinto  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e
successive modificazioni l'integrazione e' ammessa a  condizione  che
il contribuente versi entro il  16  marzo  2003  le  somme  derivanti
dall'accertamento parziale notificato entro la predetta data; 
b) alla data di presentazione  della  dichiarazione  integrativa  sia
stato gia' avviato un procedimento penale per  gli  illeciti  di  cui
alle lettere c) e d) del comma 6, di cui il soggetto che presenta  la
dichiarazione ha avuto formale conoscenza. 
  11. Le societa' o associazioni di  cui  all'articolo  5  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  22   dicembre   1986,   n.   917,   e   successive
modificazioni, nonche' i titolari dell'azienda coniugale non  gestita
in forma societaria e dell'impresa familiare, che hanno presentato la
dichiarazione integrativa secondo le modalita' del presente articolo,
comunicano, entro il 16 aprile 2003, alle  persone  fisiche  titolari
dei redditi prodotti  in  forma  associata  l'avvenuta  presentazione
della relativa dichiarazione. La integrazione da parte delle  persone
fisiche  titolari  dei  redditi  prodotti  in  forma   associata   si
perfeziona presentando, entro il 20  giugno  2003,  la  dichiarazione
integrativa di cui al comma 3 e versando contestualmente le imposte e
i relativi contributi secondo le modalita' di cui al  medesimo  comma
3. La presentazione della  dichiarazione  integrativa  da  parte  dei
soggetti di cui al  primo  periodo  del  presente  comma  costituisce
titolo per l'accertamento, ai sensi dell'articolo 41-bis del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e
successive modificazioni, nei confronti dei i soggetti che non  hanno
integrato redditi prodotti in forma associata. 
  12. La conoscenza dell'intervenuta integrazione dei redditi e degli
imponibili ai sensi  del  presente  articolo  non  genera  obbligo  o
facolta' della segnalazione di cui all'articolo  331  del  codice  di
procedura penale. L'integrazione effettuata  ai  sensi  del  presente
articolo non costituisce notizia di reato. 
  13. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,  da
pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  sono  definite  le  modalita'
applicative del presente articolo. 
 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di  modifica  da
parte del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni
dalla   L.   21   febbraio   2003,   n.   27,    e'    visualizzabile
nell'aggiornamento successivo dello stesso.