Art. 8 Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi 1. Le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta per i quali i termini per la loro presentazione sono scaduti entro il 31 ottobre 2002, possono essere integrate secondo le disposizioni del presente articolo. L'integrazione puo' avere effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, dei contributi previdenziali e di quelli al Servizio sanitario nazionale. I soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, possono integrare, secondo le disposizioni del presente articolo, le ritenute relative ai periodi di imposta di cui al presente comma. 2. I versamenti delle imposte di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, relativamente ai quali il termine e' scaduto entro il 31 ottobre 2002 e, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono stati notificati avvisi di accertamento, possono essere definiti, su richiesta dei contribuenti, mediante la presentazione di dichiarazione integrativa. La definizione avviene con il pagamento di un importo pari al 20 per cento delle imposte non versate. Le controversie, sulle quali non sia ancora intervenuto accertamento definitivo o pronunzia non piu' impugnabile, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 30 per cento del dovuto o della maggiorazione accertata dagli uffici alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. L'integrazione si perfeziona con il pagamento dei maggiori importi dovuti entro il 16 marzo 2003, mediante l'applicazione delle disposizioni vigenti in ciascun periodo di imposta relative ai tributi indicati nel comma 1 nonche' dell'intero ammontare delle ritenute e contributi, sulla base di una dichiarazione integrativa da presentare, entro la medesima data, in luogo di quella omessa ovvero per rettificare in aumento la dichiarazione gia' presentata. La predetta dichiarazione integrativa e' presentata in via telematica direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati indicati dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, salvo che per i periodi d'imposta 1996 e 1997, per i quali la dichiarazione e' presentata su supporto cartaceo. Qualora gli importi da versare per ciascun periodo di imposta eccedano, per le persone fisiche, la somma di 2.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 16 marzo 2004 ed il 16 marzo 2005, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 marzo 2003. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia della integrazione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresi' dovuti una sanzione amministrativa di ammontare pari al 30 per cento del le somme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non dichiarati, ne' per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente dichiarate; la differenza tra l'importo dell'eventuale maggior credito risultante dalla dichiarazione originaria e quello del minor credito spettante in base alla dichiarazione integrativa, e' versata secondo le modalita' previste dal presente articolo. E in ogni caso preclusa la deducibilita' delle maggiori imposte e contributi versati. Per le ritenute indicate nelle dichiarazioni integrative non puo' essere esercitata la rivalsa sui percettori delle somme o dei valori non assoggettati a ritenuta. I versamenti delle somme dovute ai sensi del presente comma sono effettuati secondo le modalita' previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista. 4. In alternativa alle modalita' di dichiarazione e versamento di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 1, ad eccezione di quelli che hanno omesso la presentazione delle dichiarazioni relative a tutti i periodi d'imposta di cui al medesimo comma, possono presentare la dichiarazione integrativa in forma riservata ai soggetti convenzionati di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Questi ultimi rilasciano agli interessati copia della dichiarazione integrativa riservata, versano, entro il 21 marzo 2003, le maggiori somme dovute secondo le disposizioni contenute nel capo III del predetto decreto legislativo n. 241 del 1997, esclusa la compensazione di cui all'articolo 17 dello stesso decreto legislativo, e comunicano all'Agenzia delle entrate l'ammontare complessivo delle medesime somme senza indicazione dei nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione integrativa riservata. E' esclusa la rateazione di cui al comma 3. 5. Per i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero con qualunque modalita', anche tramite soggetti non residenti o loro strutture interposte, e' dovuta un'imposta sostitutiva di quelle indicate al comma 1, pari al 13 per cento. Per la dichiarazione e il versamento della predetta imposta sostitutiva si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4. 6. Salvo quanto stabilito al comma 7, il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta, limitatamente alle annualita' oggetto di integrazione ai sensi del comma 3 e del comma 4 e ai maggiori imponibili ovvero alle maggiori ritenute risultanti dalle dichiarazioni integrative aumentati, rispettivamente, del 100 e del 50 per cento per ciascun periodo d'imposta: a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario e contributivo; b) l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e previdenziali, ivi comprese quelle accessorie, nonche', ove siano stati integrati i redditi di cui al comma 5, e ove ricorra la ipotesi di cui all'articolo 14, comma 4, delle sanzioni previste dalle disposizioni sul monitoraggio fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227; c) l'esclusione ad ogni effetto della punibilita' per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74; d) l'esclusione ad ogni effetto della punibilita' per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonche' dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i reati di cui alla lettera c), ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. L'esclusione di cui alla presente lettera non si applica ai procedimenti in corso. 7. Per i redditi di cui al comma 5 non opera l'aumento del 100 per cento previsto dal comma 6 e gli effetti di cui alle lettere c) e d) del medesimo comma operano a condizione che, ricorrendo la ipotesi di cui all'articolo 14, comma 4, si provveda alla regolarizzazione contabile delle attivita' detenute all'estero secondo le modalita' ivi previste. 8. Gli effetti di cui ai commi 6 e 7 si estendono anche nei confronti dei soggetti diversi dal dichiarante se considerati possessori effettivi dei maggiori imponibili. 9. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di altra attivita' di controllo fiscale, il soggetto che ha presentato la dichiarazione riservata di cui al comma 4 puo' opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi, estintivi e di esclusione della punibilita' di cui ai commi 6 e 7 con invito a controllare la congruita' delle somme di cui ai commi 3 e 5, in relazione all'ammontare dei maggiori redditi e imponibili nonche' delle ritenute e dei contributi indicati nella dichiarazione integrativa. 10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora: a) alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, nonche' invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; in caso di avvisi di accertamento di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativamente ai redditi oggetto di integrazione, ovvero di cui all'articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni l'integrazione e' ammessa a condizione che il contribuente versi entro il 16 marzo 2003 le somme derivanti dall'accertamento parziale notificato entro la predetta data; b) alla data di presentazione della dichiarazione integrativa sia stato gia' avviato un procedimento penale per gli illeciti di cui alle lettere c) e d) del comma 6, di cui il soggetto che presenta la dichiarazione ha avuto formale conoscenza. 11. Le societa' o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonche' i titolari dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria e dell'impresa familiare, che hanno presentato la dichiarazione integrativa secondo le modalita' del presente articolo, comunicano, entro il 16 aprile 2003, alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta presentazione della relativa dichiarazione. La integrazione da parte delle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata si perfeziona presentando, entro il 20 giugno 2003, la dichiarazione integrativa di cui al comma 3 e versando contestualmente le imposte e i relativi contributi secondo le modalita' di cui al medesimo comma 3. La presentazione della dichiarazione integrativa da parte dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma costituisce titolo per l'accertamento, ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti dei i soggetti che non hanno integrato redditi prodotti in forma associata. 12. La conoscenza dell'intervenuta integrazione dei redditi e degli imponibili ai sensi del presente articolo non genera obbligo o facolta' della segnalazione di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale. L'integrazione effettuata ai sensi del presente articolo non costituisce notizia di reato. 13. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale sono definite le modalita' applicative del presente articolo. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.