Art. 80
                 Misure di razionalizzazione diverse

  1.  Alla  legge  25 luglio 2000, n. 209, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo  2, comma 1, lettera a), le parole: ", per un importo
   non inferiore al controvalore di 3.000 miliardi di lire italiane e
   non  superiore al controvalore di 4.000 miliardi di lire italiane"
   sono soppresse;
b) all'articolo  2, comma 1, lettera b), le parole: ", per un importo
   non inferiore al controvalore di 5.000 miliardi di lire italiane e
   non  superiore al controvalore di 8.000 miliardi di lire italiane"
   sono soppresse;
c) all'articolo  2,  il  comma  3  e'  sostituito dal seguente: "3. I
   crediti    di    cui   al   presente   articolo   sono   annullati
   progressivamente".
  2.  Le  disponibilita'  finanziarie  esistenti  sul  conto corrente
presso  la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Fondo rotativo
di  cui  all'articolo  26  della  legge  24  maggio  1977,  n. 227, e
all'articolo  6  della  legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono destinate
fino  ad  un  massimo  del  20  per  cento,  nel  corso  del triennio
2003-2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto  con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro delle
attivita'  produttive,  a fondi rotativi per l'internazionalizzazione
finalizzati  all'erogazione di prestiti per attivita' di investimento
delle  imprese  italiane  nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi in
via di transizione.
  3.  Il  Ministero  dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
tesoro,  ai  fini  della  valorizzazione  dei  beni  trasferiti  alla
societa'  costituita  ai  sensi  dell'articolo 7 del decreto-legge 15
aprile  2002,  n.  63,  convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno  2002,  n.  112,  convoca  una  o piu' conferenze di servizi o
promuove  accordi  di  programma  fissandone i termini per sottoporre
all'approvazione  iniziative  per la valorizzazione degli stessi. Con
decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i
criteri  per  l'assegnazione  agli  enti territoriali interessati dal
procedimento  di  una  quota del ricavato attribuibile alla rivendita
degli immobili valorizzati ovvero, in luogo della quota del ricavato,
di  uno  o piu' beni immobili la cui valutazione, per tale finalita',
e' effettuata in conformita' ai criteri fissati nel citato decreto.
  4.  Al  fine  della  valorizzazione del patrimonio dello Stato, del
recupero,  della  riqualificazione  e  della eventuale ridestinazione
d'uso,  entro  il 30 aprile di ogni anno, gli enti locali interessati
ad  acquisire  beni  immobili  del patrimonio dello Stato ubicati nel
loro  territorio possono fare richiesta di detti beni all'Agenzia del
demanio.
  5.  Entro  il  31  agosto  di  ogni anno, l'Agenzia del demanio, su
conforme  parere  del  Ministero  dell'economia e delle finanze anche
sulle modalita' e sulle condizioni della cessione, comunica agli enti
locali la propria disponibilita' all'eventuale cessione.
  6.  Al fine di favorire l'autonoma iniziativa per lo svolgimento di
attivita',  di  interesse  generale, in attuazione dell'articolo 118,
quarto  comma,  della  Costituzione,  le  istituzioni di assistenza e
beneficenza  e  gli enti religiosi che perseguono rilevanti finalita'
umanitarie o culturali possono ottenere la concessione o locazione di
beni  immobili  demaniali  o patrimoniali dello Stato, non trasferiti
alla  "Patrimonio dello Stato Spa", costituita ai sensi dell'articolo
7   del   decreto-legge  15  aprile  2002,  n.  63,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 15 giugno 2002, n. 112, ne' suscettibili
di  utilizzazione  per  usi  governativi,  a  un  canone ricognitorio
determinato ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 11 luglio 1986,
n. 390, e successive modificazioni.
  7.  Le  operazioni  di  alienazione  delle partecipazioni di cui al
comma  1  dell'articolo  1  del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 30 luglio 1994, n. 474,
qualora  i relativi titoli siano gia' negoziati in mercati finanziari
regolamentati,  sono  effettuate  ad  un  prezzo  determinato facendo
riferimento  al  valore  dei  titoli  riscontrato su tali mercati nel
periodo  dell'alienazione  stessa  e  tenendo  conto dell'esigenza di
incentivare  la domanda di titoli al fine di assicurare il buon esito
dell'operazione,  anche  qualora  tale  valore  risulti  inferiore al
prezzo  al  quale  si sono completate offerte precedenti dei medesimi
titoli. La congruita' del prezzo di cui al primo periodo e' attestata
da   un   consulente   finanziario   terzo,   non   coinvolto   nella
strutturazione dell'operazione di alienazione.
  8.   Per   la  piena  efficacia  degli  interventi  in  materia  di
immigrazione  e  di  asilo, riguardanti tra l'altro le collaborazioni
internazionali,  l'apertura  e  la  gestione  di  centri,  la  rapida
attuazione  del  Programma  asilo,  l'ammodernamento  tecnologico, e'
autorizzato l'incremento della spesa per il Ministero dell'interno di
100  milioni  di euro, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. Con
decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
Ministro dell'interno viene definito il riparto tra le singole unita'
previsionali  di  base.  Con lo stesso stanziamento di 100 milioni di
euro,  ai  medesimi fini e nell'arco degli anni 2003, 2004 e 2005, e'
incrementato  l'organico  del  personale  dei  ruoli della Polizia di
Stato  di  1.000  agenti  ed  e' altresi' autorizzata l'assunzione di
personale  dei  ruoli  dell'Amministrazione  civile  dell'interno nel
limite  di 1.000 unita' delle aree funzionali B e C nell'ambito delle
vacanze  di  organico esistenti. Alla copertura dei relativi posti di
organico  si  provvede  nei  seguenti limiti massimi di spesa: per il
personale  della Polizia di Stato 9,2 milioni di euro nell'anno 2003.
32,7  milioni  di  euro  per  l'anno  2004 e 34,2 milioni di euro per
l'anno   2005;   per   il   personale   dell'amministrazione   civile
dell'interno  6,3  milioni  di  euro per l'anno 2003, 19,3 milioni di
euro  per  l'anno  2004,  25,3  milioni  di  euro per l'anno 2005. Le
assunzioni    per   il   personale   della   Polizia   di   Stato   e
dell'amministrazione   civile   dell'interno,   di   cui  ai  periodi
precedenti,  sono  disposte in deroga all'articolo 34, comma 4, della
presente legge.
  9.   Per   il   potenziamento   dei  mezzi  aeroportuali,  ai  fini
dell'adeguamento  del  servizio antincendi negli aeroporti alle norme
ICAO  (International  Civil Aviation Organization) e' autorizzata per
il  Corpo  nazionale  dei  vigili del fuoco la spesa di 20 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
  10.  All'articolo  5,  comma 3-quinquies, del testo unico di cui al
decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo
5.  comma  1, lettera e), della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo le
parole:  "ne  da'  comunicazione anche in via telematica al Ministero
dell'interno   e   all'INPS"  sono  inserite  le  seguenti:  "nonche'
all'INAIL".
  11.  All'articolo  22,  comma  9, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'articolo 18,
comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo le parole:
"Le  questure  forniscono  all'INPS"  sono  inserite  le seguenti: "e
all'INAIL".
  12.  All'articolo  33, comma 4, della legge 30 luglio 2002, n. 189,
e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "E'  data  facolta'
all'INAIL di accedere al registro informatizzato".
  13.  All'articolo  145,  comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n.
388,  come  modificato  dall'articolo  22,  comma  14, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le  parole:  "al  70  per  cento"  sono sostituite dalle seguenti:
   "all'80 per cento";
b) le   parole   da:   "incentivazione   per"   fino  a:  "istruzione
   universitaria" sono sostituite dalle seguenti: "incentivazione per
   l'alta  formazione professionale tramite l'istituzione di un forum
   permanente  realizzato da una o piu' ONLUS per la professionalita'
   nautica  partecipate  da  istituti  di  istruzione universitaria o
   convenzionate  con gli stessi. Tali misure, in una percentuale non
   superiore  al  50  per  cento, possono essere destinate dai citati
   enti  alla realizzazione, tramite il recupero di beni pubblici, di
   idonee infrastrutture".
  14. Limitatamente alle misure adottate con riferimento ai disavanzi
dell'esercizio   2001,   ai   fini   dell'accesso   al  finanziamento
integrativo  del  Servizio  sanitario nazionale a carico dello Stato,
sono considerate idonee le misure che danno luogo a maggiori entrate,
ancorche'   le  stesse,  pur  non  manifestando  i  relativi  effetti
finanziari   interamente  nell'anno  2002,  siano  indicate,  per  le
finalita'   di   cui   sopra,  alla  realizzazione  di  tali  effetti
complessivamente in un periodo pluriennale.
  15. Per l'organizzazione e la promozione degli eventi culturali del
programma "Genova capitale europea della cultura 2004" sono assegnati
al  comune di Genova 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e
2004.
  16.  Gli  stanziamenti  aggiuntivi  per aiuto pubblico a favore dei
Paesi  in  via di sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49,
sono  aumentati, per l'anno 2003, di 10 milioni di euro per programmi
di cooperazione internazionale nei Paesi in via di sviluppo, a favore
della   promozione  dell'attuazione  delle  Convenzioni  fondamentali
dell'OIL  e  delle  linee  guida  dell'OCSE  destinate  alle  imprese
multinazionali.  Quota  parte  degli  stanziamenti aggiuntivi, per un
importo  pari  a  5 milioni di euro, e' destinata al finanziamento di
iniziative  di  sostegno delle istituzioni rappresentative nel quadro
della cooperazione interparlamentare.
  17.  A  decorrere dal 1 gennaio 2003, l'indennita' di comunicazione
di  cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, concessa
ai  sordomuti  come  definiti  al secondo comma dell'articolo 1 della
legge  26  maggio  1970, n. 381, e' aumentata dell'importo di 41 euro
per dodici mensilita'.
  18.  Al  fine  di  assicurare  l'integrale  utilizzo  delle risorse
comunitarie  relative  al  Programma  operativo  assistenza tecnica e
azioni di sistema 2000-2006, a supporto dei programmi operativi delle
regioni dell'obiettivo 1, il fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato ad anticipare, nei
limiti   delle   risorse  disponibili,  su  richiesta  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento per le politiche di
sviluppo  e  di  coesione  -  Servizio  per  le  politiche  dei fondi
strutturali  comunitari, le quote dei contributi comunitari e statali
previste  per  il  periodo 2000-2004. Per le annualita' successive il
fondo  procede  alle relative anticipazioni sulla base dello stato di
avanzamento del Programma.
  19.  Per il reintegro delle somme anticipate dal fondo ai sensi del
comma 18, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli
accrediti  disposti  dall'Unione  europea  a titolo di rimborso delle
spese   sostenute  nell'ambito  del  Programma  operativo  assistenza
tecnica  e  azioni  di sistema 2000-2006 e, per la parte statale, con
imputazione  agli  stanziamenti  autorizzati  in  favore del medesimo
Programma  nell'ambito  delle  procedure  di cui alla legge 16 aprile
1987, n. 183.
  20.  Al  decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo  4,  il  comma  3  e'  sostituito dal seguente: "3. I
   soggetti  che  svolgono  funzioni  di  indirizzo, amministrazione,
   direzione  o  controllo presso le fondazioni non possono ricoprire
   funzioni  di  amministrazione,  direzione  o  controllo  presso la
   societa'  bancaria  conferitaria  o  altre  societa'  operanti nel
   settore  bancario,  finanziario  o  assicurativo  in  rapporto  di
   partecipazione  azionaria  o di controllo ai sensi dell'articolo 6
   con  tale  societa' bancaria conferitaria, ad eccezione di quelle,
   non  operanti  nei  confronti  del  pubblico,  di limitato rilievo
   economico o patrimoniale";
b) all'articolo 25, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3-bis.
   Per  le  fondazioni  con  patrimonio  netto  contabile  risultante
   dall'ultimo  bilancio  approvato  non  superiore  a 200 milioni di
   euro, e per quelle con sedi operative prevalentemente in regioni a
   statuto  speciale,  le parole "quarto", "quattro" e "quadriennio",
   contenute  negli  articoli  12,  13  e  nel  comma  1 del presente
   articolo sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
   "settimo", "sette" e "settennio".
  21.  Nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui
alla  legge  21  dicembre 2001, n. 443, possono essere ricompresi gli
interventi  straordinari  di  ricostruzione delle aree danneggiate da
eventi  calamitosi  ed e' inserito un piano straordinario di messa in
sicurezza  degli edifici scolastici con particolare riguardo a quelli
che  insistono  sul territorio delle zone soggette a rischio sismico.
Il  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, presenta
entro  novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge  il  predetto  piano  straordinario  al  CIPE  che,  sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto  1997, n. 281, ripartisce una quota parte delle risorse di cui
all'articolo  13,  comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166. tenuto
conto  di  quanto  stabilito  dall'articolo  3 della legge 11 gennaio
1996, n. 23.
  22.  Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge
3  agosto  1949,  n.  623,  e  successive  modificazioni  concernente
l'immissione  in  consumo in Valle d'Aosta di determinati contingenti
annui  di  merci  in  esenzione fiscale, l'utilizzazione nei processi
produttivi,  nel  territorio  della  regione medesima, di generi e di
merci  in esenzione fiscale ai sensi della predetta legge deve essere
considerata,  a  tutti gli effetti, consumo nel territorio regionale.
La  disposizione di cui al presente comma costituisce interpretazione
autentica  ai  sensi  dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio
2000,  n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti
del contribuente.
  23.  Dopo  il comma 11 dell'articolo 176 del decreto legislativo 30
aprile  1992,  n. 285, e' inserito il seguente: "11-bis. Al pagamento
del pedaggio di cui al comma 11, quando esso e' dovuto, e degli oneri
di  accertamento  dello  stesso,  sono  obbligati  solidamente sia il
conducente   sia   il   proprietario   del  veicolo,  come  stabilito
dall'articolo 196".
  24.  Il  limite  d'impegno  di  cui all'articolo 73, comma 2, della
legge  28  dicembre  2001,  n. 448, deve intendersi come stanziamento
annuo per quindici anni da erogare annualmente.
  25.  In  deroga  a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, della
legge  6  dicembre  1991,  n. 394, la sorveglianza sul territorio del
Parco  nazionale  Gran Paradiso e' esercitata dal Corpo delle guardie
alle   dipendenze  dell'Ente  Parco.  In  deroga  a  quanto  previsto
dall'articolo  9  della  legge  6  dicembre  1991,  n.  394, il Parco
nazionale  Gran  Paradiso  ha  sede  legale  in  Torino,  e  una sede
amministrativa  ad  Aosta, come gia' previsto dal decreto legislativo
del  Capo  provvisorio  dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, ratificato
dalla  legge  17  aprile 1956, n. 561. Possono essere previsti uffici
operativi e di coordinamento all'interno del Parco.
  26.  All'articolo  55,  comma  3, lettera b), del testo unico delle
imposte   sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  sono aggiunte, in fine, le
seguenti  parole: "nonche' quelli erogati alle cooperative edilizie a
proprieta'   indivisa   e   di   abitazione   per   la   costruzione,
ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili
destinati all'assegnazione in godimento o locazione".
  27. Per il rifinanziamento delle iniziative per la promozione della
cultura  italiana  all'estero  e  per  le  attivita'  degli  Istituti
italiani  di cultura all'estero, e' autorizzata la spesa di 5 milioni
di euro per l'anno 2003.
  28.  Una  quota degli importi autorizzati ai sensi dell'articolo 13
della  legge  1  agosto  2002,  n.  166,  puo'  essere  destinata  al
finanziamento  degli  interventi previsti dall'articolo 6 della legge
29  novembre  1984, n. 798, con le modalita' ivi previste, nonche' di
quelli previsti dalle relative ordinanze di protezione civile.
  29.  Per  il  completamento  degli  interventi urgenti per le opere
pubbliche  e  la  loro messa in sicurezza e dei rimborsi ai privati a
seguito degli eventi alluvionali verificatisi negli anni 1994, 2000 e
2002, e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di 10 milioni
di  euro  a  decorrere  dall'anno  2004 in favore degli enti e con le
procedure di cui al comma 51 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre
2001,   n.   448.  Per  la  prosecuzione  degli  interventi  pubblici
conseguenti  a  calamita'  naturali  che  abbiano  formato oggetto di
disposizioni legislative o per le quali sia stato deliberato lo stato
di  emergenza  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  1, della legge 24
febbraio  1992,  n.  225,  il Dipartimento della protezione civile e'
autorizzato  a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i
soggetti  competenti  possono  stipulare  allo  scopo. A tale fine e'
autorizzato  un  limite  d'impegno  di 10 milioni di euro a decorrere
dall'anno  2004.  Alla  ripartizione del predetto limite d'impegno si
provvede con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5 della citata
legge  n.  225  del 1992, sulla base di un piano predisposto d'intesa
con  il  Presidente  della  Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  tenendo conto
dell'effettivo  stato  di  utilizzo,  da  parte  degli enti erogatori
finali, dei finanziamenti gia' autorizzati.
  30.  Al  fine  di  consentire  la  prosecuzione  del  programma  di
adeguamento  della  dotazione  infrastrutturale del comune di Milano,
nonche'  per  l'ulteriore  finanziamento degli interventi previsti ai
sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 29 dicembre 2000, n. 400,
e'  autorizzata  la spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2003 quale
contributo   agli   oneri   per   la   realizzazione   di  interventi
infrastrutturali  per  la  riqualificazione urbana e della rete della
mobilita'.
  31. Ai fini della promozione culturale delle citta' e delle regioni
che  si  affacciano  sul Mediterraneo, con particolare riferimento al
patrimonio  storico e architettonico, per l'anno 2003 e' autorizzata,
in favore del Ministero per i beni e le attivita' culturali, la spesa
di  400.000  euro, per il sostegno dell'attivita' dell'Agenzia per il
patrimonio  culturale  euromediterraneo.  La  sede  del coordinamento
delle  predette  iniziative  di  promozione  culturale e' individuata
nella citta' di Lecce.
  32.  I  benefici  previsti dall'articolo 4-bis del decreto-legge 12
ottobre  2000,  n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
dicembre  2000,  n.  365,  si  applicano,  nei  limiti  delle risorse
individuate  ai  sensi del comma 6 del medesimo articolo 4-bis, anche
alle  associazioni,  alle  fondazioni  e  agli enti, anche religiosi,
nonche'  alle  istituzioni che perseguono scopi di natura sociale, le
cui  strutture siano state danneggiate dalle calamita' idrogeologiche
verificatesi nei mesi di ottobre e novembre 2000.
  33.  All'articolo  52,  comma  51,  primo  periodo,  della legge 28
dicembre  2001,  n.  448,  le  parole: "e 2000" sono sostituite dalle
seguenti: ", 2000 e 2002".
  34.  Al  comma 1 dell'articolo 146 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, dopo le parole: "per il 2001" sono inserite le seguenti: "e di 2
milioni di euro per l'anno 2003".
  35.  Il  finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' incrementato di 5 milioni di
euro  a  decorrere  dall'anno 2003. Limitatamente al 2003 la predetta
somma e' incrementata di ulteriori 5 milioni di euro.
  36.  Al  fine  di favorire il coordinamento delle attivita' e degli
interventi  per il contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso
sessuale  dei  minori, nonche' il funzionamento della Commissione per
le  adozioni  internazionali, e' autorizzata, per ciascuno degli anni
2003,  2004  e 2005, la spesa di 2 milioni di euro. A decorrere dalla
data  di  entrata in vigore della presente legge, tali autorizzazioni
di  spesa  nonche' le spese relative al coordinamento delle attivita'
di  contrasto  dello  sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei
minori  di  cui  all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, e
quelle  relative  all'esecuzione  della Convenzione per la tutela dei
minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta
a  L'Aia  il  29  maggio  1993,  di cui all'articolo 9 della legge 31
dicembre  1998,  n. 476, sono iscritte nel Fondo per il funzionamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze.
  37.  Le  disposizioni recate dal regolamento per la semplificazione
delle modalita' di certificazione dei corrispettivi per le societa' e
le  associazioni  sportive  dilettantistiche,  di  cui al decreto del
Presidente  della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, si applicano anche
alle   associazioni  pro-loco  per  le  manifestazioni  dalle  stesse
organizzate.
  38. Il contributo previsto dall'articolo 145, comma 17, della legge
23  dicembre  2000, n. 388, in favore del Club alpino italiano (CAI),
per  le  attivita' del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico
(CNSAS), eincrementato, a decorrere dall'anno 2003, di 200.000 euro.
  39.  Il  soccorso  in  montagna,  in  grotta,  in ambienti ostili e
impervi,  e' di norma, attribuito al CNSAS del CAI ed al Bergrettungs
-  Dienst  (BRD)  dell'Alpenverein Südtirol (AVS). Al CNSAS ed al BRD
spetta  il  coordinamento  dei  soccorsi in caso di presenza di altri
enti  o  organizzazioni,  con  esclusione  delle  grandi  emergenze o
calamita'.
  40.  Il  requisito  della  distanza  tra  le  ricevitorie del lotto
gestite  da  rivenditori  di  generi  di  monopolio  e le ricevitorie
gestite  da  ex  dipendenti  del  lotto,  introdotto  dal decreto del
Ministro delle finanze 6 maggio 1987 e dalla legge 19 aprile 1990, n.
85,  distanza successivamente ridotta dall'articolo 33 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, e' soppresso a decorrere dal 30 giugno 2003.
  41.  Con decreto del Ministro degli affari esteri, da emanare entro
il  28  febbraio  2003,  di  concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  si provvede alla variazione in aumento della tariffa
di  cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio  1967,  n. 200, e successive modificazioni, ed in particolare
al  riallineamento  degli  importi  da  percepire per il rilascio dei
visti  nazionali  di  lunga  durata alle somme riscosse, per analoghe
finalita',  dagli  altri  Stati  che  aderiscono  alla Convenzione di
applicazione dell'accordo di Schengen.
  42. Il 10 per cento delle maggiori entrate, determinate prendendo a
base la differenza tra la somma accertata e quella rilevata nell'anno
immediatamente  precedente, provenienti dalla riscossione dei diritti
consolari  in relazione all'applicazione delle disposizioni di cui al
comma  41,  certificate con decreto del Ministro degli affari esteri,
e'   prioritariamente   destinato,  attraverso  gli  strumenti  della
contrattazione  integrativa,  all'incentivazione  della produttivita'
del personale non dirigente in servizio presso il predetto Ministero,
in  ragione  dei  maggiori  impegni  derivanti  dallo svolgimento del
semestre  di  presidenza  dell'Unione  europea  e  dalle attivita' di
contrasto  all'immigrazione  clandestina  alle quali sono chiamate le
rappresentanze  diplomatiche e consolari. Il Ministro dell'economia e
delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
  43. All'articolo 10, comma 7, della legge 11 gennaio 2001, n. 7, le
parole  da:  "ventiquattro"  fino  a:  "legge"  sono sostituite dalle
seguenti: "il 30 marzo 2005".
  44. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.
457,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n.
30,  e  successive  modificazioni, la parola: "quattro" e' sostituita
dalla seguente: "sei".
  45.  All'articolo 141 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il
comma  3  e'  inserito  il seguente: "3-bis. Al fine di assicurare il
corretto  funzionamento  degli  enti di cui al comma 1 nonche' per la
realizzazione  di  ulteriori  investimenti  e'  autorizzato il limite
d'impegno quindicennale di 5.270.000 euro a decorrere dall'anno 2003.
Entro il 30 giugno 2003 i suddetti enti presentano al Ministero delle
politiche  agricole  e forestali propri programmi finalizzati al loro
corretto funzionamento e alla realizzazione di investimenti".
  46.  Al  terzo  comma  dell'articolo  490  del  codice di procedura
civile,   e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  "Sono  equiparati  ai
quotidiani,  i  giornali  di  informazione locale, multisettimanali o
settimanali  editi  da  soggetti iscritti al Registro operatori della
comunicazione  (ROC)  e  aventi caratteristiche editoriali analoghe a
quelle  dei  quotidiani  che garantiscono la maggior diffusione nella
zona interessata".
  47.  Per  la prosecuzione degli interventi relativi alla biblioteca
europea  di Milano, anche attraverso soggetti a tali fini costituiti,
cui  lo  Stato puo' partecipare, e' autorizzata la spesa di 5.000.000
di euro per l'anno 2004 e di 15.000.000 di euro per l'anno 2005.
  48.  E'  concesso  un  contributo  straordinario  di 516.000 euro a
favore dell'UNICEF, per l'anno 2003.
  49. I trasferimenti erariali correnti di cui all'articolo 27, comma
3,  della  legge  28  dicembre 2001, n. 448, sono aumentati: a) di 20
milioni  di  euro  per  l'anno  2003;  b)  di  20 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2004 e 2005. Agli oneri derivanti dall'attuazione
della  lettera  b)  si  provvede  mediante quota parte delle maggiori
entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 22.
  50.  Le  disposizioni  previste  dall'articolo  44, comma 3, ultimo
periodo,   della  legge  23  dicembre  1998,  n.  448,  e  successive
modificazioni, si intendono applicabili alle procedure di alienazione
di  cui  al  comma  1  del medesimo articolo 44, con esclusione delle
permute.
  51.   E'   concessa  al  Ministro  dell'interno  la  facolta',  per
l'esercizio 2003, di effettuare variazioni compensative tra le unita'
previsionali  di  base,  concernenti  il  funzionamento,  1.1.1.0.  e
5.1.1.1.  nella  misura massima di euro 2.521.300, ed altresi' tra le
unita'  previsionali  di base, concernenti il funzionamento, le spese
generali  e  i  mezzi  operativi  e  strumentali, 1.1.1.0. e 2.1.1.0,
3.1.1.1.,  5.1.1.1., 5.1.1.3. nella misura massima rispettivamente di
euro  1.333.000,  euro  841.825,  euro  191.089, euro 516.457 ed euro
816.543.
  52.  All'articolo  10,  comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre
1998, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea,  le  parole:  "valorizzazione  dei  beni  culturali  e
   ambientali", sono sostituite dalle seguenti: "gestione dei servizi
   relativi  ai  beni culturali di interesse nazionale individuati ai
   sensi  dell'articolo  2, comma 1, lettere b) e c), del regolamento
   di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 7 settembre
   2000, n. 283";
b) alla  lettera  b-bis),  primo  periodo,  le  parole  da:  "servizi
   finalizzati" a: "numero 112," sono sostituite dalle seguenti:
   "servizi relativi ai beni culturali di interesse nazionale".
  53.  All'Istituto  per  la  contabilita'  nazionale  e' concesso un
contributo  a valere sulle risorse di cui all'articolo 32 della legge
28  dicembre  2001,  n. 448. A tale fine, a decorrere dall'anno 2003,
l'Istituto  per  la contabilita' nazionale viene inserito nell'elenco
degli enti indicati nella tabella 1 allegata alla citata legge n. 448
del  2001  per  essere  incluso  nel  riparto delle risorse di cui al
predetto articolo 32. L'Istituto invia annualmente alle Camere, entro
trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge di
bilancio, i rendiconti dell'attivita' svolta.
  54.  Le  disponibilita'  finanziarie di EFIM in liquidazione coatta
amministrativa,  di Alumix Spa in liquidazione coatta amministrativa,
di  Efimpianti  Spa in liquidazione coatta amministrativa, depositate
presso  la  tesoreria centrale dello Stato ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e
successive  modificazioni,  e dell'articolo 156, comma 3, della legge
23  dicembre 2000, n. 388, possono essere versate al Capo X, capitolo
2368,   entrate  eventuali  e  diverse,  dello  stato  di  previsione
dell'entrata  per  l'anno  finanziario 2003 e corrispondente capitolo
per  gli  anni  successivi. Con decreti del Ministero dell'economia e
delle finanze Dipartimento del tesoro, sulla base delle comunicazioni
fornite  dal commissario liquidatore dell'EFIM in liquidazione coatta
amministrativa,   tenuto   conto  del  fabbisogno  finanziario  delle
suddette  procedure  liquidatorie,  e'  determinato l'ammontare delle
somme  da  versare al Capo X dello stato di previsione dell'entrata e
le modalita' di versamento.
  55. La concessione di costruzione e gestione di appalti pubblici di
cui all'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, non costituisce operazione permutativa.
  56.  Ai  sensi  dell'articolo  13, comma 3, della legge 23 dicembre
1998,  n. 448, alle aziende agricole dei comuni della Sicilia colpiti
dal  sisma  del  12  e  16  dicembre  1990  e  da  successivi  eventi
calamitosi,   per   tutti  i  debiti  contributivi  ed  alle  aziende
industriali,  per i mutui agevolati di ricerca, di cui all'articolo 4
del   decreto-legge   30   agosto   1968,  n.  918,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  25  ottobre 1968, n. 1089, per entrambe
maturati e scaduti fino alla data di entrata in vigore della presente
legge, e' concessa una sospensione fino al 30 giugno 2003.
  57.  All'articolo  unico della legge 27 settembre 1963, n. 1316, e'
aggiunto  il  seguente  comma:  "Il venditore ha tuttavia facolta' di
produrre  al competente ufficio del Pubblico registro automobilistico
gli  atti  di cui al primo comma entro dieci giorni dalla data in cui
e'  stata  effettuata la prima iscrizione del veicolo a seguito della
presentazione    di   idonea   autocertificazione,   provvisoriamente
sostitutiva  degli  atti predetti, e della contestuale corresponsione
di  tutti  gli  importi  a  qualsiasi  titolo dovuti; l'iscrizione e'
cancellata d'ufficio se gli atti non sono prodotti nel termine".
  58.   Gli   effetti   economici  dei  decreti  legislativi  di  cui
all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, da adottare entro il
31  maggio  2003,  sono  determinati  utilizzando  anche  le  risorse
stanziate  allo  scopo  dall'articolo  16,  comma  4,  della legge 28
dicembre 2001, n. 448.
  59.  Per  fronteggiare  le  esigenze  derivanti  dalle  eccezionali
avversita'  atmosferiche verificatesi nell'anno 2002, per le quali e'
intervenuta  la  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza di cui ai
decreti  del  Presidente  del  Consiglio dei ministri del 29 novembre
2002,  pubblicati  nella  Gazzetta Ufficiale n. 288, n. 289 e n. 290,
rispettivamente  del  9, 10 e 11 dicembre 2002, il Dipartimento della
protezione   civile   provvede,   con   ordinanze  emanate  ai  sensi
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, d'intesa con le
regioni interessate, ed e' autorizzato a concorrere con contributi in
favore  delle  regioni  medesime  che contraggono mutui allo scopo. A
tale   fine,  in  aggiunta  alle  risorse  gia'  a  disposizione  del
Dipartimento  medesimo, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro
per l'anno 2003.
  60.  Per  l'anno 2003 e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro
per  le  esigenze di prosecuzione del programma EFA (European Fighter
Aircraft).