Art. 81.
   (Misure di contenimento dell'inflazione nel mercato assicurativo)

     1.  Al fine di prevenire o attenuare il fenomeno dell'inflazione
  e  in  attuazione  dei principi di libera concorrenza stabiliti dal
  diritto comunitario e delle disposizioni del decreto legislativo 17
  marzo  1995,  n.  175, recante attuazione della direttiva 92/49/CEE
  del Consiglio, del 18 giugno 1992, e coerentemente con le norme sul
  rispetto  dell'obbligo a contrarre, sono o restano inapplicabili ai
  rapporti  in  atto  alla  data  di entrata in vigore della presente
  legge,  o  costituiti  dopo tale data, le disposizioni legislative,
  regolamentari e amministrative che impongono limiti alle imprese di
  assicurazione   nella   individuazione   dei   parametri  tariffari
  statisticamente  significativi  ai  fini  della  costruzione  della
  tariffa stessa.
     2.  Il  Ministro  delle  attivita'  produttive  eautorizzato  ad
  adottare   i   provvedimenti   necessari   per  l'attuazione  delle
  disposizioni di cui al comma 1.