Art. 82.
                      (Continuita' territoriale)

     1.  Le disposizioni di cui all'articolo 36 della legge 17 maggio
  1999,  n.  144,  si  applicano anche alle citta' di Albenga, Cuneo,
  Taranto,  Trapani,  Crotone,  Bolzano,  Aosta,  e  per  le isole di
  Pantelleria e Lampedusa, in conformita' alle disposizioni di cui al
  regolamento  (CEE)  n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992 nei
  limiti delle risorse gia' preordinate.