Art. 82. (Continuita' territoriale) 1. Le disposizioni di cui all'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si applicano anche alle citta' di Albenga, Cuneo, Taranto, Trapani, Crotone, Bolzano, Aosta, e per le isole di Pantelleria e Lampedusa, in conformita' alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992 nei limiti delle risorse gia' preordinate.