Art. 83.
                           (Mutui agevolati)

     1.  Al  fine  di  assicurare,  per l'anno 2003, il finanziamento
  degli  interventi  a titolo di mutuo agevolato di cui ai titoli I e
  II  del  decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e' concesso un
  contributo,  limitatamente al triennio 2003-2005, pari a 10 milioni
  di  euro  per l'anno 2003, a 20 milioni di euro per l'anno 2004 e a
  45  milioni  di  euro per l'anno 2005, quale concorso dello Stato a
  fronte  degli  oneri per interessi derivanti dai mutui che Sviluppo
  Italia  Spa  puo' contrarre sul mercato, o derivanti dall'emissione
  di prestiti obbligazionari emessi dalla medesima Sviluppo Italia.
     2.  Agli  oneri di cui al presente articolo si provvede mediante
  corrispondente riduzione della dotazione aggiuntiva di cui al comma
  1 dell'articolo 61.
     3.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
  apportare,  anche  con  riferimento  all'articolo  61,  con  propri
  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di bilancio tra le pertinenti
  unita'  previsionali  di  base  degli  stati  di  previsione  delle
  amministrazioni interessate.