Art 84.
  (Privatizzazione del  patrimonio  immobiliare  delle regioni, degli
                   enti locali e degli altri enti pubblici)

     1.  Le  regioni,  le  province, i comuni e gli altri enti locali
  sono autorizzati a costituire o a promuovere la costituzione, anche
  attraverso  soggetti  terzi,  di  piu'  societa'  a responsabilita'
  limitata  con  capitale  iniziale di 10.000 euro, aventi ad oggetto
  esclusivo   la   realizzazione   di   una   o  piu'  operazioni  di
  cartolarizzazione  dei  proventi  derivanti  dalla  dismissione dei
  rispettivi patrimoni immobiliari.
     2.  Si  applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 6 e 7
  dell'articolo  2  del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n. 351,
  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 23 novembre 2001, n.
  410,  in  quanto compatibili. Ai fini delle imposte sui redditi, ai
  titoli  emessi  dalle  societa'  di  cui  al  comma 1 si applica il
  trattamento  stabilito  all'articolo  6,  comma  1,  della legge 30
  aprile 1999, n. 130.
     3.  I beni immobili individuati ai sensi dei commi 1 e 2 possono
  essere  trasferiti  a  titolo  oneroso  alle societa' costituite ai
  sensi   del   comma   1  con  atto  pubblico  o  scrittura  privata
  autenticata,  previa  delibera  dell'organo  competente  degli enti
  proprietari secondo il rispettivo ordinamento. La predetta delibera
  ha  il  contenuto  previsto  al  comma 1 dell'articolo 3 del citato
  decreto-legge  n.  351  del  2001. Gli onorari notarili relativi al
  trasferimento sono ridotti a un terzo.
     4.  L'inclusione  dei  beni nelle delibere di cui al comma 3 non
  modifica  il  regime  giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829,
  primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti.
     5.  Si  applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
  ai   commi  2,  7,  9,  17,  18,  secondo  e  terzo  periodo  e  19
  dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 351 del 2001.
     6.  Le  disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche
  ai  beni  immobili  degli  enti  pubblici  strumentali  di regioni,
  province,  comuni  ed  altri  enti locali che ne facciano richiesta
  all'ente  territoriale  di  riferimento,  e  ai beni immobili delle
  aziende  sanitarie  locali  e delle aziende ospedaliere. I predetti
  beni   immobili   sono  trasferiti  a  titolo  oneroso  dagli  enti
  proprietari ai rispettivi enti territoriali di riferimento mediante
  atto pubblico o scrittura privata autenticata. Gli onorari notarili
  relativi al trasferimento sono ridotti a un terzo. Al trasferimento
  si  applica  la  disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 2 del
  citato decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351.
     7. Gli enti territoriali di riferimento ai quali sono trasferiti
  i  beni  immobili ai sensi del comma 6 procedono alla realizzazione
  delle   operazioni   di   cartolarizzazione   in  conformita'  alle
  disposizioni  del presente articolo. Il prezzo per il trasferimento
  dei beni immobili e' corrisposto agli enti i cui beni costituiscono
  oggetto delle operazioni di trasferimento.
     8.   Gli   enti   che   intendono   realizzare   operazioni   di
  cartolarizzazione   ai   sensi   del  presente  articolo  ne  danno
  comunicazione   preventiva   al  Ministero  dell'economia  e  delle
  finanze.
     9.  All'articolo  15,  comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
  448,  e  successive modificazioni, alla fine del primo periodo sono
  aggiunte le seguenti parole: "ovvero di altri crediti dello Stato e
  di altri enti pubblici".
     10.   La   destinazione   del   ricavo   delle   operazioni   di
  cartolarizzazione  effettuate ai sensi del comma 9 e' stabilita con
  le  modalita'  previste ai sensi del comma 5 del citato articolo 15
  della legge n. 448 del 1998.