Art. 85.
          (Tutela dei prodotti tipici delle zone di montagna)

     1.   Al   fine   di   tutelare   l'originalita'  del  patrimonio
  storico-culturale    dei    territori    montani,   attraverso   la
  valorizzazione  dei  loro  prodotti  protetti con "denominazione di
  origine"  o "indicazione geografica" ai sensi del regolamento (CEE)
  n.  2081/92  del  Consiglio, del 14 luglio 1992, ed in accoglimento
  della   raccomandazione   n.  1575/2002,  approvata  dal  Consiglio
  d'Europa  il  3  settembre  2002,  e' istituito presso il Ministero
  delle  politiche  agricole  e  forestali  l'Albo  dei  prodotti  di
  montagna,   autorizzati   a  fregiarsi  della  menzione  aggiuntiva
  "prodotto  nella  montagna" seguita dall'indicazione geografica del
  territorio interessato, da attribuire, sentite le comunita' montane
  interessate,  alle  sole  produzioni  agroalimentari  originate nei
  comuni  montani per quanto riguarda sia tutte le fasi di produzione
  e di trasformazione sia la provenienza della materia prima.
     2.  Le  produzioni  di  cui  al  comma 1 possono fregiarsi della
  menzione  aggiuntiva anche se aggregate a piu' vasti comprensori di
  consorzi di tutela.
     3.  L'iscrizione  all'Albo  di  cui  al  comma 1 per l'uso della
  menzione "prodotto nella montagna" e' esente dai diritti annuali di
  segreteria.
     4.  In  deroga ai requisiti previsti dall'articolo 2 della legge
  30   aprile  1962,  n.  283,  e  successive  modificazioni,  e  con
  riferimento  alle strutture artigianali destinate alla preparazione
  di  prodotti  alimentati  tipici  situate in comuni montani ad alta
  marginalita',   le   regioni   possono   individuare   i  requisiti
  strutturali   minimi  necessari  per  il  rilascio  della  relativa
  autorizzazione,  salva  comunque  l'esigenza di assicurare l'igiene
  completa degli alimenti da accertare con i controlli previsti dalla
  normativa vigente.
     5.  L'articolo  15  della  legge  31  gennaio  1994,  n.  97, e'
  abrogato.