Art. 86 
Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi  sismici
              di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219 
 
  1.   Al   fine   della   definitiva   chiusura   degli   interventi
infrastrutturali di cui all'articolo 32 della legge 14  maggio  1981,
n. 219, nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria,  e'
nominato, con decreto del Ministro  delle  attivita'  produttive,  un
commissario ad acta che provvede  alla  realizzazione  in  regime  di
concessione di ogni ulteriore intervento funzionalmente necessario al
completamento  del  programma,  le  cui  opere   siano   state   gia'
individuate e la cui progettazione gia' affidata  alla  data  del  28
febbraio 1991. Il commissario provvede  altresi'  alla  realizzazione
degli interventi resi necessari  da  eventi  naturali  eccezionali  e
riferiti  ad  opere  non  ancora  consegnate  in  via  definitiva  al
destinatario finale, nonche' alla  consegna  definitiva  delle  opere
collaudate agli enti destinatari preposti alla relativa gestione. 
  2. Sono revocate le concessioni per la realizzazione  di  opere  di
viabilita', finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, i
cui lavori alla data del 31  dicembre  2001  non  abbiano  conseguito
significativi avanzamenti da almeno tre anni. Il commissario  di  cui
al comma 1, con propria determinazione, affida, entro sei mesi  dalla
data di entrata in vigore  della  presente  legge,  il  completamento
della realizzazione delle opere suddette con  le  modalita'  ritenute
piu' vantaggiose per la pubblica  amministrazione  sulla  base  della
medesima disciplina straordinaria di cui alla legge 14  maggio  1981,
n. 219, e ne cura l'esecuzione. 
  3. Il commissario, nel dare avvio alle attivita' di cui ai commi  1
e 2, valuta l'onere derivante dal loro completamento e ne informa  il
CIPE per l'individuazione delle risorse finanziarie, d'intesa con  le
regioni destinatarie degli interventi e a valere sui trasferimenti ad
esse assegnati. All'onere per il compenso del commissario  e  per  il
funzionamento della struttura di supporto composta  da  personale  in
servizio presso il  Ministero  delle  attivita'  produttive,  per  un
massimo  di  300.000  euro  annui,  si  provvede   a   valere   sulle
disponibilita' del Ministero delle attivita' produttive di  cui  alla
contabilita' speciale  1728,  che  saranno  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo  stato  di
previsione del predetto Ministero.