Art. 88.
             (Disposizioni concernenti i consorzi agrari)

     1.  All'articolo  4  della  legge  28  ottobre  1999,  n. 410, e
  successive  modificazioni,  il  comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "2.  I  provvedimenti  di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545
  del  codice  civile  sono  adottati  dal  Ministero delle attivita'
  produttive  di concerto con il Ministero delle politiche agricole e
  forestali,  che  assicura  il  monitoraggio economico e finanziario
  sull'attivita'    dei    consorzi   agrari,   anche   in   funzione
  dell'emanazione dei provvedimenti di cui al presente comma".
     2.  All'articolo  5  della  legge  28  ottobre  1999, n. 410, e'
  aggiunto,  in  fine, il seguente comma: "7-bis. Nel caso in cui per
  la  presentazione  del  concordato  ai  sensi dell'articolo 214 del
  regio  decreto  16 marzo 1942, n. 267, il Ministero delle attivita'
  produttive, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e
  forestali,  abbia  disposto  la nomina di un commissario ad acta in
  sostituzione   di  organi  statutari  del  consorzio,  al  fine  di
  assicurare   l'efficiente   gestione  del  consorzio  stesso  e  la
  ricostituzione   ordinaria  degli  organi  sociali,  apportando  le
  opportune  modifiche  statutarie,  in  linea  con  gli  scopi anche
  pubblicistici  assegnati  ai consorzi agrari, puo' essere nominato,
  con  le  modalita'  di  cui all'articolo 4, comma 2, della presente
  legge e per una durata massima di dodici mesi, un commissario con i
  poteri di cui all'articolo 2543 del codice civile".