Art. 89.
  (Contributo per l'acquisto o il noleggio di ricevitori per la
  televisione digitale terrestre e  per  l'accesso  o  larga banda ad
                                Internet)

     1.   Per   l'anno  2003,  in  sostituzione  di  quanto  previsto
  dall'articolo  22  della  legge  5  marzo 2001, n. 57, alle persone
  fisiche,  ai  pubblici  esercizi  e  agli alberghi che acquistano o
  noleggiano un apparato idoneo a consentire la ricezione dei segnali
  televisivi  in  tecnica digitale terrestre (T-DVB) e la conseguente
  interattivita',  e'  riconosciuto  un contributo statale pari a 150
  euro.
     2. Un contributo statale pari a 75 euro e' altresi' riconosciuto
  alle  persone  fisiche  o  giuridiche che acquistano o noleggiano o
  de-tengono  in comodato un apparato di utente per la trasmissione o
  la  ricezione a larga banda dei dati via Internet. Il contributo e'
  corrisposto   mediante  uno  sconto  di  ammontare  corrispondente,
  praticato  sull'ammontare  previsto nei contratti di abbonamento al
  servizio  di accesso a larga banda ad Internet, stipulati dopo il 1
  dicembre 2002.
     3.   Nel  caso  dell'acquisto,  il  contributo  e'  riconosciuto
  immediatamente  sulle  prime  bollette  di  pagamento  e  fino alla
  concorrenza  dello sconto. Nel caso del noleggio o della detenzione
  in  comodato,  il  cui  contratto  deve  avere  durata  annuale, il
  contributo  e' riconosciuto ripartendo lo sconto sulle bollette del
  primo anno.
     4.  La  concessione  dei  contributi  previsti ai commi 1 e 2 e'
  disposta  entro il limite di spesa di 31 milioni di euro per l'anno
  2003  a  valere sulle disponibilita', utilizzabili sulla base della
  vigente normativa contabile, derivanti dall'autorizzazione di spesa
  di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57.
     5. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con
  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da  emanare  entro
  sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore della presente
  legge,  sono  definiti i criteri e le modalita' di attribuzione del
  contributo.
     6.  Con  decreto  del  Ministro  delle comunicazioni, da emanare
  entro  trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
  legge,  e'  stabilita  la  disciplina  dei contributi inerenti alle
  licenze individuali e alle autorizzazioni generali per i servizi di
  telecomunicazione  ad  uso  privato sulla base dei criteri indicati
  nei commi 20 e 21 dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto
  del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.
     7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 resta ferma
  la  disciplina  transitoria  di  cui  al decreto del Ministro delle
  comunicazioni  30 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
  n. 32 del 7 febbraio 2002.