Art. 9 
            Definizione automatica per gli anni pregressi 
 
  1. I contribuenti, al fine di beneficiare delle disposizioni di cui
al presente articolo, presentano una dichiarazione con  le  modalita'
previste dai commi 3 e  4  dell'articolo  8,  chiedendo,  a  pena  di
nullita',  la  definizione  automatica  per  tutte   le   imposte   e
concernente tutti i periodi d'imposta per i quali i  termini  per  la
presentazione delle relative dichiarazioni sono scaduti entro  il  31
ottobre 2002. Non possono essere oggetto di definizione automatica  i
redditi soggetti a tassazione separata, nonche' i redditi di  cui  al
comma 5 dell' articolo 8, ferma restando, per i predetti redditi,  la
possibilita' di avvalersi della dichiarazione integrativa di  cui  al
medesimo articolo 8, secondo le modalita' ivi indicate. 
  2. La definizione automatica si perfeziona con  il  versamento  per
ciascun periodo d'imposta: 
    a) ai fini delle imposte  sui  redditi  e  relative  addizionali,
delle imposte sostitutive,  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive, nonche' dell'imposta sul patrimonio netto delle  imprese,
fermi restando i versamenti minimi di cui ai  commi  3  e  4,  di  un
importo pari al 18 per cento delle  imposte  lorde  e  delle  imposte
sostitutive   risultanti    dalla    dichiarazione    originariamente
presentata; se ciascuna imposta lorda o sostitutiva e'  risultata  di
ammontare  superiore  a  10.000  euro  la   percentuale   applicabile
all'eccedenza e' pari al 16 per cento,  mentre  se  e'  risultata  di
ammontare superiore a  20.000  euro,  la  percentuale  applicabile  a
quest'ultima eccedenza e' pari al 13 per cento; 
    b) ai fini dell'imposta sul valore  aggiunto,  fermi  restando  i
versamenti minimi di cui al comma 6, di un importo  pari  alla  somma
del 2 per cento  dell'imposta  relativa  alle  operazioni  imponibili
effettuate nel periodo di imposta e  del  2  per  cento  dell'imposta
detraibile  nel  medesimo  periodo;  se   l'imposta   relativa   alle
operazioni  imponibili  ovvero  l'imposta  detraibile  superano   gli
importi di  200.000  euro,  le  percentuali  applicabili  a  ciascuna
eccedenza sono pari all'1,5 per cento, e se  i  predetti  importi  di
imposta superano 300.000 euro le percentuali applicabili  a  ciascuna
eccedenza sono pari all'1 per cento. 
  3. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al  comma
2, lettera a), deve comunque essere, in  ciascun  periodo  d'imposta,
almeno pari: 
    a) a 100 euro, per le persone  fisiche  e  le  societa'  semplici
titolari di  redditi  diversi  da  quelli  di  impresa  e  da  quelli
derivanti dall'esercizio di arti o professioni; 
    b) ai seguenti  importi,  per  le  persone  titolari  di  reddito
d'impresa, per gli esercenti arti e professioni, per le societa' e le
associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e  successive  modificazioni,  nonche'  per  i
soggetti di cui all' articolo 87 del medesimo testo unico: 
1) 450 euro,  se  l'ammontare  dei  ricavi  e  dei  compensi  non  e'
superiore a 10.000 euro; 
2) 900 euro,  se  l'ammontare  dei  ricavi  e  dei  compensi  non  e'
superiore a 100.000 euro; 
3) 1.200 euro, se l'ammontare  dei  ricavi  e  dei  compensi  non  e'
superiore a 200.000 euro; 
4) 1.600 euro, se l'ammontare dei ricavi o compensi non e'  superiore
a 500.000 euro; 
   5) 2.000 euro,  se  l'ammontare  dei  ricavi  o  compensi  non  e'
superiore a 5.000.000 di euro; 
   6) 450 euro, per ogni 500.000 euro in piu'. 
     4. Ai fini della definizione automatica, le persone fisiche 
   titolari dei redditi prodotti in forma associata ai sensi 
   dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui 
   al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 
   917, e successive modificazioni, il titolare e i collaboratori 
   dell'impresa familiare nonche' il titolare e il Coniuge 
   dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria, indicano 
   nella dichiarazione integrativa, per ciascun periodo d'imposta, 
   l'ammontare dell'importo minimo da versare determinato, con le 
   modalita' indicate nel comma 3, lettera b), in ragione della 
   propria quota di partecipazione. In nessun caso tale importo  puo'
risultare di ammontare inferiore a 200 euro. 
     5. In presenza di importi minimi di cui ai commi 3 e 4 deve 
   essere versato quello di ammontare maggiore. 
     6. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al 
   comma 2, lettera b), deve  comunque  essere,  in  ciascun  periodo
d'imposta, almeno pari a: 
       a) 500 euro, per i soggetti con volume d'affari fino a 10.000 
   euro; 
       b) 1.000 euro, per quelli con volume d'affari superiore a 
   10.000 euro ma non a 200.000 euro; 
       c) 2.000 euro per gli altri soggetti. 
     7. Ai fini della definizione automatica e' esclusa la rilevanza 
   a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalle 
   dichiarazioni originarie. E' pertanto escluso e, comunque, 
   inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Per la 
   definizione automatica dei periodi d'imposta chiusi in perdita o 
   in pareggio e' versato un importo almeno pari a quello  minimo  di
cui al comma 3, lettera b), per ciascuno dei periodi stessi. 
     8. Nel caso di omessa presentazione delle dichiarazioni relative 
   ai tributi di cui al comma 1, e' dovuto, per ciascuna di esse e 
   per ciascuna annualita', un importo pari a 1.500 euro per le 
   persone fisiche, elevato a 3.000 euro per le societa' e le 
   associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte 
   sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
   dicembre 1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni,  e  per  i
soggetti di cui all'articolo 87 del medesimo testo unico. 
     9. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna 
   annualita', rende definitiva la liquidazione delle imposte 
   risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di 
   deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o 
   all'applicabilita' di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti 
   della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base 
   rispettivamente all'articolo 36-bis ed all'articolo 36-ter del 
   decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, 
   e successive modificazioni, nonche' gli effetti derivanti dal 
   controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo 54-bis 
   del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 
   633, e successive modificazioni; le variazioni dei dati dichiarati 
   non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai 
   sensi del presente articolo. La definizione automatica non 
   modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti 
   dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e 
   relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' 
   dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. La 
   dichiarazione integrativa non costituisce titolo per il rimborso 
   di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non 
   dichiarati, ne' per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni 
   non  richieste  in  precedenza,  ovvero  di  detrazioni  d'imposta
diverse da quelle originariamente dichiarate. 
     10. Il perfezionamento della procedura prevista dal presente 
   articolo comporta: 
       a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei 
   soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario; 
       b) l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, ivi 
   comprese quelle accessorie; 
       c) l'esclusione della punibilita' per i reati tributari di cui 
   agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 
   2000, n. 74, nonche' per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 
   484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonche' dagli 
   articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati 
   siano stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati 
   tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti 
   alla stessa pendenza o situazione tributaria; i predetti effetti 
   operano a condizione che, ricorrendo le ipotesi di cui 
   all'articolo 14, comma 5, della presente legge si provveda alla 
   regolarizzazione contabile di tutte le attivita', anche detenute 
   all'estero, secondo le modalita' ivi previste, ferma restando la 
   decadenza dal beneficio in caso di parziale regolarizzazione delle 
   attivita' medesime. L'esclusione di cui alla presente lettera  non
si applica ai procedimenti in corso. 
     11. Restano ferme, ad ogni effetto, le disposizioni sul 
   monitoraggio fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 
   167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 
   227, salvo che, ricorrendo le ipotesi di cui all'articolo 14, 
   comma 5, della presente legge si provveda alla regolarizzazione 
   contabile di tutte le attivita'  detenute  all'estero  secondo  le
modalita' ivi previste, ferma restando la decadenza dal beneficio 
   in caso di parziale regolarizzazione delle attivita' medesime. 
     12. Qualora gli importi da versare ai sensi del presente 
   articolo, per ciascun periodo di imposta, eccedano 
   complessivamente, per le persone fisiche, la somma di 2.000 euro 
   e, per gli altri soggetti, la somma di 5.000 euro, gli importi 
   eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, 
   entro il 16 marzo 2004 ed il 16 marzo 2005, maggiorati degli 
   interessi legali a decorrere dal 17 marzo 2003. L'omesso 
   versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non 
   determina l'inefficacia della integrazione; per il recupero delle 
   somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni 
   dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 
   settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono 
   altresi' dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento 
   delle somme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento 
   eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza  medesima,
e gli interessi legali. 
     13. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di altra 
   attivita' di controllo fiscale, il soggetto che ha presentato la 
   dichiarazione riservata puo' opporre agli organi competenti gli 
   effetti preclusivi, estintivi e di esclusione della punibilita' di 
   cui al comma 10, con invito a controllare la congruita' delle 
   somme versate ai fini della definizione e indicate nella  medesima
dichiarazione. 
     14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano 
   qualora: 
       a) alla data di entrata in vigore della presente legge, sia 
   stato notificato processo verbale di constatazione con esito 
   positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui 
   redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta 
   regionale sulle attivita' produttive, nonche' invito al 
   contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 
   giugno 1997, n. 218; in caso di avvisi di accertamento parziale di 
   cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della 
   Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, 
   ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto e 
   sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 
   ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la definizione 
   e' ammessa a condizione che il contribuente versi entro il 16 
   marzo  2003  le   somme   derivanti   dall'accertamento   parziale
notificato alla predetta data; 
       b) alla data di presentazione della dichiarazione per la 
   definizione automatica di cui al presente articolo sia stato gia' 
   avviato un procedimento penale per gli illeciti di cui alla 
   lettera c) del comma 10,  di  cui  il  soggetto  che  presenta  la
dichiarazione ha avuto formale conoscenza; 
       c) il contribuente abbia omesso la presentazione di tutte le 
   dichiarazioni relative a tutti i tributi di cui al comma 2  e  per
tutti i periodi d'imposta di cui al comma 1. 
     15. Le preclusioni di cui alle lettere a) e b) del comma 14 si 
   applicano con esclusivo riferimento ai periodi d'imposta ai quali 
   si riferiscono gli atti e i procedimenti ivi indicati. La 
   definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati 
   non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione 
   originariamente presentata, ovvero se la stessa viene effettuata 
   dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui al comma 14 del 
   presente articolo; non si fa luogo al rimborso degli importi 
   versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che 
   risulteranno  eventualmente  dovuti  in  base  agli   accertamenti
definitivi. 
     16. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 30 
   settembre 2002 una dichiarazione integrativa ai sensi 
   dell'articolo 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto 
   del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e 
   successive modificazioni, possono avvalersi delle disposizioni di 
   cui al presente articolo sulla base delle dichiarazioni originarie 
   presentate. L'esercizio della facolta' di cui al periodo 
   precedente costituisce  rinuncia  agli  effetti  favorevoli  delle
dichiarazioni integrative presentate. 
     17. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che 
   ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, 
   individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro 
   per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, 
   pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, 
   destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento 
   delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono 
   definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli 
   anni 1990, 1991 e 1992. La definizione si perfeziona versando, 
   entro il 16 marzo 2003, l'intero ammontare dovuto per ciascun 
   tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti gia' 
   eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per 
   cento; il perfezionamento della definizione comporta gli effetti 
   di cui al comma 10. Qualora gli importi da versare 
   complessivamente ai sensi del presente comma eccedano la somma di 
   5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in un 
   massimo di otto rate semestrali con l'applicazione degli interessi 
   legali a decorrere dal 17 marzo 2003. L'omesso versamento delle 
   predette eccedenze entro le scadenze delle rate semestrali non 
   determina l'inefficacia della definizione automatica; per il 
   recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni 
   dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 
   settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono 
   altresi' dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento 
   delle somme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento 
   eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza  medesima,
e gli interessi legali. 
     18. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, 
   da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono definite le modalita'
applicative del presente articolo.