Art. 90
         Disposizioni per l'attivita' sportiva dilettantistica

    1.  Le  disposizioni  della  legge  16  dicembre  1991, n. 398, e
  successive   modificazioni,  e  le  altre  disposizioni  tributarie
  riguardanti  le associazioni sportive dilettantistiche si applicano
  anche   alle   societa'  sportive  dilettantistiche  costituite  in
  societa' di capitali senza fine di lucro.
    2.  A  decorrere  dal  periodo  di  imposta in corso alla data di
  entrata   in   vigore   della  presente  legge,  l'importo  fissato
  dall'articolo  1,  comma  1,  della legge 16 dicembre 1991, n. 398,
  come  sostituito  dall'articolo  25  della legge 13 maggio 1999, n.
  133, e successive modificazioni, e' elevato a 250.000 euro.
    3.  Al  testo  unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
  del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917, e
  successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 81, comma 1, lettera m), e' aggiunto, in fine, il
     seguente   periodo:  "Tale  disposizione  si  applica  anche  ai
     rapporti   di   collaborazione   coordinata  e  continuativa  di
     carattere  amministrativo-gestionale di natura non professionale
     resi   in   favore   di   societa'   e   associazioni   sportive
     dilettantistiche.";
  b) all'articolo  83,  comma  2, le parole: "a lire 10.000.000" sono
     sostituite dalle seguenti: "a 7.500 euro".
    4.  Il  CONI,  le  Federazioni  sportive  nazionali e gli enti di
  promozione  sportiva  riconosciuti  dal  CONI non sono obbligati ad
  operare  la  ritenuta  del  4  per  cento  a  titolo di acconto sui
  contributi   erogati   alle   societa'   e   associazioni  sportive
  dilettantistiche,  stabilita  dall'articolo  28, secondo comma, del
  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
    5.  Gli  atti  costitutivi  e  di trasformazione delle societa' e
  associazioni  sportive  dilettantistiche, nonche' delle Federazioni
  sportive  e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI
  direttamente  connessi  allo  svolgimento  dell'attivita' sportiva,
  sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.
    6.  Al  n.  27-bis della tabella di cui all'allegato B annesso al
  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,
  sono  aggiunte,  in  fine, le seguenti parole: "e dalle federazioni
  sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI".
    7. All'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della
  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole: "organizzazioni
  non  lucrative  di  utilita'  sociale  (ONLUS)"  sono  inserite  le
  seguenti: "e le societa' e associazioni sportive dilettantistiche".
    8.  Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di societa',
  associazioni  sportive  dilettantistiche e fondazioni costituite da
  istituzioni   scolastiche,   nonche'   di   associazioni   sportive
  scolastiche   che   svolgono   attivita'   nei   settori  giovanili
  riconosciuta  dalle  Federazioni  sportive  nazionali  o da enti di
  promozione  sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad
  un  importo  annuo  complessivamente  non superiore a 200.000 euro,
  spesa  di  pubblicita',  volta  alla promozione dell'immagine o dei
  prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attivita' del
  beneficiario,  ai  sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico
  delle  imposte  sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
    9. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
  modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo  13-bis,  comma  1, la lettera i-ter) e' sostituita
     dalla  seguente: "i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un
     importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a
     1.500  euro,  in  favore  delle societa' e associazioni sportive
     dilettantistiche,   a  condizione  che  il  versamento  di  tali
     erogazioni  sia  eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero
     secondo  altre  modalita'  stabilite  con  decreto  del Ministro
     dell'economia   e   delle   finanze,   da   adottare   ai  sensi
     dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400";
  b) all'articolo 65, comma 2, la lettera c-octies) e' abrogata.
    10. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre
  1997,  n.  446,  le parole: "delle indennita' e dei rimborsi di cui
  all'articolo  81, comma 1, lettera m), del citato testo unico delle
  imposte sui redditi" sono soppresse.
    11.  All'articolo 111-bis, comma 4, del testo unico delle imposte
  sui  redditi,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
  dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
  "ed alle associazioni sportive dilettantistiche".
    12.  Presso  l'istituto  per  il credito sportivo e' istituito il
  Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella
  ipotecaria  per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento,
  all'attrezzatura,  al  miglioramento  o  all'acquisto  di  impianti
  sportivi,  ivi compresa l'acquisizione delle relative aree da parte
  di   societa'   o   associazioni   sportive   dilettantistiche  con
  personalita' giuridica.
    13.  Il  Fondo e' disciplinato con apposito regolamento adottato,
  ai  sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
  400,  dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto
  con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione
  del  Consiglio  nazionale  del  CONI. Il regolamento disciplina, in
  particolare,   le  forme  di  intervento  del  Fondo  in  relazione
  all'entita' del finanziamento e al tipo di impianto.
    14.  Il  Fondo  e'  gestito  e  amministrato  a  titolo  gratuito
  dall'istituto per il credito sportivo.
    15.  La  garanzia prestata dal Fondo e' di natura sussidiaria, si
  esplica  nei limiti e con le modalita' stabiliti dal regolamento di
  cui  al  comma  13  e opera entro i limiti delle disponibilita' del
  Fondo.
    16. La dotazione finanziaria del Fondo e' costituita dall'importo
  annuale  acquisito  dal fondo speciale di cui all' articolo 5 della
  legge  24  dicembre  1957, n. 1295, e successive modificazioni, dei
  premi  riservati  al  CONI  a  norma  dell'articolo  6  del decreto
  legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza.
    17.  Le  societa' e associazioni sportive dilettantistiche devono
  indicare  nella  denominazione  sociale  la finalita' sportiva e la
  ragione  o  la  denominazione  sociale  dilettantistica  e  possono
  assumere una delle seguenti forme:
  a) associazione    sportiva   priva   di   personalita'   giuridica
     disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
  b) associazione  sportiva  con  personalita'  giuridica  di diritto
     privato   ai  sensi  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
     Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
  c) societa' sportiva di capitali costituita secondo le disposizioni
     vigenti,  ad  eccezione  di quelle che prevedono le finalita' di
     lucro.
    18.  Con  uno  o piu' regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo
  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle
  disposizioni dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo,
  secondo i seguenti principi generali, sono individuati:
  a) i contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo delle societa'
     e  delle associazioni sportive dilettantistiche, con particolare
     riferimento a:
     1) assenza di fini di lucro;
     2) rispetto del principio di democrazia interna;
   3) organizzazione di attivita' sportive dilettantistiche, compresa
   l'attivita'   didattica   per   l'avvio,   l'aggiornamento   e  il
   perfezionamento nelle attivita' sportive;
   4)  disciplina  del  divieto  per  gli amministratori di ricoprire
   cariche   sociali   in  altre  societa'  e  associazioni  sportive
   nell'ambito della medesima disciplina;
   5) gratuita' degli incarichi degli amministratori;
   6)  devoluzione  ai  fini  sportivi  del  patrimonio  in  caso  di
   scioglimento delle societa' e delle associazioni;
   7)  obbligo  di  conformarsi  alle norme e alle direttive del CONI
   nonche'  agli  statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive
   nazionali  o  dell'ente  di  promozione sportiva cui la societa' o
   l'associazione intende affiliarsi;
b) le  modalita'  di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai
   fini sportivi e di affiliazione ad una o piu' Federazioni sportive
   nazionali  del  CONI  o alle discipline sportive associate o a uno
   degli  enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche su
   base regionale;
c) i  provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o
   di   gravi   irregolarita'  di  gestione  o  di  gravi  infrazioni
   all'ordinamento sportivo.
  19.  Sono  fatte  salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi
delle  Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili  del  fuoco,  di  cui  all'articolo 6, comma 4, della legge 31
marzo 2000, n. 78, firmatari di apposite convenzioni con il CONI.
  20.  Presso il CONI e' istituito, anche in forma telematica e senza
oneri  aggiuntivi  per  il  bilancio  dello  Stato, il registro delle
societa'  e  delle  associazioni  sportive  dilettantistiche distinto
nelle seguenti tre sezioni:
a) associazioni    sportive   dilettantistiche   senza   personalita'
   giuridica;
b) associazioni sportive dilettantistiche con personalita' giuridica;
c) societa'  sportive  dilettantistiche  costituite  nella  forma  di
   societa' di capitali.
  21. Le modalita' di tenuta del registro di cui al comma 20, nonche'
le  procedure  di  verifica,  la notifica delle variazioni dei dati e
l'eventuale  cancellazione sono disciplinate da apposita delibera del
Consiglio nazionale del CONI, che e' trasmessa al Ministero vigilante
ai  sensi  dell'articolo  1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n.
138.
  22.  Per  accedere  ai  contributi pubblici di qualsiasi natura, le
societa'   e   le   associazioni   sportive  dilettantistiche  devono
dimostrare l'avvenuta iscrizione nel registro di cui al comma 20.
  23.  I  dipendenti  pubblici possono prestare la propria attivita',
nell'ambito  delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche,
fuori  dall'orario di lavoro, purche' a titolo gratuito e fatti salvi
gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di
appartenenza.   Ai  medesimi  soggetti  possono  essere  riconosciuti
esclusivamente  le  indennita'  e  i rimborsi di cui all'articolo 81,
comma  1,  lettera  m), del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917.
  24.  L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti
locali  territoriali  e'  aperto  a  tutti  i cittadini e deve essere
garantito,  sulla  base  di  criteri obiettivi, a tutte le societa' e
associazioni sportive.
  25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cu all'articolo 29
della  presente  legge,  nei casi in cui l'ente pubblico territoriale
non  intenda  gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione
e'  affidata  in via preferenziale a societa' e associazioni sportive
dilettantistiche,  enti  di  promozione sportiva, discipline sportive
associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni
che  ne  stabiliscono  i  criteri  d'uso  e  previa determinazione di
criteri  generali  e  obiettivi  per  l'individuazione  dei  soggetti
affidatari.  Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalita'
di affidamento.
  26.  Le  palestre,  le  aree  di  gioco  e  gli  impianti  sportivi
scolastici,  compatibilmente con le esigenze dell'attivita' didattica
e   delle   attivita'   sportive   della   scuola,   comprese  quelle
extracurriculari  ai  sensi  del  regolamento  di  cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  10 ottobre 1996, n. 567, devono essere
posti   a   disposizione   di   societa'   e   associazioni  sportive
dilettantistiche  aventi  sede  nel  medesimo  comune  in cui ha sede
l'istituto scolastico o in comuni confinanti.