Art. 92.
         (Esenzioni a favore dei centri sociali per anziani)

   1.  I  centri  sociali  per  anziani gestiti dai soggetti e per le
finalita'  di  cui  al  comma  2, nelle cui strutture ricettive siano
installati    apparecchi    radioriceventi    destinati   all'ascolto
collettivo,   sono   esentati  dal  pagamento  del  canone  annuo  di
abbonamento  alle  radiodiffusioni.  I  medesimi centri sono altresi'
esentati  dal  pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti di cui al
decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, per
lo  svolgimento  delle  attivita'  indicate nella tariffa allegata al
citato  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 640 del 1972, e
successive  modificazioni,  svolte  occasionalmente  e  in attuazione
delle finalita' di cui al comma 2 del presente articolo.
   2. L'esenzione di cui al comma 1 e' concessa ai centri sociali per
anziani  gestiti  da  ONLUS,  da  associazioni  o  enti di promozione
sociale,  da  fondazioni  o  enti  di patronato, da organizzazioni di
volontariato  nonche'  da  altri soggetti, pubblici o privati, le cui
finalita'  rientrino  nei  principi generali del sistema integrato di
interventi e servizi sociali previsto dalla legge 8 novembre 2000, n.
328,   e   in   particolare   siano  volte  alla  socializzazione  ed
all'integrazione delle persone anziane.
   3.  La richiesta di esenzione ai sensi del comma 1, primo periodo,
e'  presentata  dai  soggetti  legalmente responsabili dei centri per
anziani  all'Ufficio  registro  abbonamento  radio  e TV (URAR-TV) di
Torino, e deve riportare la documentazione attestante il possesso dei
requisiti  di  cui al comma 2. La richiesta di esenzione ai sensi del
comma  1,  secondo  periodo,  e'  presentata,  prima  dell'inizio  di
ciascuna  manifestazione,  all'ufficio  accertatore  territorialmente
competente.
   4.  Per  l'attuazione del presente articolo eistituito un apposito
fondo  che  costituisce  limite  di  spesa. Tale fondo e' definito in
300.000 euro annui.