Art. 93
                      Fondi speciali e tabelle

  1.  Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo
11-bis  della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6
della  legge  23  agosto  1988,  n.  362,  per  il  finanziamento dei
provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel
triennio  2003-2005,  restano  determinati,  per  ciascuno degli anni
2003,  2004  e  2005,  nelle  misure  indicate  nelle  Tabelle A e B,
allegate  alla  presente legge, rispettivamente per il fondo speciale
destinato  alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle
spese in conto capitale.
  2.  Le  dotazioni  da iscrivere nei singoli stati di previsione del
bilancio  2003  e  triennio  2003-2005, in relazione a leggi di spesa
permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria,
sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
  3.  Ai  sensi  dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 2, comma 16, della
legge  25  giugno  1999,  n.  208,  gli  stanziamenti di spesa per il
rifinanziamento   di  norme  che  prevedono  interventi  di  sostegno
dell'economia  classificati  fra  le  spese di conto capitale restano
determinati,  per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle misure
indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
  4.  Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5
agosto  1978,  n.  468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi
indicate  nella  Tabella  E allegata alla presente legge sono ridotte
degli importi determinati nella medesima Tabella.
  5.   Gli  importi  da  iscrivere  in  bilancio  in  relazione  alle
autorizzazioni  di  spesa  recate  da  leggi  a carattere pluriennale
restano determinati, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle
misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
  6.  A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate
da  leggi  a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al
comma  5,  le  amministrazioni  e  gli enti pubblici possono assumere
impegni  nell'anno  2003,  a  carico  di  esercizi  futuri nei limiti
massimi   di   impegnabilita'   indicati  per  ciascuna  disposizione
legislativa  in  apposita  colonna della stessa Tabella, ivi compresi
gli  impegni  gia'  assunti  nei  precedenti  esercizi a valere sulle
autorizzazioni medesime.
  7.  In  applicazione  dell'articolo  46,  comma  4,  della legge 28
dicembre  2001,  n.  448,  le  autorizzazioni  di  spesa e i relativi
stanziamenti  confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di
previsione   di   ciascun   Ministero   interessato   sono   indicati
nell'allegato  2. All'articolo 46, comma 1, della citata legge n. 448
del 2001, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con autonoma
evidenziazione    contabile    in   allegato   delle   corrispondenti
autorizzazioni legislative".
  8.  Al  fine  di  ricondurre  all'unitario  bilancio dello Stato le
gestioni  che  comunque interessano la finanza statale, il Presidente
del  Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle  finanze,  con  uno  o piu' decreti da emanare entro centoventi
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
individua  le  gestioni  fuori  bilancio  per  le quali permangono le
caratteristiche  proprie  dei  fondi  di rotazione. A decorrere dal 1
luglio  2003  le  altre  gestioni  fuori bilancio, fatto salvo quanto
previsto  dagli  articoli  da 1 a 20 della legge 23 dicembre 1993, n.
559,  e  successive  modificazioni, sono ricondotte al bilancio dello
Stato  alla  cui  entrata sono versate le relative disponibilita' per
essere  riassegnate  alle  pertinenti  unita'  previsionali  di base.
L'elenco   delle   gestioni   fuori  bilancio,  esistenti  presso  le
amministrazioni  dello Stato dopo le operazioni previste dal presente
comma,   e'   allegato   allo   stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze.