Art. 94. 
                        (Disposizioni varie) 

 
   1. Nei comuni con  sede  di  tribunale  e'  mantenuta  l'autonomia
dell'Ufficio unico delle entrate. Ove  questa  sia  stata  soppressa,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge,  essa  e'  ripristinata  con  i  fondi  gia'  assegnati   alle
competenti amministrazioni. 
   2. All'articolo 115, comma 1, del testo unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e'
aggiunto il seguente periodo: "Nel  caso  in  cui  il  difensore  sia
iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte  d'appello
diverso da quello dell'autorita' giudiziaria  procedente,  in  deroga
all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese  documentate  e
le indennita' di trasferta nella misura minima consentita". 
   3. In considerazione del  carattere  specifico  della  disabilita'
intellettiva solo in  parte  stabile,  definita  ed  evidente,  e  in
particolare al fine di contribuire a prevenire la grave riduzione  di
autonomia di tali soggetti nella gestione delle necessita' della vita
quotidiana e i danni conseguenti, le persone con sindrome di Down, su
richiesta corredata da presentazione del cariotipo, sono  dichiarate,
dalle competenti commissioni insediate presso  le  aziende  sanitarie
locali o dal proprio medico di base, in  situazione  di  gravita'  ai
sensi dell'articolo 3  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  ed
esentate  da   ulteriori   successive   visite   e   controlli.   Per
l'accertamento delle  condizioni  di  invalidita'  e  la  conseguente
erogazione di indennita', secondo la legge in vigore,  delle  persone
affette dal morbo di Alzheimer, le commissioni deputate  sono  tenute
ad accogliere le diagnosi prodotte secondo i criteri del  DSM-IV  dai
medici specialisti del Servizio sanitario nazionale o dalle unita' di
valutazione Alzheimer. 
   4. Fra le calamita' naturali, di cui all' articolo 80,  comma  29,
si intendono comprese anche le ceneri vulcaniche. 
   5. Il  temine  per  l'installazione  degli  apparecchi  misuratori
fiscali o delle biglietterie automatizzate idonei  all'emissione  dei
titoli di accesso, di cui all'articolo  11  del  regolamento  recante
norme per la semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in
materia di imposta sugli  intrattenimenti,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, e' prorogato al
30 giugno 2003. 
   6. Al fine di accrescere la  presenza  e  la  professionalita'  di
personale italiano nell'ambito delle organizzazioni internazionali  e
delle istituzioni europee, le amministrazioni pubbliche  e  gli  enti
territoriali, per finalita' connesse alle attribuzioni  istituzionali
delle  amministrazioni   interessate,   nell'ambito   dei   programmi
formativi e delle risorse allo scopo destinate, promuovono  anche  in
forma  consorziata  o  associata,  ovvero  mediante  convenzioni  con
soggetti terzi finanziatori, pubblici o privati, tramite le strutture
specialistiche universitarie e  di  alta  formazione  europea,  corsi
specialistici e di aggiornamento del proprio personale  su  tematiche
comunitarie ed internazionali. 
   7. All'articolo 13, comma 3, della legge 27 luglio 2000,  n.  212,
il primo periodo e' sostituito dal seguente:  "L'incarico  ha  durata
quadriennale ed e'  rinnovabile  tenendo  presenti  professionalita',
produttivita' ed attivita' gia' svolta". 
   8. All'articolo  13  della  legge  27  luglio  2000,  n.  212,  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: "13-bis. Con relazione annuale,
il Garante fornisce al Governo ed al Parlamento dati e notizie  sullo
stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della  politica
fiscale". 
   9. Le disposizioni dell'articolo 72, comma 5, primo periodo, della
presente legge riferite al decreto legislativo  27  luglio  1999,  n.
297, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2006. 
   10. E' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno  2003
a favore del Policlinico "S. Matteo" di Pavia  per  la  realizzazione
del Dipartimento di emergenza e accettazione (DEA). 
   11. I contributi erogati ai sensi dell' articolo 34, comma 3,  del
decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  ai  fini  di  cui
all'articolo 162,  comma  6,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  possono  essere  utilizzati  in
compensazione della parte capitale di precedenti finanziamenti per  i
comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti. 
   12. Per fronteggiare la crisi occupazionale  del  Parco  nazionale
d'Abruzzo, Lazio e Molise e del Parco del  Gran  Sasso  e  dei  Monti
della Laga e' autorizzato a favore dei citati Parchi  un  contributo,
rispettivamente, di 2 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2003,
2004 e 2005 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004
e 2005. 
   13.  Le  disposizioni  relative   al   Fondo   rotativo   per   la
progettualita' di cui  all'articolo  1,  comma  54,  della  legge  28
dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, si applicano anche
per i documenti preparatori del concorso di idee e di progettazione. 
   14. Il contributo di cui all'articolo 62,  comma  1,  lettera  c),
primo periodo, della presente legge e' concesso  nella  misura  di  2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 anche per i
territori  individuati  ai  sensi  dell'articolo  4  della  legge  23
dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.