Art. 94. (Disposizioni varie) 1. Nei comuni con sede di tribunale e' mantenuta l'autonomia dell'Ufficio unico delle entrate. Ove questa sia stata soppressa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, essa e' ripristinata con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni. 2. All'articolo 115, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiunto il seguente periodo: "Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorita' giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennita' di trasferta nella misura minima consentita". 3. In considerazione del carattere specifico della disabilita' intellettiva solo in parte stabile, definita ed evidente, e in particolare al fine di contribuire a prevenire la grave riduzione di autonomia di tali soggetti nella gestione delle necessita' della vita quotidiana e i danni conseguenti, le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo, sono dichiarate, dalle competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie locali o dal proprio medico di base, in situazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esentate da ulteriori successive visite e controlli. Per l'accertamento delle condizioni di invalidita' e la conseguente erogazione di indennita', secondo la legge in vigore, delle persone affette dal morbo di Alzheimer, le commissioni deputate sono tenute ad accogliere le diagnosi prodotte secondo i criteri del DSM-IV dai medici specialisti del Servizio sanitario nazionale o dalle unita' di valutazione Alzheimer. 4. Fra le calamita' naturali, di cui all' articolo 80, comma 29, si intendono comprese anche le ceneri vulcaniche. 5. Il temine per l'installazione degli apparecchi misuratori fiscali o delle biglietterie automatizzate idonei all'emissione dei titoli di accesso, di cui all'articolo 11 del regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, e' prorogato al 30 giugno 2003. 6. Al fine di accrescere la presenza e la professionalita' di personale italiano nell'ambito delle organizzazioni internazionali e delle istituzioni europee, le amministrazioni pubbliche e gli enti territoriali, per finalita' connesse alle attribuzioni istituzionali delle amministrazioni interessate, nell'ambito dei programmi formativi e delle risorse allo scopo destinate, promuovono anche in forma consorziata o associata, ovvero mediante convenzioni con soggetti terzi finanziatori, pubblici o privati, tramite le strutture specialistiche universitarie e di alta formazione europea, corsi specialistici e di aggiornamento del proprio personale su tematiche comunitarie ed internazionali. 7. All'articolo 13, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "L'incarico ha durata quadriennale ed e' rinnovabile tenendo presenti professionalita', produttivita' ed attivita' gia' svolta". 8. All'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "13-bis. Con relazione annuale, il Garante fornisce al Governo ed al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale". 9. Le disposizioni dell'articolo 72, comma 5, primo periodo, della presente legge riferite al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2006. 10. E' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2003 a favore del Policlinico "S. Matteo" di Pavia per la realizzazione del Dipartimento di emergenza e accettazione (DEA). 11. I contributi erogati ai sensi dell' articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai fini di cui all'articolo 162, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere utilizzati in compensazione della parte capitale di precedenti finanziamenti per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti. 12. Per fronteggiare la crisi occupazionale del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e del Parco del Gran Sasso e dei Monti della Laga e' autorizzato a favore dei citati Parchi un contributo, rispettivamente, di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. 13. Le disposizioni relative al Fondo rotativo per la progettualita' di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, si applicano anche per i documenti preparatori del concorso di idee e di progettazione. 14. Il contributo di cui all'articolo 62, comma 1, lettera c), primo periodo, della presente legge e' concesso nella misura di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 anche per i territori individuati ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.