Art. 95
            (Copertura finanziaria ed entrata in vigore)

   1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese
correnti,  per  le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni
nette  da  iscrivere  nel  Fondo  speciale  di  parte  corrente viene
assicurata,  ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto
1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni,  secondo  il prospetto
allegato.
   2.  Le  disposizioni  della  presente legge sono applicabili nelle
regioni  a  statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
   3. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2003.

   La  presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.

   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 dicembre 2002

                               CIAMPI

                              BERLUSCONI,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              TREMONTI,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze

                              Visto, il Guardasigilli: CASTELLI