Art. 10. 
 
  I funzionari giudiziari  della  Colonia,  oltre  lo  stipendio  che
avrebbero  nel  Regno,  godono  l'indennita'  indicata   nell'annessa
tabella. 
 
  Per ogni biennio di residenza con lo  stesso  grado  nella  Colonia
hanno   diritto   all'aumento   del   decimo   dello   stipendio    e
dell'indennita'. 
 
  I funzionari, che si trovano nella Colonia alla  pubblicazione  del
presente decreto, conservano gli assegni che attualmente godono  fino
all'effettivo loro rimpatrio, salvo il beneficio di cui sopra.