Art. 10. I funzionari giudiziari della Colonia, oltre lo stipendio che avrebbero nel Regno, godono l'indennita' indicata nell'annessa tabella. Per ogni biennio di residenza con lo stesso grado nella Colonia hanno diritto all'aumento del decimo dello stipendio e dell'indennita'. I funzionari, che si trovano nella Colonia alla pubblicazione del presente decreto, conservano gli assegni che attualmente godono fino all'effettivo loro rimpatrio, salvo il beneficio di cui sopra.