Art. 103. Sono abrogati i RR. decreti 5 maggio 1892, n. 270; 22 maggio 1894, n. 201; 2 aprile 1899, n. 134; nonche' ogni altra disposizione contraria a quelle del presente decreto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 9 febbraio 1902. VITTORIO EMANUELE. Zanardelli. Prinetti. C. Di San Martino. F. Cocco-Ortu. Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.