Art. 103. 
 
  Sono abrogati i RR. decreti 5 maggio 1892, n. 270; 22 maggio  1894,
n. 201; 2 aprile  1899,  n.  134;  nonche'  ogni  altra  disposizione
contraria a quelle del presente decreto. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 9 febbraio 1902. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                   Zanardelli. 
                                                   Prinetti. 
                                                   C. Di San Martino. 
                                                   F. Cocco-Ortu. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.