Art. 13. 
 
  Il procuratore del Re e' capo dell'ufficio del  pubblico  ministero
nella Colonia, e presso i giudici regionali puo' farsi  rappresentare
dai suoi delegati. 
 
  Esercita pure le funzioni di giudice istruttore e puo' delegare gli
assessori, i commissari ed i  residenti  per  atti  d'istruttoria  da
compiersi fuori della sua sede. 
 
  Nel caso che il procuratore del Re o manchi, o sia assente,  o  sia
impedito, e' sostituito dal funzionario che esercita le  attribuzioni
di avvocato fiscale militare.