Art. 13. Il procuratore del Re e' capo dell'ufficio del pubblico ministero nella Colonia, e presso i giudici regionali puo' farsi rappresentare dai suoi delegati. Esercita pure le funzioni di giudice istruttore e puo' delegare gli assessori, i commissari ed i residenti per atti d'istruttoria da compiersi fuori della sua sede. Nel caso che il procuratore del Re o manchi, o sia assente, o sia impedito, e' sostituito dal funzionario che esercita le attribuzioni di avvocato fiscale militare.