Art. 15. 
 
  Il giudice regionale conosce in prima istanza di tutte le cause  in
materia  civile  e  commerciale,  eccettuate   quelle   deferite   al
conciliatore. Giudica inoltre in grado d'appello delle  sentenze  del
conciliatore, in  quanto  siano  appellabili  a  norma  del  presente
Regolamento. 
 
  In materia penale  conosce  da  solo  delle  cause  che  in  Italia
sarebbero di competenza del pretore, eccettuate  quelle  deferite  al
Commissario di Massaua, e  collegialmente  con  l'intervento  di  due
assessori delle cause che  nel  Regno  sarebbero  di  competenza  del
tribunale penale. 
 
  In caso d'assenza od impedimento, e' sostituito da  un  funzionario
coloniale, preferibilmente laureato in legge, designato  con  decreto
del Governatore su proposta del presidente del tribunale di appello.