Art. 15. Il giudice regionale conosce in prima istanza di tutte le cause in materia civile e commerciale, eccettuate quelle deferite al conciliatore. Giudica inoltre in grado d'appello delle sentenze del conciliatore, in quanto siano appellabili a norma del presente Regolamento. In materia penale conosce da solo delle cause che in Italia sarebbero di competenza del pretore, eccettuate quelle deferite al Commissario di Massaua, e collegialmente con l'intervento di due assessori delle cause che nel Regno sarebbero di competenza del tribunale penale. In caso d'assenza od impedimento, e' sostituito da un funzionario coloniale, preferibilmente laureato in legge, designato con decreto del Governatore su proposta del presidente del tribunale di appello.