Art. 16. 
 
  Il commissario di  Massaua  esercita  le  funzioni  di  giudice  in
rapporto agli indigeni per i delitti punibili  con  pena  restrittiva
della liberta' personale  fino  a  tre  mesi  o  con  multa,  sola  o
congiunta alla detta pena, non superiore alle  lire  500,  e  per  le
contravvenzioni in materia amministrativa e penale.