Art. 17. 
 
  Il  tribunale  d'appello  e'  composto  del  presidente  e  di  due
funzionari coloniali,  laureati  in  legge,  designati  in  principio
d'ogni anno con decreto Reale.  In  caso  d'assenza  od  impedimento,
saranno sostituiti da altro funzionario, preferibilmente laureato  in
legge,  designato  con  decreto  del  Governatore  su  proposta   del
presidente.