Art. 19. 
 
  Il  numero  degli  assessori  e'  determinato  anno  per  anno  dal
Governatore, il quale li sceglie fra i notabili della Colonia  su  di
una  lista  proposta  dal  presidente  e  dal  procuratore  del   Re,
contenente un numero di nomi doppio  di  quello  degli  assessori  da
nominarsi. 
 
  Essi durano in carica tutto l'anno giuridico per  il  quale  furono
nominati. Il Governatore ha diritto di riconfermarli, o di  revocarli
anche prima, sempre su proposta del  presidente  del  tribunale.  Non
meno di tre quarti debbono avere la cittadinanza italiana, e tutti la
sudditanza italiana. 
 
  Gli assessori prestano giuramento secondo la forma  del  loro  rito
religioso, innanzi al Governatore, possibilmente prima  della  seduta
inaugurale dell'anno giuridico. 
 
  La formula del giuramento e' quella usata per la magistratura.