Art. 19. Il numero degli assessori e' determinato anno per anno dal Governatore, il quale li sceglie fra i notabili della Colonia su di una lista proposta dal presidente e dal procuratore del Re, contenente un numero di nomi doppio di quello degli assessori da nominarsi. Essi durano in carica tutto l'anno giuridico per il quale furono nominati. Il Governatore ha diritto di riconfermarli, o di revocarli anche prima, sempre su proposta del presidente del tribunale. Non meno di tre quarti debbono avere la cittadinanza italiana, e tutti la sudditanza italiana. Gli assessori prestano giuramento secondo la forma del loro rito religioso, innanzi al Governatore, possibilmente prima della seduta inaugurale dell'anno giuridico. La formula del giuramento e' quella usata per la magistratura.