Art. 20. L'assessore indigeno puo' sedere come giudice nel caso che siano imputati solo indigeni, o si tratti di causa che interessi solo indigeni. L'assessore deve essere della stessa religione degli interessati, e, qualora costoro siano di diversa religione, deve essere italiano. Sono scelti a preferenza fra gli assessori gli arbitri liquidatori, i curatori di fallimento, di eredita' giacente, i periti giudiziari, ecc., ma l'assessore non puo' sedere come giudice nelle cause in cui dovesse venire in discussione il suo operato.