Art. 20. 
 
  L'assessore indigeno puo' sedere come giudice nel  caso  che  siano
imputati solo indigeni, o si  tratti  di  causa  che  interessi  solo
indigeni. 
 
  L'assessore deve essere della stessa religione  degli  interessati,
e, qualora costoro siano di diversa religione, deve essere italiano. 
 
  Sono scelti a preferenza fra gli assessori gli arbitri liquidatori,
i curatori di fallimento, di eredita' giacente, i periti  giudiziari,
ecc., ma l'assessore non puo' sedere come giudice nelle cause in  cui
dovesse venire in discussione il suo operato.