Art. 21. 
 
  Il  mufti  e  il  cadi  residenti  in  Massaua,   sono   consultati
dall'Autorita' giudiziaria quando cio' sia utile, massime in  materia
di statuto personale, successioni o divisioni fra musulmani affine di
stabilire le quote; come pure per matrimonio e divorzio. Il loro voto
e' sempre consultivo.