Art. 22. 
 
  Il tribunale di appello funzionante da Corte d'assise  giudica  con
l'intervento di tre assessori. 
 
  Cinque  giorni  prima  del   dibattimento,   il   presidente,   con
l'intervento del rappresentante del pubblico ministero, del difensore
prescelto dall'imputato e del cancelliere, estrae a sorte il nome  di
cinque assessori. 
 
  I tre primi assessori, di cui viene estratto il nome, funzionano da
assessori nel giudizio d'assise.