Art. 22. Il tribunale di appello funzionante da Corte d'assise giudica con l'intervento di tre assessori. Cinque giorni prima del dibattimento, il presidente, con l'intervento del rappresentante del pubblico ministero, del difensore prescelto dall'imputato e del cancelliere, estrae a sorte il nome di cinque assessori. I tre primi assessori, di cui viene estratto il nome, funzionano da assessori nel giudizio d'assise.