Art. 23. 
 
  Il rappresentante del pubblico ministero e l'imputato hanno diritto
di ricusare ciascuno, senza addurre motivi, uno degli assessori, ed i
tre rimasti funzioneranno da assessori. 
 
  Sono  inoltre  applicabili  agli  assessori  i  motivi  di   ricusa
stabiliti nel Codice penale per la ricusazione dei giudici,  e  sulla
ricusazione  decide  inappellabilmente  il  presidente.  Qualora,  in
seguito alla ricusazione, sia necessario scegliere  altro  assessore,
vi provvede il presidente col metodo dell'estrazione a sorte.