Art. 23. Il rappresentante del pubblico ministero e l'imputato hanno diritto di ricusare ciascuno, senza addurre motivi, uno degli assessori, ed i tre rimasti funzioneranno da assessori. Sono inoltre applicabili agli assessori i motivi di ricusa stabiliti nel Codice penale per la ricusazione dei giudici, e sulla ricusazione decide inappellabilmente il presidente. Qualora, in seguito alla ricusazione, sia necessario scegliere altro assessore, vi provvede il presidente col metodo dell'estrazione a sorte.