Art. 27. 
 
  Gli interpreti e commessi esercitano le attribuzioni d'ordine  loro
affidate  dal  rispettivo  capo  ufficio,  ed  uno  di  essi  e'  dal
Governatore delegato in qualita' di segretario della R. procura. 
 
  Possono  essere   chiamati   a   sostituire   provvisoriamente   il
cancelliere con semplici disposizioni del presidente del tribunale.