Art. 28. Gli uscieri hanno le attribuzioni deferite agli uscieri giudiziari in Italia. Per gli atti da eseguirsi fuori del distretto di Massaua in caso d'impedimento, possono essere sostituiti da un milite dell'arma dei RR. carabinieri, e, secondo i casi, anche da altra persona, specialmente delegata dal presidente. Gli uscieri sono nominati dal Governatore su proposta del presidente del tribunale.