Art. 28. 
 
  Gli uscieri hanno le attribuzioni deferite agli uscieri  giudiziari
in Italia. Per gli atti da eseguirsi fuori del distretto  di  Massaua
in  caso  d'impedimento,  possono  essere  sostituiti  da  un  milite
dell'arma dei RR. carabinieri, e, secondo  i  casi,  anche  da  altra
persona, specialmente  delegata  dal  presidente.  Gli  uscieri  sono
nominati dal Governatore su proposta del presidente del tribunale.